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DAT: Disposizioni Anticipate di Trattamento

LE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) CONSENTONO A OGNI PERSONA MAGGIORENNE E CAPACE DI STABILIRE IN ANTICIPO QUALI CURE ACCETTARE O RIFIUTARE NEL CASO IN CUI NON SIA PIÙ IN GRADO DI ESPRIMERE LA PROPRIA VOLONTÀ. LA DISCIPLINA ITALIANA SI FONDA SULLA LEGGE N. 219/2017 E SUL PRINCIPIO COSTITUZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE.

Le DAT nel sistema giuridico italiano

Le Disposizioni Anticipate di Trattamento rappresentano uno degli strumenti più importanti introdotti nel diritto sanitario italiano contemporaneo. La loro funzione consiste nel garantire continuità alla volontà della persona anche quando questa non è più in grado di comunicare consapevolmente le proprie decisioni.

La disciplina trova il suo fondamento nella legge 22 dicembre 2017, n. 219, dedicata al consenso informato e alla pianificazione condivisa delle cure. Tuttavia, il principio di autodeterminazione affonda le proprie radici direttamente nella Costituzione.

Gli articoli 2, 13 e 32 tutelano dignità umana, libertà personale e diritto alla salute. Da questi principi deriva una conseguenza fondamentale: nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà della persona, salvo i casi previsti dalla legge.

Le DAT non introducono quindi un nuovo diritto assoluto, ma rafforzano l’effettività di un principio già esistente. La vera innovazione consiste nella possibilità di proiettare nel futuro le proprie decisioni terapeutiche.

Questo strumento assume particolare rilievo nelle patologie neurodegenerative, oncologiche e nelle condizioni caratterizzate da perdita progressiva della capacità decisionale. In tali contesti, le DAT consentono di preservare identità, valori personali e dignità della persona.

Evoluzione storica e giurisprudenziale delle DAT

Prima della legge 219/2017, il sistema italiano non disponeva di una disciplina organica sulle volontà anticipate. Tuttavia, la giurisprudenza aveva già affrontato casi molto delicati legati al rifiuto delle cure e al fine vita.

Il caso di Eluana Englaro rappresenta uno dei momenti più importanti di questa evoluzione. La Corte di Cassazione riconobbe la possibilità di interrompere trattamenti di sostegno vitale quando fosse possibile ricostruire con sufficiente certezza la volontà della persona.

Queste decisioni evidenziarono l’esigenza di una disciplina chiara. Il legislatore intervenne quindi nel 2017, recependo molti principi già elaborati dai giudici.

La legge segnò un passaggio culturale decisivo: la relazione terapeutica cessò definitivamente di essere fondata su un modello paternalistico e si orientò verso una medicina centrata sulla persona.

Cosa sono concretamente le DAT

Le DAT sono dichiarazioni con cui una persona esprime anticipatamente le proprie volontà in materia sanitaria. Possono riguardare accertamenti diagnostici, trattamenti terapeutici e scelte relative ai trattamenti di sostegno vitale.

La persona può indicare quali cure desidera ricevere e quali intende rifiutare. Può inoltre esprimere valori, convinzioni religiose e principi etici utili per interpretare le sue scelte. Le DAT diventano operative quando il soggetto perde la capacità di autodeterminarsi. Finché la persona è cosciente e capace, prevale sempre la volontà attuale.

Questo aspetto è fondamentale. Le DAT non sostituiscono il consenso informato presente, ma intervengono solo quando esso non può più essere espresso.

Quali trattamenti possono essere accettati o rifiutati

Le DAT possono riguardare numerosi trattamenti sanitari. Tra i più frequentemente indicati vi sono ventilazione meccanica, rianimazione cardiopolmonare, dialisi, nutrizione artificiale e idratazione artificiale.

La legge considera nutrizione e idratazione artificiali veri e propri trattamenti sanitari. Di conseguenza, possono essere rifiutati o interrotti. Possono essere escluse anche terapie invasive, accanimento terapeutico, interventi chirurgici ad alto rischio e trattamenti sperimentali.

Le DAT non possono invece imporre comportamenti contrari alla legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. Inoltre, non possono obbligare il medico a eseguire trattamenti eutanasici vietati dall’ordinamento italiano.

Il consenso informato come fondamento delle DAT

Le DAT rappresentano una naturale estensione del consenso informato. Senza un’informazione adeguata, infatti, la volontà anticipata non può essere realmente libera e consapevole.

