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Obbligo vaccinale Covid-19 e indennizzo danni postvaccinali

Il 7 gennaio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito ufficiale del Ministero della Salute il nuovo decreto legge che ha introdotto l'obbligo vaccinale per gli italiani che hanno compiuto 50 anni di età.

In questa guida scopriamo tutti i dettagli sull'obbligo vaccinale pensato per arrestare l'avanzare della variante Omicron, diamo risposte ai dubbi più frequenti e scopriamo anche come ottenere l'indennizzo per eventuali danni riportati in seguito alla vaccinazione da COVID-19.

Per avere maggiori informazioni è possibile contattate lo Studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni per richiedere la consulenza legale.

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Obbligo vaccinale: per chi è obbligatorio il vaccino?

L'obbligo vaccinale è al momento in vigore per il personale sanitario e delle RSA. Dal 15 dicembre 2021 il vaccino è diventato obbligatorio per personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico.

Dal 1 febbraio 2022 lo è per i lavoratori di qualunque impiego che abbiano compiuto 50 anni e per il personale dell’università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

L’obbligo vaccinale per gli over 50 inizia dalla data di entrata in vigore del decreto legge (8 gennaio 2022) e dura fino al 15 giugno 2022. La disposizione si applica anche agli individui che al momento non hanno ancora compiuto 50 anni ma li compiranno entro il 15 giugno.

Sono potenzialmente esenti solo coloro che per motivi di salute, attestati dal medico di base o dal medico vaccinatore, non possono sottoporsi alla vaccinazione. In alternativa sono esenti dall'obbligo coloro che hanno contratto l’infezione da SARS-CoV-2, che "determina il differimento fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della salute".

Da quando è in vigore l'obbligo vaccinale?

Nonostante l'obbligo vaccinale imposto dall'avanzare della variante Omicron sia scattato formalmente l’8 gennaio, esso è effettivamente in vigore a partire dal primo febbraio 2022. Solo a partire dal 1 febbraio viene infatti applicata la sanzione prevista per chi non rispetta l'obbligo vaccinale.

L'obbligo vaccinale impone il completamento del ciclo vaccinale primario "nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute" e che, sempre a decorrere da tale data, "non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi Covid-19".

Sanzioni per chi non rispetta l'obbligo vaccinale

La sanzione per chi non rispetta l'obbligo vaccinale è una semplice sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro una tantum. Essa sarà irrogata a tutti i 50enni che entro il primo febbraio non abbiano "iniziato il ciclo vaccinale primario" e che "a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario. La sanzione può essere quindi imposta una sola volta, in tutto l'arco di tempo di validità del decreto".

L’irrogazione della sanzione sarà effettuata dal Ministero della salute per il tramite dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che vi provvederà, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero. Il Ministero della salute, sempre avvalendosi dell’Agenzia delle entrate, comunicherà dunque ai soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio, indicando ai destinatari il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all’Azienda sanitaria locale competente per territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, oppure la presenza di un’altra ragione di "assoluta e oggettiva impossibilità".

Obbligo vaccinale e super green pass per i lavoratori

Per tutte le categorie di lavoratori per cui è in vigore l'obbligo vaccinale è prevista una sanzione una tantum. A essa si aggiunge la sospensione dello stipendio per tutti coloro che ne vengono trovati sprovvisti. Ma vediamolo nel dettaglio.

A partire dal 15 febbraio tutti lavoratori che hanno compiuto 50 anni che siano dipendenti del pubblico impiego, del privato o liberi professionisti sono tenuti a possedere ed esibire il super green pass per l’accesso al luogo di lavoro. Ricordiamo che il green pass rafforzato è ottenibile solo con l'avvenuta guarigione da COVID-19 o con la vaccinazione, come specifica Coronavirus e amianto. Il green pass booster è invece quello che si ottiene avendo completato il ciclo vaccinale. Sul sito del governo trovate tutte le informazioni utili su green pass e sugli accessi consentiti in zona bianca, gialla e arancione con le differenti certificazioni verdi.

Obbligo vaccinale: i limiti per i lavoratori

I controlli spettano ai datori di lavoro pubblici e privati ed ai responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria. Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale, scatterà una sanzione che potrà andare da 600 a 1.500 euro. 

I lavoratori che comunicheranno di non essere in possesso del green pass rafforzato o che ne risulteranno sprovvisti al momento dell’accesso al luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati. Per loro scatterà il blocco dello stipendio e di qualsiasi altro compenso o emolumento, ma non ci saranno conseguenze disciplinari e vi sarà comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Ai lavoratori over 50 si aggiungono anche quelli di qualsiasi età dell’università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, ai quali è esteso l’obbligo vaccinale dal 1 febbraio. E a essi il personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo scuola, militari, forze di polizia e di soccorso pubblico, insieme al personale sanitario che era già soggetto all'obbligo vaccinale dal 2021.

Polemiche sul Decreto-legge del 7 gennaio 2022

Il modo in cui l’obbligo è stato introdotto, cioè il decreto legge, appare particolare rispetto a quanto dispone l’articolo 32 della Costituzione. Esso prevede infatti che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

Questo non vuol dire che il decreto legge non possa essere utilizzato, trattandosi di un atto avente forza di legge da convertire in legge entro 60 giorni. Se il Parlamento però non convertisse il decreto, i suoi effetti non potrebbero essere rimossi, trattandosi di una vaccinazione.

