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Osservatorio della colpa medica

L'errore medico consiste in una serie di eventi che possono accadere durante il processo sanitario di diagnosi o di cura che porta a un concreto danno alla salute del paziente, impedendo o ritardando la guarigione o migliori condizioni di salute.

Responsabilità medica e negligenza medica

In questa pagina un approfondimento sulla giurisprudenza che regola il risarcimento per responsabilità medica e negligenza medica.

Tutela legale online per le vittime

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Risarcimento danni responsabilità medica

Per ottenere il risarcimento danni malasanità o responsabilità medica, la vittima deve dimostrare la condotta inadempiente e scorretta del sanitario, il legame tra la condotta e il danno subito e che il medico ha agito con dolo o colpa grave e, quindi, con consapevolezza e volontà di arrecare un danno ovvero per errore, negligenza, imperizia o colpa.

Esempi in giurisprudenza:

  • Somministrazione di anestetico locale che ha provocato la morte del paziente con mancata verifica preventiva delle sue condizioni (Cass. n. 2141/1988);
  • Medico specializzato in ortopedia intervenuto in caso di neoplasia (Cass. 2428/1990);
  • Medico che ha violato l'obbligo di informare la donna sul possibile esito negativo dell’intervento abortivo (Cass. n. 6464/1994);
  • Medico che ha omesso di diagnosticare la frattura del femore (Cass. n. 8845/1995);
  • Medico primario che, essendo in ferie, ha ritardato un intervento indifferibile, causando danno al paziente (Corte dei Conti, n. 100/A 1996);
  • Medico che, chiamato ad intervenire chirurgicamente sul trasferimento del seno, decide di esportare intera ghiandola mammaria senza preventivamente seguire un esame istologico (Cass. n. 1233/1998);
  • Medico che non ha controllato la completezza e l’esattezza del contenuto della cartella clinica redatta dai colleghi di pronto soccorso (Cass. 12273/2004);
  • Medico che ha affidato ad un assistente sociale inesperto un malato di mente grave cui è seguito il suicidio del paziente (Cass. n. 10435/2004);
  • Medico che ha dimenticato la garza nello stomaco del paziente operato di pancreatite.

La giurisprudenza sulla responsabilità medica

La giurisprudenza di legittimità ha confermato la sussistenza della responsabilità di natura contrattuale (ribadita anche dalla recente Legge 24 dell'8 marzo 2017, la cosiddetta Legge Gelli, legge sulla responsabilità medica) ed extracontrattuale, diretta e vicaria.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla responsabilità medica per "totale inutilità dell'intervento": deve essere evitato qualsiasi intervento, tanto più quelli invasivi, se totalmente inutili dal punto di vista terapeutico (Cass., Sez. III, sentenza n. 12597/2017), anche in assenza di peggioramento delle condizioni di salute del paziente.

Mancata prescrizione amniocentesi

Come ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza n. 243/2017, nel caso in cui il medico ometta di prescrivere la amniocentesi e la gestante lamenti di aver subito un danno alla salute psico-fisica per aver scoperto la condizione del figlio solo al termine della gravidanza, a quest'ultima  è riconosciuto il diritto alla perdita di chance.

Nei casi in cui c'è partecipazione di più soggetti alla prestazione medica, il sanitario, anche se ha eseguito una parte soltanto del trattamento medico, risponde comunque per il risarcimento del danno in caso di ritardo diagnosi e indipendentemente dalla propria specializzazione (Cassazione Civile, sez. III, sentenza 23/05/2014 n° 11522).

Difetto di informazione

Il difetto di informazione e la violazione dell’obbligo di informazione attribuisce al danneggiato un autonomo diritto al risarcimento danni per negligenza medica rispetto all’errata esecuzione dell’intervento.

L’acquisizione del consenso informato del paziente da parte del sanitario costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella riguardante l’intervento terapeutico, poiché il primo ha ad oggetto l’autodeterminazione delle scelte terapeutiche e l’altro la tutela dell’integrità psicofisica (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 10414/2016).

