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Indennizzo INAIL: tutela legale e assistenza amianto

L'indennizzo INAIL, è una prestazione economica, che viene erogata in caso di menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% ed il 100%. Dal 6 al 15% si parla di indennizzo una tantum. Mentre con un danno biologico dal 16% in su si ottiene una rendita mensile che indennizza il danno biologico e prevede una componente del danno patrimoniale.

Queste non sono le uniche prestazioni INAIL erogate dall'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro. Ci sono anche altre prestazioni economiche e una serie di prestazione di carattere socio-sanitario.

Tutte le prestazioni INAIL vengono erogate in seguito al riconoscimento di malattia professionale.

In questa guida scopriamo tutto sull'indennizzo INAIL e brevemente anche sulle altre prestazioni erogate dall'Istituto. Facciamo un focus particolare sull'indennizzo INAIL in caso di malattia professionale causata dall'amianto.

Lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni, Presidente dell'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto, ha ultra decennale esperienza nella tutela legale degli esposti ad asbesto.

L'indennizzo INAIL malattia professionale

L'indennizzo viene erogato facendo riferimento alla : “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 12 luglio 2000, in un' unica soluzione. La liquidazione dell'indennizzo INAIL in un'unica soluzione è in funzione dell’età, del genere e del grado di menomazione. Come già detto, si ha nei casi in cui viene riconosciuta l'origine professionale della malattia.

L’infortunio, un’alterazione da causa violenta cui seguono malattia o morte, si distingue dalla malattia professionale che ha invece una causa lenta e non violenta.

Le malattie professionali si distinguono in tabellate e non tabellate. Quelle tabellate compaiono in una delle due tabelle stilate dall’INAIL (una per l’industria e una per l’agricoltura) o sono provocate dalle lavorazioni o dagli agenti chimici-fisici indicati nelle stesse tabelle. Esse devono essere denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). Ricordiamo che nel caso di patologie correlate all’esposizione ad amianto non esiste un periodo massimo di indennizzabilità.

Per approfondimenti sulle patologie correlate all’amianto si possono consultare le monografie dello IARC sull’asbesto in cui è chiara la correlazione tra esposizione all’amianto, negli ambienti di lavoro e nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si maneggia amianto, e il cancro alla laringe, ovaie, polmoni, asbestosi e mesoteliomi.

Quali sono le malattie professionali causate dall’amianto?

Quali sono dunque le malattie professionali causate dall’amianto? L’asbestosi è stata la prima malattia asbesto correlata ad essere inserita nelle tabelle delle malattie professionali dell’INAIL, già con la L. 455 del 1943. Soltanto con il D.P.R. 336 del 1994, sono state inserite nella Lista I dell’INAIL anche il mesotelioma (pleurico, pericardico e peritoneale) e il carcinoma polmonare (con D.M. 27 Aprile 2004, G.U. n.134 del 10 Giugno 2004). Le malattie inserite nella Lista I sono considerate causate con elevata probabilità da esposizione ad amianto di natura professionale. Per esse vige la presunzione legale d’origine per cui l’onere della prova spetta all’INAIL e il datore di lavoro è chiamato solo a provare la presenza della noxa patogena sul luogo di lavoro.

Nella lista II, l’INAIL ha incluso invece le patologie che possono avere una limitata eziologia professionale e nella lista III quelle che hanno una probabile origine lavorativa. In tutti questi casi non vige la presunzione legale d’origine.

Indennizzo INAIL: Lista I dell’INAIL

L’elenco complessivo delle malattie asbesto correlate al momento inserite nella Lista I include:

Come già detto, queste patologie sono assistite dalla presunzione legale di origine. Significa che il lavoratore non ha l’onere di dimostrare l’origine professionale della malattia. Basta dimostrare di essere stato adibito a lavorazione tabellata o di essere stato esposto ad un rischio ambientale, come la presenza di amianto sul posto di lavoro.

Non è necessario dimostrare una soglia di esposizione (Cass., Sez. Lav., n. 23653/16). L’esistenza della malattia stessa attiva il diritto all’indennizzo INAIL, perchè si presume per legge che quella malattia sia di origine professionale. L’INAIL può superare questa presunzione legale di origine solo con una prova della causa esclusivamente extraprofessionale della malattia.

Indennizzo INAIL: Lista II e III

Nella lista II l’INAIL ha inserito:

Nella lista III compare solo il tumore all’esofago.

I lavoratori che hanno contratto una di queste malattie devono dimostrare il nesso causale, ovvero fornire la prova dell’esposizione ad asbesto sul posto di lavoro.

Il sistema misto che va oltre le tabelle

La sentenza 179/1988 della Corte Costituzionale ha introdotto in Italia il cosiddetto “sistema misto”. Secondo questo sistema, accanto alla presunzione legale d’origine del sistema tabellare vi è la possibilità per l’assicurato di dimostrare che la malattia contratta, pur non essendo presente nelle tabelle, è comunque di origine professionale. Questo sistema dunque va oltre il sistema delle tabelle indennizzo INAIL, pur mantenendole ancora in vigore.