La legge 219/2017 stabilisce che il paziente ha diritto a ricevere informazioni complete su diagnosi, prognosi, benefici e rischi delle terapie. Questo diritto continua a operare anche nella fase di redazione delle DAT.

Per questo motivo, il coinvolgimento del medico assume grande importanza. Una persona adeguatamente informata può formulare disposizioni più realistiche, coerenti e applicabili. Il consenso informato trasforma quindi le DAT da semplice documento formale a espressione autentica della volontà personale.

Come si redigono le DAT

La legge prevede diverse modalità di redazione. Le DAT possono essere predisposte mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata oppure scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza.

In presenza di condizioni fisiche particolari, possono essere espresse anche attraverso videoregistrazioni o strumenti alternativi di comunicazione. La legge non impone modelli obbligatori. Tuttavia, numerose associazioni e organizzazioni sanitarie hanno predisposto moduli orientativi.

Tra queste vi è Fondazione ANT, che ha realizzato moduli e brochure informative per aiutare le persone a comprendere meglio il funzionamento delle DAT, compreso uno sportello informativo gestito da psicologi e disponibile su prenotazione.

Questi strumenti possono facilitare la redazione, ma non sostituiscono il confronto con il medico.

Il ruolo del medico nella redazione delle DAT

Il coinvolgimento del medico rappresenta uno degli aspetti più importanti nella costruzione di DAT efficaci e realistiche. La legge non impone obbligatoriamente una consulenza medica preventiva, ma questa scelta è fortemente consigliata.

In presenza di malattie già diagnosticate, il supporto dello specialista che segue il paziente consente di comprendere meglio evoluzione clinica, opzioni terapeutiche e possibili scenari futuri.

Nei soggetti sani o privi di patologie specifiche, il medico di medicina generale rappresenta spesso il riferimento più adeguato. Il confronto con il professionista aiuta a evitare formulazioni troppo generiche o difficilmente applicabili.

DAT costruite senza adeguata informazione rischiano infatti di risultare ambigue oppure eccessivamente rigide rispetto alla complessità delle situazioni cliniche reali.

Il fiduciario: funzione e responsabilità

La persona che redige le DAT può nominare un fiduciario. Questa figura svolge un ruolo molto importante nel dialogo con i medici e nella ricostruzione delle volontà del disponente.

Il fiduciario non decide arbitrariamente al posto del paziente. Deve invece rappresentarne volontà, valori e convinzioni. La nomina non è obbligatoria, ma è fortemente utile. In molte situazioni cliniche, infatti, le DAT richiedono interpretazione e contestualizzazione.

Il fiduciario può rinunciare all’incarico. Inoltre, può essere sostituito in qualsiasi momento dal disponente.

Deposito e banca dati nazionale delle DAT

Per garantire l’effettiva applicabilità delle DAT, il legislatore ha previsto sistemi di conservazione e reperibilità.

Oltre al deposito presso i Comuni o i notai, è stata istituita la banca dati nazionale delle DAT presso il Ministero della Salute. Questo archivio consente ai medici autorizzati di verificare l’esistenza delle disposizioni.

La reperibilità rappresenta un elemento decisivo. DAT sconosciute o non rintracciabili rischiano infatti di non essere applicate nelle situazioni urgenti. Per questo motivo, è consigliabile informare fiduciario e familiari dell’esistenza del documento e del luogo di deposito.

DAT e pianificazione condivisa delle cure

La legge 219/2017 distingue le DAT dalla pianificazione condivisa delle cure prevista dall’articolo 5.

Quest’ultima riguarda pazienti affetti da malattie croniche, progressive o con prognosi infausta. Medico e paziente costruiscono insieme un percorso terapeutico coerente con l’evoluzione prevedibile della patologia.

La pianificazione condivisa presenta un livello di concretezza clinica maggiore rispetto alle DAT generali. Si fonda infatti su una situazione patologica già conosciuta. Questo strumento assume particolare importanza in oncologia, neurologia e cure palliative.

DAT e situazioni di urgenza

Le emergenze sanitarie pongono problemi particolari. In caso di arresto cardiocircolatorio improvviso o grave trauma, il medico potrebbe non avere il tempo materiale per verificare l’esistenza delle DAT.

In queste situazioni prevale inizialmente il dovere di salvaguardare la vita del paziente. Tuttavia, se le DAT risultano rapidamente conoscibili e applicabili, il sanitario deve rispettarle.

Questo equilibrio cerca di conciliare tempestività dell’intervento e tutela dell’autodeterminazione.