Si configura la responsabilità medica anche per le vittime di interventi che, anche se eseguiti a regola d’arte, hanno determinato conseguenze negative per la salute, anche per mancanza di un’adeguata informazione al paziente circa i possibili effetti negativi, con la responsabilità in capo al medico (Corte di Cassazione, Sezione Civile, n. 2998/2016).

Modalità e caratteri del consenso informato

Il consenso informato non deve essere generico, ma deve permettere al paziente di avere piena conoscenza della natura e dei rischi dell’intervento, con informazioni dettagliate e idonee a fornire al paziente la piena conoscenza della natura, della portata e dell’estensione dell’intervento medico-chirurgico a cui sarà sottoposto, nonché dei rischi e dei risultati conseguibili (Corte di Cassazione, Sezione III, n. 21777/2016; Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 18334 /2013), ed è necessario anche se il paziente è un medico (Cassazione, Sezione III, Sentenza 20984/2012).

La Corte di Cassazio ne Civile, sezione terza, sentenza n. 14024/2013 stabilisce che non è valido il consenso informato se espresso per un intervento chirurgico differente, poiché il paziente deve essere messo al corrente della situazione patologica e delle terapie che è necessario mettere in atto, di modo che possa autonomamente decidere come comportarsi (Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18185/2013).

Emotrasfusione di sangue infetto prima del 1978

È stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della salute (L. 210/1992) per emotrasfusioni anche prima del 1978: in caso di patologie conseguenti ad infezione da virus Hbv, Hiv e Hcv contratte a seguito di emotrasfusioni o somministrazione di emoderivati, anche prima del 1978 (anno in cui il virus dell’epatite B fu definitivamente identificato in sede scientifica), è configurabile la responsabilità medica del Ministero della salute (Cass., ordinanza 2232/2016). In caso di trasfusioni di sangue infetto c'è responsabilità extracontrattuale del Ministero della Salute (termine  quinquennale  decorrente dalla  data  in  cui  il  soggetto  leso  ha  avuto  piena  contezza dell'infezione) e responsabilità contrattuale della ASL, come stabilito da Cass., Sez. III, con sentenza n. 9374/2016.

Danni da vaccini

Le vittime di danni vaccini obbligatori hanno diritto a un indennizzo secondo gli art. 1 e 4, Legge 229/2005, aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla Legge 210/1992, e  a un asse gno una tantum, come stabilito da Cass., sentenza n. 16842/2016.

Cartella clinica incompleta

Una cartella clinica incompleta, in caso di responsabilità medica, fa scattare la prova presuntiva del nesso causale a sfavore del medico qualora la sua condotta sia astrattamente idonea a cagionare il danno da colpe mediche.

Questo in quanto per il principio di “prossimità alla prova” una cartella clinica incompleta è una carenza nella obbligazione del sanitario che non può gravare sul paziente (come da Cass., Sez. III, sentenza n. 22639/16).

Ritardo diagnostico

In caso di ritardo diagnosi di una patologia tumorale, a meno che non si affermi la totale inutilità dell’intervento, c'è la responsabilità medica, quindi il sanitario ha l’onere di dimostrare che l’anticipazione diagnostica non avrebbe modificato la storia clinica della paziente (Cass, sentenza n. 343/16). La mancata diagnosi o il ritardo diagnosi determina una perdita di chance anche in caso di decesso del paziente in quanto gli impedisce di godere di un ulteriore lasso di tempo in cui vivere e in migliori condizioni di qualità della vita (Cass., sentenza n. 16993/15).

Inadempimento del medico di base

Per tutti i danni da colpa professionale medica commessi dai medici di base, risponde la ASL di appartenenza (responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. - Cass., sentenza n. 6243/15).

Violazione del diritto di interruzione della gravidanza

Il sanitario che riscontri una anormalità morfologica del feto, anche sulla base di esami strumentali, i quali tuttavia non ne consentano, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l’obbligo d’informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione (Cass., sentenza  n. 24220/15).