Rendita o indennizzo INAIL?

Il danno biologico INAIL è indennizzabile nel caso in cui i lavoratori abbiano subito lesioni superiori al 6% e a salire. Fino al 16% di danno biologico si ha diritto all’indennizzo INAIL. Nel caso di invalidità superiore al 16% si ha diritto alla rendita mensile. Riassumendo:

  • invalidità fino al 6%: si ha diritto ad una franchigia;
  • infermità dal 6% al 15%: indennizzo in capitale del danno biologico una tantum (calcolato in base a sesso, età e percentuale del danno) e nessun indennizzo per conseguenze patrimoniali;
  • invalidità a partire dal 16%: indennizzo erogato sotto forma di rendita mensile (erogato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa) e un indennizzo con un ulteriore quota per conseguenze patrimoniali.

Modalità di erogazione del servizio dell'indennizzo INAIL

In seguito all'accertamento del grado di menomazione, la sede competente provvede all'erogazione dell'indennizzo, secondo le seguenti opzioni:

  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • accredito su libretto di deposito nominativo bancario, o su carta prepagata dotata di codice Iban;
  • per importi non superiori a 1.000,00 euro, con vaglia postale non trasferibile intestato all’assistito o con pagamento in contanti localizzato presso sportello bancario o postale.

La rivalutazione del danno biologico indennizzo INAIL

Prima della normativa più recente del 2016, con due distinti decreti ministeriali, si era proceduto alla “Rivalutazione del danno biologico”: 

  • il decreto ministeriale del 27 marzo 2009: ha previsto un aumento, in via straordinaria, nella misura dell’8,68% degli indennizzi in capitale e in rendita dell’INAIL a titolo di rivalutazione del danno biologico. L’aumento si applica agli indennizzi in capitale liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2008 nonché ai ratei di rendita maturati dalla stessa data;
  • Il decreto interministeriale del 14 febbraio 2014: ha disposto, a decorrere dall’1 gennaio  2014 (ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2014), l’aumento nella misura del 7,57% delle indennità dovute dall’Inail ai sensi della Tabella indennizzo danno biologico INAIL di cui al decreto lgs. 38/2000 (rivalutazione danno biologico INAIL 2014)

Legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 ha disposto che, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 38/2000 sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente (rivalutazione rendite INAIL 2016).
 
Gli incrementi annuali si aggiungono a quello complessivo del 16,25%, derivante dalla somma delle percentuali dei due aumenti straordinari erogati negli anni precedenti, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi delle Tabelle indennizzo danno biologico INAIL del decreto ministeriale 12 luglio 2000 (Circolare 49/2016).

L'indennizzo INAIL nei casi di richiesta di aggravamento

Nel caso in cui, venga rilevato un peggioramento della malattia, superiore al 15% , una volta riconosciuto comporta l’erogazione della rendita (l’aggravamento può comportare l’adeguamento del precedente indennizzo in capitale, ma soltanto una volta).

Nell'eventualità che non sia ancora possibile dimostrare in via definitiva il grado di menomazione, al ricevimento del certificato medico, che attesta la cessazione dell’inabilità temporanea assoluta, si può comunque procedere alla liquidazione di un indennizzo provvisorio in capitale, presumendo che la menomazione non superi il 15%.

L'erogazione della liquidazione definitiva, non dovrà avvenire prima dei sei mesi e non oltre un anno dal ricevimento del certificato medico, e non potrà essere inferiore al capitale liquidato provvisoriamente.

La procedura indennizzo INAIL nei casi di menomazioni preesistenti

Nel caso in cui l’assicurato, già affetto da menomazioni rientranti nella disciplina del danno biologico, subisca un nuovo evento lesivo, si effettua una valutazione complessiva delle lesioni, secondo i criteri di applicazione della tabella indennizzo INAIL.

L'importo dedotto, è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto e non recuperato.

Menomazioni preesistenti di origine lavorativa e non

A seconda della natura delle lesioni preesistenti, l'assicurato

  • Nel caso in cui le menomazioni preesistenti al nuovo evento lesivo, derivino da fatti estranei al lavoro, esse assumono rilevanza solo se concorrenti ed aggravanti la menomazione di origine lavorativa;
  • Nel caso in cui le menomazioni preesistenti siano di origine lavorativa ricadenti nella precedente disciplina del Testo Unico, se sono indennizzate in rendita, il grado di menomazione conseguente al nuovo infortunio o alla nuova malattia professionale viene valutato senza tenere conto delle preesistenze.

In questo caso, l’assicurato, oltre alla rendita spettante ai sensi della nuova disciplina, continuerà a percepire quella spettante ai sensi della precedente normativa. Se le lesioni preesistenti non sono indennizzate in rendita, assumono rilevanza solo se concorrenti e aggravanti le menomazioni derivanti dal nuovo evento lesivo.