Indennizzo danni da vaccinazione obbligatoria

La L. 210/1992 riconosce a qualsiasi individuo danneggiato da vaccinazione la corresponsione di un indennizzo per danno permanente. Tale legge, garantisce un indennizzo qualificabile come assegno reversibile per quindici anni, cumulativo con ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito e soggetto a rivalutazione annuale.

Se dalla somministrazione della vaccinazione dovesse derivare la morte del danneggiato, l’avente diritto (cioè gli eredi legittimi) può optare per l’assegno reversibile di una somma di denaro una tantum.

La legge n. 299 del 2005 aggiunge un ulteriore indennizzo a tutti coloro che hanno subito complicanze irreversibili in seguito a vaccinazione obbligatoria, da corrispondere per la metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che si siano occupati di lui in maniera preminente e continuativa.

Per poter accedere all’indennizzo ex L. 299/2005, i soggetti beneficiari dovranno, formalmente, rinunciare alla prosecuzione del medesimo istituto garantito dalla L. 210/1992.

Ulteriore indennizzo è riconosciuto dalla L. 238/1997, rivolta a tutti quegli individui che abbiano riportato danni, sia fisici sia psichici, a seguito di vaccinazione obbligatoria. Questi danni devono necessariamente discendere da un quadro clinico patologico che interessi più distretti anatomo-funzionali.

Come richiedere l'indennizzo per i danni da vaccinazione?

Il diritto all’indennizzo è soggetto a un termine prescrizionale di tre anni e deve essere richiesto alla ASL di appartenenza. Quest’ultima, avrà l’onere di inviare la relativa istanza alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). Successivamente, il soggetto danneggiato dovrà presentarsi per una visita, ove verranno esaminate sia l’intera documentazione medica, che il nesso di causalità.

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni fornisce l'assistenza legale per ottenere tutti gli indennizzi previsti dalla legge in caso di danni postvaccinali o morte, compreso il risarcimento dei danni.

Risarcimento danni vaccinazioni obbligatorie

Il diritto alla corresponsione dell’indennizzo ex L. 210/1992 non esclude in alcun modo il riconoscimento di un equipollente diritto al risarcimento del danno da vaccinazione obbligatoria ex art. 2043 c.c..

Indennizzo e risarcimento sono quindi cumulabili tra loro ma, in ogni caso, non possono determinare un eccessivo e ingiusto arricchimento patrimoniale del soggetto danneggiato. Alla base della procedura di erogazione della somma, a titolo di indennizzo o risarcimento, vi è il principio della compensatio lucri cum damno.

Simile espressione, designa una regola non sancita a livello legislativo, bensì giurisprudenziale. Nella liquidazione del risarcimento del danno, infatti, si deve tener conto delle conseguenze vantaggiose per il danneggiato causate in via diretta dal fatto lesivo.

Specificatamente, il risarcimento deve reintegrare il patrimonio del danneggiato stando allo stato del danno emergente e lucro cessante, ex art. 1223 c.c., evitando che questi divenga più ricco, così come più povero, rispetto all’evento lesivo-illecito.

Stando, invece, al principio di causalità giuridica, si impone di tenere in considerazione tutte le conseguenze immediate e dirette dell’evento dannoso. Conseguenze, queste, che possono essere tanto svantaggiose, quanto vantaggiose.

Vaccinazione e tutela delle condizioni di lavoro

Secondo quanto recita l’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure più idonee a prevenire i rischi che, come ben sappiamo, sono parte integrante della professione. Tali rischi, possono derivare sia da fattori esterni, che inerenti all’ambiente lavorativo.

La sicurezza del lavoratore è un bene di interesse e valore costituzionale, ex artt. 37 e 41 Cost, che impone al datore di mettere sempre al primo posto, ancor prima del proprio profitto, l’incolumità di colui che esegue la prestazione.

L‘art. 279 del D. Lgs. n. 81/2008 (T.U. sulla Sicurezza del Lavoro) pone a capo del datore di lavoro l’ulteriore onere di mettere a disposizione vaccini efficaci per tutti quei dipendenti-lavoratori che non risultino immuni ad uno specifico agente biologico. Sarà compito di un professionista medico procedere con la somministrazione della vaccinazione.

Obbligo vaccinale: leggi e normativa

Il lavoratore ha sia l’onere di partecipare e collaborare con il proprio datore per il rispetto delle misure di sicurezza (ex D. Lgs. 81/2008), che quello di coadiuvare lo stesso nel rispetto della tutela alla salute di tutti i dipendenti, osservando le disposizioni datogli dal datore stesso.

La L. 210/1992 prevede il diritto all’indennizzo a favore di tutti coloro che hanno riportato danni a causa di vaccinazione obbligatoria. Ciò nonostante, molte sono le decisioni della Corte costituzionale che hanno esteso l’indennizzo anche a tutti quei casi in cui le vaccinazioni non erano imposte obbligatoriamente per legge, bensì, fortemente consigliate dallo Stato e delle autorità sanitarie.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 268/2017 ha esteso l’indennizzo ai vaccini antinfluenzali. La più recente, n. 118/2020, ha previsto l’indennizzabilità anche per le vaccinazioni contro il virus dell’epatite A. La ratio di tali decisioni, la si rinviene nel fatto che, in caso di danni da vaccinazione facoltativa ma necessaria per la tutela della collettività, lo Stato debba comunque tenere in considerazione la scelta individuale di aderire alla sua raccomandazione.

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