Inadeguatezza della struttura

La mancata informazione al paziente circa la inadeguatezza della struttura e conseguente mancato trasferimento del paziente presso una struttura adeguata a poterlo assistere costituisce responsabilità medica, in quanto condotta contraria alla buona fede del medico, che sottopone il paziente ad intervento presso struttura sanitaria inadeguata senza informarlo di tale situazione e omettendo di indirizzarlo ad altra struttura idonea (Cass., sentenza n. 18304/14).

Responsabilità medica per complicanze

Qualora nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, o se tale peggioramento era prevedibile e  quindi evitabile, c'è responsabilità medica (Cass., sentenza n. 13328/15).

Omicidio colposo del chirurgo primario dell'ospedale

Si configura l’ipotesi di omicidio colposo a carico del chirurgo primario dell’ospedale che, pur avendo manifestato dissenso, non abbia bloccato scelte errate nella cura del paziente (come nel caso della scelta dell’anestesista di praticare una anestesia generale con curaro su una ragazzina, che poi rese vano il tentativo di tracheotomia - Cass. Pen., n. 33329/15). In un caso di omicidio colposo la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, sulla base del decreto responsabilità medica, ovvero della legge Balduzzi responsabilità medica (dopo che nei precedenti due gradi il sanitario era stato condannato - decreto Balduzzi responsabilità medica).

È stata depositata il 30 gennaio 2013 la sentenza n. 268/2013 che applica la legge n. 189 dell'8 novembre 2012 sulla depenalizzazione errore medico / depenalizzazione colpa medica.

Cadute in ospedale

Il Tribunale Civile di Lecce, con sentenza n. 1102/2011, ha stabilito che ai fini della configurabilità della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, e cioè la prova, che comporti il potere ­dovere di intervento su di essa, e che compete al proprietario o anche al possessore o detentore. Il danneggiato ha l'onere di dimostrare unicamente l'esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa.

Colpa medica e nesso causale

Per approfondire sul giudizio controfattuale in termini di responsabilità medica: Cass. Pen., sentenza 23339/2013, in cui sono stati riaffermati i principi delle Sezioni Unite "Franzese". In questi casi, il paziente deve dimostrare il nesso causale per ottenere il risarcimento danni: la Corte di Cassazione, Sezione III, con sentenza n. 18341/2013, ha sancito i principi in ordine  a onere della prova responsabilità medica, ossia su chi grava l'allegazione degli elementi probatori necessari ai fini del decidere.

Colpa medica e giudizio contraffattuale

Il giudizio contraffattuale è un'operazione intellettuale che richiede la descrizione dell'accaduto. Solo dopo aver accertato l'esplicazione dei fatti è possibile porsi il seguente interrogativo: cosa sarebbe avvenuto se fosse intervenuta la condotta doverosa? (Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 11 luglio 2013, n. 29886).

Falsità materiale in atto pubblico

La falsificazione del certificato medico integra il reato di cui agli articoli 476 e 482 del codice penale, e non la fattispecie prevista all'art. 477 codice penale, alla luce dei principi di diritto sanciti dalla Corte di Cassazione, sentenza n. 32446/2013.

Corretta formulazione del petitum

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17077/2013 si è pronunciata in tema di responsabilità medica professionale, in ordine alla corretta formulazione del petitum e i requisiti del ricorso ex art. 366 c.p.c., stabilendo che l'attore che si attiva al fine di richiedere il risarcimento del danno causato da negligenza ed imperizia del professionista deve formulare chiaramente e specificamente le proprie doglianze.

Colpa medica lieve

Nel caso di colpa medica lieve, il medico deve essere prosciolto in sede penale (per gli effetti della legge Balduzzi responsabilità medica - decreto Balduzzi responsabilità medica) ma deve risarcire i danni al paziente.

La Corte di Cassazione Civile, sezione terza, sentenza n. 4030 del 19 Febbraio 2013, ha preso in esame le novità introdotte dal decreto Balduzzi colpa medica (decreto legge 158/2012 convertito in legge 189/2012) che ha riformato l'intero settore della responsabilità medica dal punto di vista civile e penale, con l'introduzione dell'istituto della colpa lieve: se, in caso di errore medico intervento chirurgico, il sanitario dimostra di essersi comportato conformemente alle c.d. guidelines (accorgimenti e metodologie scientifiche statisticamente rilevanti sul piano internazionale), allora egli andrà esente da responsabilità penale.