In caso di decesso

Nel caso in cui l'assicurato venga a mancare prima che gli sia stato corrisposto l’indennizzo in capitale, l’indennizzo in capitale è dovuto in misura proporzionale al periodo di tempo tra la data di cessazione del periodo di inabilità temporanea assoluta e la morte.

Rendita di passaggio per silicosi e asbestosi

Nel caso in cui il lavoratore, abbandoni la sede lavorativa, considerata nociva per l'esposizione a sostanze cancerogene, quali asbesto, siliconi etc. ha diritto all'erogazione di una rendita rientrante nelle menomazioni dell'integrità psicofisica non superiori al 60%.

Tale rendita viene calcolata secondo le Tabelle allegate al Testo Unico, per inabilità non superiore all’80% e corrisposta per un anno al lavoratore.

Secondo rendita INAIL tabelle, il calcolo corrisponde ai 2/3 della retribuzione media giornaliera, percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione nociva.
In caso di occupazione in lavorazione diversa l’importo è pari ai 2/3 della differenza tra la retribuzione media giornaliera percepita nei 30 giorni precedenti l’abbandono della lavorazione, e quella percepita per la nuova lavorazione.

La documentazione richiesta

Per presentare la richiesta all'INAIL, Il lavoratore ha a disposizione un periodo di 180 giorni dalla data di abbandono della lavorazione nociva, e deve esibire come documentazione :

  • la dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’abbandono della lavorazione;
  • la misura dell’ultima retribuzione;
  • certificato medico da cui risulti che il lavoratore ha abbandonato la lavorazione nociva per evitare l’aggravamento della malattia.

La rendita di passaggio può essere riconosciuta una seconda volta, sempre per la durata di un anno, entro il termine di 10 anni dalla cessazione della prima, a condizione che la nuova lavorazione risulti comunque dannosa.

La rendita prevista per i familiari delle vittime

Nel caso di decesso del lavoratore dovuto alla malattia professionale hanno diritto alla rendita i famigliari superstiti: coniuge o unito civilmente, figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili o adottivi (fino al 18° anno di età non hanno bisogno di requisiti, fino al 21° anno di età se frequentano scuola media superiore o professionale, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito, fino al 26° anno di età, frequenza di corso normale di laurea, vivenza a carico e assenza di lavoro retribuito) ed in mancanza di coniuge e figli, i genitori naturali o adottivi, fratelli e sorelle (se vivono a carico o in convivenza).

La rendita viene calcolata rispetto alla retribuzione annua del lavoratore deceduto, in percentuale (50% al coniuge/unito civilmente; 20% a ciascun figlio; 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori; 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile. In mancanza di coniuge e figli 20% a ciascun genitore naturale o adottivo; 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle). La somma delle quote di rendita che spettano ai superstiti non può superare il 100% della retribuzione. 

Prestazione aggiuntiva alla rendita per le vittime dell’amianto

Il Fondo Vittime Amianto si configura come una prestazione aggiuntiva, istituita presso l'INAIL, a favore delle vittime delle patologie asbesto correlate.

Viene finanziata per tre quarti dal bilancio dello Stato, e per un quarto dalle imprese, ed erogata mediante due acconti e un conguaglio.

Può beneficiarne, non solo chi ha contratto una patologia amianto correlata,ma anche coloro i quali siano già titolari di rendita INAIL,o in caso di morte, gli eredi titolari di rendita a superstiti.

Nel caso in cui, pur essendo titolare di diritto, la prestazione non venga ancora erogata, oppure in misura errata, si può effettuare un ricorso all'INAIL secondo la disciplina prevista dagli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Prestazione per le vittime dell’amianto a favore degli eredi

I famigliari delle vittime amianto, che hanno svolto operazioni portuali (ad es: trasporto, deposito e scarico merci etc.) vengono tutelati, attraverso un apposito Fondo, che prevede il pagamento in favore dei beneficiari della somma accertata per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale così come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione.

Questa prestazione non è soggetta a tassazione Irpef, cumulabile con altri benefici previsti dall’ordinamento.

Servizio di assistenza legale per le vittime

Le vittime esposte ad amianto hanno diritto a determinate prestazioni assistenziali, previdenziali e risarcitorie. È possibile richiedere una consulenza legale gratuita.

Lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni fornirà tutte le informazioni necessarie a chiunque ne faccia richiesta. Purtroppo la presenza di amianto è ancora diffusa sul territorio, come testimonia "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". Perciò è difficile evitare l'esposizione e i rischi che comporta. Tuttavia, per far sì che il cittadino possa segnalare la pèresenza di siti contaminati è stata creata un'APP Amianto.

Per richiedere invece l'assistenza legale è possibile chiamare il numero verde o compilare il form.

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