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Legge Gelli in materia di errore medico

L'errore medico consiste in una serie di eventi che possono accadere durante il processo sanitario di diagnosi o di cura che porta a un concreto danno alla salute del paziente, impedendo o ritardando la guarigione o migliori condizioni di salute.

Il comportamento dei sanitari deve sempre essere professionalmente adeguato alla delicatezza del bene materiale e giuridico più prezioso: la salute. Le norme sono state recentemente modificate con la Legge n. 24/2017.

Assistenza legale online per le vittime

L'Avv. Ezio Bonanni offre il servizio di assistenza legale con il suo team di avvocati per le vittime di errore medico e malasanità sia presso la sede fisica dello studio che online attraverso il form.

Inoltre lo studio legale si occupa di tutelare le vittime esposte ad amianto. L'Avvocato Bonanni ha illustrato il pericolo di essere esposti a questo cancerogeno nella sua pubblicazione "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022". Ha denunciato anche l’elevata presenza di siti contaminati nel nostro Paese. Per facilitare la segnalazione l'ONA ha istituito l'APP Amianto.

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Risarcimento del danno: tipologie

La vittima di malasanità deve limitarsi a provare che è stato preso in cura da quel determinato medico e che ha subito un danno alla propria salute o anche solo il peggioramento o mancato miglioramento del proprio stato di salute, specie negli interventi estetici.

Spetterà poi al medico dimostrare che ha agito bene secondo la diligenza professionale richiesta dal caso concreto e che il peggioramento dello stato di salute del paziente è dovuto ad un fattore eccezionale non imputabile alla sua condotta.

Nel caso di risarcimento danni per negligenza medica, la quantificazione dei danni subiti dalla vittima si basa sulle tabelle risarcimento per errore medico inerenti i valori di liquidazione del danno non patrimoniale alla persona (Tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione alla integrità psico-fisica e dalla perdita-grave lesione del rapporto parentale).

Legge Gelli in materia di errore medico

La materia del risarcimento danni malasanità è regolata dalla Legge 24/2017 (c.d. Legge Gelli, lavente ad oggetto “Nuove norme in materia di responsabilità medica”), sulla responsabilità medica civile, contrattuale ed extracontrattuale.

In caso di colpa lieve, ove siano rispettate le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali, non è configurabile la responsabilità penale.

La Legge Gelli prevede il preventivo tentativo di conciliazione obbligatoria attraverso:

  • l'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile;
  • azione diretta del danneggiato;
  • istituzione di un fondo di garanzia ad hoc, nei casi di eccesso rispetto al massimale, ovvero in caso di insolvenza;

Legge Gelli e responsabilità penale per errore medico

La legge Gelli prevede che il medico che per imperizia provoca un danno a un paziente non è punibile penalmente nel caso in cui abbia rispettato le linee guida o le buone pratiche assistenziali.

Quindi l’errore del medico causato dalla sua mancanza di abilità o di preparazione specifica verrà punito penalmente solo in caso di colpa grave.

L’articolo 6 della Legge Gelli stabilisce che la “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” specifica questo aspetto: “È esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge”.

Con questa norma ci sarà un alleggerimento della responsabilità professionale dei medici, anche se rimane il principio di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria ai fini del risarcimento del danno.

Permane la responsabilità penale solo in caso di colpa grave verso la vittima di errore sanitario. Sarà sufficiente dimostrare di aver rispettato le linee guida per evitare la condanna penale del medico.

Legge Gelli e responsabilità medica civile

La legge Gelli cambia la responsabilità del medico, che da responsabilità medica contrattuale diviene extracontrattuale.

Il paziente avrà quindi l’onere della prova di dover dimostrare il danno e la colpa, mentre invece, in precedenza, era il medico a dover dimostrare di aver adempiuto in modo esatto a tutte le sue obbligazioni.

Per la struttura ospedaliera, invece, la responsabilità civile resta di tipo contrattuale e permane l'obbligo di dimostrare l'esatto adempimento, con onere probatorio a suo carico.

In questo modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento danno malasanità è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica.

Per il medico privato, invece, la responsabilità resta di tipo contrattuale, e non potrebbe essere altrimenti visto che questo instaura con il paziente un tipo di contratto differente.

Il termine per la prescrizione è di 10 anni per i profili di responsabilità medica contrattuale e inizia a decorrere dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza della riferibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.