Le eccezioni previste dalla legge

Le DAT sono generalmente vincolanti, ma la legge prevede eccezioni limitate. Il medico può discostarsene quando appaiono manifestamente incongrue oppure non corrispondenti alla situazione clinica concreta.

La deroga è possibile anche quando esistano nuove terapie non prevedibili al momento della redazione e potenzialmente capaci di migliorare significativamente la qualità della vita.

In caso di conflitto tra medico e fiduciario, interviene il giudice tutelare.

DAT e cittadini stranieri

Anche i cittadini stranieri presenti in Italia possono redigere DAT secondo la normativa italiana. Problemi più complessi riguardano invece il riconoscimento delle disposizioni redatte all’estero.

L’Europa non dispone ancora di un sistema uniforme di riconoscimento reciproco. Alcuni Paesi attribuiscono piena vincolatività alle direttive anticipate, mentre altri mantengono sistemi più restrittivi.

Questa frammentazione può creare difficoltà interpretative nei casi transfrontalieri.

Le DAT nel contesto europeo e internazionale

Molti Paesi europei hanno introdotto strumenti simili alle DAT italiane. Francia, Germania, Spagna e Paesi Bassi dispongono di discipline articolate sulle volontà anticipate. Le differenze riguardano soprattutto il grado di vincolatività, le modalità di deposito e il ruolo del medico.

Negli Stati Uniti, le advance directives sono diffuse da molti anni e comprendono living will e durable power of attorney for healthcare.

L’evoluzione internazionale mostra una progressiva valorizzazione dell’autonomia individuale nelle decisioni sanitarie.

Responsabilità medica e mancato rispetto delle DAT

Il mancato rispetto delle DAT può generare responsabilità civile e, in alcuni casi, anche penale.

Se il medico esegue trattamenti contrari alle volontà validamente espresse dal paziente, può configurarsi una violazione del diritto all’autodeterminazione.

La struttura sanitaria risponde generalmente a titolo contrattuale ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile. Il medico risponde normalmente a titolo extracontrattuale, secondo il modello delineato dalla legge Gelli-Bianco.

La responsabilità non dipende necessariamente da un errore tecnico. Anche un trattamento clinicamente corretto può essere illecito se imposto contro la volontà della persona.

Danno da lesione del diritto all’autodeterminazione

La violazione delle DAT può produrre un danno autonomo risarcibile. Questo danno consiste nella lesione della libertà decisionale del paziente. La giurisprudenza riconosce il danno da lesione dell’autodeterminazione come voce distinta dal danno biologico. La persona subisce infatti una compromissione della propria dignità e libertà personale.

Il danno può essere riconosciuto anche quando il trattamento abbia prodotto benefici clinici. La correttezza tecnica della terapia non elimina automaticamente la lesione della libertà di scelta.

La quantificazione avviene in via equitativa, considerando gravità della violazione, invasività del trattamento e sofferenza morale conseguente.

DAT, cure palliative e fine vita

Le DAT assumono particolare rilievo nel fine vita. La legge 219/2017 valorizza cure palliative e terapia del dolore, vietando l’accanimento terapeutico.

Il rifiuto dei trattamenti non comporta abbandono del paziente. Il medico deve continuare a garantire assistenza, sollievo dal dolore e supporto umano. Questo approccio cerca di conciliare tutela della vita, dignità della persona e rispetto delle scelte individuali.

Criticità applicative e dibattito attuale

Nonostante l’importanza della riforma, persistono criticità applicative. Molti cittadini non conoscono adeguatamente le DAT e numerosi Comuni mostrano procedure non uniformi. Anche la reperibilità dei documenti continua a rappresentare un problema pratico in alcune situazioni d’urgenza.

Permangono inoltre dibattiti etici e giuridici sul rapporto tra autodeterminazione, tutela della vita e limiti dell’intervento medico.

FAQ

Le DAT sono obbligatorie?
No. Sono una possibilità riconosciuta dalla legge.

Posso rifiutare nutrizione artificiale e ventilazione meccanica?
Sì. La legge le considera trattamenti sanitari.

Serve un notaio?
Non necessariamente. Le DAT possono essere depositate anche presso il Comune.

Il medico può ignorarle?
Solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.

Posso modificarle?
Sì. Le DAT sono sempre revocabili o aggiornabili.

Cosa succede se non vengono rispettate?
Può configurarsi responsabilità medica e diritto al risarcimento del danno.

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