Questa circostanza va verificata dal giudice caso per caso. E anche nel caso in cui venisse integrata la scriminante della colpa lieve, il professionista responsabile sarà comunque tenuto a rispondere civilmente del suo operato risarcendo il danno provocato al proprio paziente.

Il decreto Balduzzi responsabilità medica, si rileva molto controverso e il Tribunale di Milano con ordinanza del 21.03.2013 ha rinviato gli atti alla Corte Costituzionale per sospetto di incostituzionalità per violazione del principio di tassatività, sub specie del principio di legalità che non può all'evidenza tollerare l'indeterminatezza del dettato normativo: non si può mantenere in penombra quali sono le autorità o comunità scientifica che abbiano titolo ad elaborare le linee guida indicate in norma, quali le procedure di raccolta dei dati statistici e scientifici di valutazione e quali i metodi di validazione scientifica, profili tutti direttamente rilevanti ai fini della decisione.

Il Giudice del Tribunale di Milano, Dott. Bruno Giordano, con ordinanza depositata il 21.03.2013, ha sospeso il processo e trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale, di cui si attende il giudizio.

La Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 6093/2013, detta i principi di diritto in ordine all'interpretazione e applicazione dell’art. 2236 c.c., e conferma che la complessità dell'incarico affidato al professionista può fungere da limite all'attribuzione di responsabilità per la cattiva riuscita dell'opera salvo che ci sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Rifiuto di intervento del sanitario

La Corte di Cassazione, VI^ Sezione Penale, con Sentenza n. 12376/2013 individua nel rifiuto del medico chirurgo di intervenire in un caso di urgenza quella negligenza meritevole di condanna penale.

Responsabilità in solido della struttura sanitaria e del medico

Nei giudizi di risarcimento danni per responsabilità professionale medica il danneggiato deve solo dimostrare l'esistenza del rapporto di cura avuto con il medico, il danno subito e il nesso di causalità tra l'operato del medico e il danno di cui chiede di essere risarcito.

La Corte di Appello di Palermo, in un caso di responsabilità professionale, ha condannato in solido la struttura sanitaria oltre al medico.

La Corte di Cassazione Civile, Sentenza n. 6093 del 12 Marzo 2013, detta i principi di diritto in ordine all’interpretazione e applicazione dell’art. 2236 c.c. e conferma che la complessità dell'incarico affidato al professionista può fungere da limite all'attribuzione di responsabilità per la cattiva riuscita dell'opera salvo che ci sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

In particolare, in tema per la responsabilità medica, la limitazione del caso di particolare complessità ha efficacia soltanto per la perizia, escludendo decisamente dal novero sia negligenza che imprudenza.

Chirurgia estetica

Il Tribunale di Ascoli Piceno, con sentenza n. 399/2012 ha stabilito che con riguardo alla chirurgia estetica: "salva diversa pattuizione delle parti il cui onere grava sul medico, deve presumersi avere ad oggetto un'obbligazione di risultato, come ripetutamente stabilito da questo tribunale".

Disturbo da ansia del sanitario

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23330/2012, ha accolto il ricorso di un medico radiologo licenziato dalla Asl presso cui prestava servizio per inidoneità al lavoro perché affetto da una sintomatologia ansiosa che, secondo le prescrizioni mediche, rendeva necessario che lo stesso fosse esentato dai turni di reperibilità e fosse affiancato, nella redazione dei referti, da un collega.

Colpa medica e principio di affidamento

Il "principio di affidamento" non scagiona il capo di un'equipe medica che, secondo la Cassazione, non può scaricare la colpa di errori avvenuti in corsia sui propri colleghi.

È quanto emerge dalla sentenza n. 48226/2012, Corte di Cassazione, Sezione penale, che ha convalidando una condanna per lesioni colpose nei confronti di un medico specialista in ginecologia che nel corso di un intervento aveva erroneamente asportato a una paziente l'ovaio sinistro invece che l'ovaio destro.

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