Il risarcimento danni malasanità del paziente viene stabilito in base a errore medico tabelle risarcimento basate sul danno biologico del Tribunale di Milano o delle nuove tabelle di cui al DDL Concorrenza.

Con la Legge Gelli viene anche  rafforzato l’obbligo del tentativo di conciliazione, al quale sono chiamate a partecipare entrambe le parti, unitamente alle compagnie di assicurazioni, oppure dovrà essere istituito un accertamento tecnico preventivo.

Sussiste l’obbligo di provare una conciliazione stragiudiziale prima di andare in tribunale in modo da ottenere il risarcimento danni malasanità in tempi più rapidi e da obbligare tutte le strutture sanitarie ad assicurarsi.

Nel caso di mancato raggiungimento della conciliazione stragiudiziale, si potrà procedere in sede giudiziaria citando il sanitario, la casa di cura e la compagnia assicurativa (mentre in precedenza erano il medico e/o la casa di cura a dover chiamare in causa le compagnie assicuratrici, allungando i tempi del giudizio).

La nuova legge ribadisce l’obbligo assicurativo per tutti i medici, compresi i liberi professionisti, oltre all'introduzione del fondo di garanzia per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.

Colpa medica: legge Gelli più favorevole al reo

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza n. 50078/2017, in materia di colpa medica,  ha stabilito in ordine alla applicabilità della c.d. Legge Gelli, che la nuova normativa  ha introdotto una nuova causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria e che pertanto la stessa è da considerarsi più favorevole rispetto al reo, poiché nel caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, qualora il medico abbia rispettato le linee guida, andrà esente da responsabilità.

La Corte di Cassazione, Sezione IV, con sentenza n. 16140/2017, ha disposto il rinvio alla Corte di Appello per applicare il favor rei.

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Fondo di garanzia per errore medico

Il Fondo di garanzia è istituito per la tutela dei diritti delle vittime errore medico per responsabilità sanitaria e per il risarcimento danni, anche nel caso in cui ci sia un maggior importo rispetto al limite del massimale assicurativo o nel caso in cui la struttura sanitaria e il medico erano assicurati presso un'impresa in stato di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa o, peggio ancora, non siano assicurati.

Il Fondo sarà alimentato attraverso il versamento, da parte delle imprese assicuratrici, di un contributo annuale.

È necessario il regolamento di avvio che il Ministero della salute è chiamato ad adottare con decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge Gelli, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le rappresentanze delle imprese di assicurazione.

In questo modo, sarà definita la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni dovranno versare, sia le modalità di tale versamento, sia i principi che dovranno ispirare la convenzione tra il Ministero della salute e la CONSAP Spa, sia infine le modalità di intervento, il funzionamento e il regresso del Fondo di garanzia nei confronti del responsabile del sinistro.

Fondo di garanzia per errore medico e tutela vittime

Con la Legge Gelli sono state introdotte maggiori tutele per i pazienti vittime di malasanità con il c.d. doppio binario. Si tratta di un’integrale riforma della responsabilità professionale in ambito sanitario, sia penale che civile, sia per il personale medico e paramedico che per le strutture sanitarie.

È una misura richiesta essenzialmente dai medici per evitare il rischio di condanne penali, in seguito a complicanze avvenute in sala operatoria. Salvo un alleggerimento dei principi della responsabilità penale che si potrà configurare solo in caso di inescusabile negligenza, imprudenza e imperizia, con gravi danni al paziente. Infatti, costoro invocheranno la colpa lieve, ovvero di essersi attenuti ai protocolli medici, e chiederanno di essere assolti.

Garante del Fondo di garanzia per errore medico

La prima novità riguarda la nascita del Garante per il diritto alla salute, una figura a cui i cittadini potranno rivolgersi per segnalare casi di malasanità.

Ciò è importante per avere un quadro della situazione. Inoltre, per ogni regione verrà istituito il Centro per la gestione del rischio sanitario e della sicurezza del paziente. In questo modo verranno raccolti i dati sui rischi ed eventi negativi non solo sulle cause ma anche sulla frequenza e sui costi del contenzioso.

Questi dati poi saranno inviati all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, organo che avrà il monitoraggio costante costante delle pratiche e degli eventuali errori nel SSN.

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