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Sangue infetto: risarcimento e indennizzo

I danni alla salute conseguenti a trasfusioni con sangue infetto e vaccinazioni rientrano nella responsabilità medica. Perciò, nel caso in cui la vittima sviluppi danni biologici da sangue infetto ed emotrasfusione, ha diritto sia all’indennizzo sia al risarcimento.

Ogni azione legale è motivata dal fatto che sia il Ministero della Salute sia le ASL hanno il compito di vigilare accuratamente sul sangue, nelle fasi di distribuzione, donazione e di somministrazione. La prima storica condanna si ebbe grazie al Tribunale Civile di Roma, con sentenza 17.11.1998.

Sangue infetto indennizzo-risarcimento

Normativa sul danno da trasfusione di sangue infetto

Il Ministero della Salute vietava le donazioni di sangue a rischio infezione, facendo riferimento in particolare all'epatite virale, nella circolare n. 50 del 28.03.1966. Tuttavia, già all'inizio degli anni '70 l'Italia dovette affrontare il problema del sangue infetto.

Questa circolare disponeva anche la verifica periodica delle transaminasi, il cui aumento dei valori era indice di un più elevato rischio di virus epatici. Solo con la circolare n. 68 del 04.07.1978, la Direzione Generale del Servizio Farmaceutico predispose la ricerca del virus con dosaggio radioimmunologico, al fine di individuare l’antigene Australia. Questo test venne eseguito su qualsiasi donazione di sangue.

Successivamente, con la circolare della Direzione Generale del Servizio Igiene Pubblica del 1985 e la Legge 531/1987, si impose a tutte le unità sanitarie locali di procedere obbligatoriamente alla determinazione quantitativa della presenza nel sangue del virus HIV.

Con Decreto ministeriale del 21 luglio 1990 si fece un ulteriore passo avanti rispetto alla circolare del 1989, che faceva riferimento, riguardo il test per l’epatite C, alla sola alanina transaminasi. Invece, grazie al decreto, si impose l’obbligo di effettuare la ricerca dell’antigene di superficie dell’epatite B, HIV e della alanina transaminasi.

Un'importante svolta normativa si ebbe con la Legge 210/1992, cioè la legge sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile, a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

In particolare la norma prevedeva un indennizzo rivolto alle vittime di danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie o da infezioni (HIV, HCV e HBV ) causate da somministrazioni di emoderivati o da trasfusioni sangue infetto. Un danno è considerato irreversibile quando, nel caso di HBV e HCV, si tratta di una epatopatia attiva. Non è sufficiente quindi la presenza del virus.

I beneficiari previsti dalla Legge 210/1992

L’art. 1 della Legge 210/1992, al primo comma, stabilisce che qualsiasi individuo che abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato.

Nel secondo comma, inoltre, si prescrive come questo indennizzo spetti doverosamente anche a tutti coloro che siano stati contagiati da infezioni da HIV a seguito di somministrazione di sangue e suoi derivati. Si rivolge anche agli operatori sanitari rimasti permanentemente danneggiati nella loro integrità psico-fisica a causa di un'infezione contratta durante il proprio servizio di assistenza ospedaliera.

Infine, il terzo comma comprende tra i beneficiari anche i soggetti che presentano danni irreversibili causati da epatiti post-trasfusionali.

Diritto all'indennizzo da parte dei superstiti

L’indennizzo, previsto dalla Legge 210/1992, è rivolto alla vittima di sangue infetto e corrisponde a un assegno bimestrale vitalizio, di importo variabile in funzione della gravità dell’infermità.

Anche i parenti della vittima possono ricevere l’indennizzo qualora, a causa della malattia trasmessa e dell'infermità, sia derivata la morte del danneggiato. L’indennizzo sarà, però, erogato agli eredi per quindici anni.

Se la vittima viene a mancare nella fase di presentazione della domanda, i superstiti hanno il diritto alla quota ereditaria delle rate d'indennizzo, maturate dalla presentazione della domanda fino al giorno della morte del danneggiato.

Infine, nel caso in cui la vittima sia minorenne, l’indennizzo sarà erogato a favore di coloro che esercitavano la responsabilità genitoriale.

In ogni caso, ciascuna ipotesi presuppone che il decesso della vittima sia avvenuto per cause strettamente connesse all’infezione dovuta al sangue infetto.

Aggiornamenti della normativa sul sangue infetto

Dopo la Legge 210/1992, la normativa riguardo il problema del sangue infetto subisce un aggiornamento con la Legge 238/1997. Innanzitutto si dispose che l’indennizzo, consistente in un assegno reversibile per quindici anni, sia determinato secondo i criteri tabellari della Legge 177/1976 (modificata a sua volta dalla Legge 111/1984). Questo indennizzo è cumulabile con ogni altro compenso percepito a qualsiasi titolo, compresa l'indennità integrativa speciale.

Per quanto riguarda, invece, le modifiche del comma 2 della precedente legge, si decise che l'indennizzo fosse corrisposto con assegno una tantum. Ciò vale anche se l'indennizzo è già stato concesso. L'assegno erogato doveva essere pari, per ciascun anno, al 30% dell’indennizzo dovuto, sulla base del periodo tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento della prestazione.

Successivamente, le sentenze 15894/2005 e 18109/2007 della Suprema Corte di Cassazione affermarono la necessità di rivalutazione dell’intero importo secondo il tasso annuale di inflazione programmata. Tuttavia l’esecutività di queste sentenze si annullò con l'entrata in vigore della Legge 122/2010.

Infine, con la sentenza 293/2011 della Corte Costituzionale, si dichiarò l’illegittimità costituzionale degli artt. 13 e 14 della Legge 122/2010. Si ripristina, così, il diritto alla totale rivalutazione del danno per trasfusione sulla base del tasso di inflazione programmato, calcolato sull’intero importo. Questa rivalutazione riguarda anche la quota d’indennità integrativa speciale.

Indennizzo sangue infetto: procedura per fare domanda

Le vittime, per ottenere l'accredito dell'indennizzo, devono presentare domanda alla ASL competente. L'Osservatorio Nazionale Amianto, di cui l'Avvocato Bonanni è presidente, tramite un medico legale, fornisce assistenza medica. Grazie a essa è possibile ottenere le certificazioni necessarie per poter procedere a inviare la domanda alla ASL. La documentazione clinica da presentare deve comprendere il referto delle analisi e i certificati che attestino la reale condizione di salute della vittima.

La ASL provvederà poi a istruire la pratica con il controllo di tutti i requisiti e successivamente la trasferirà alla Commissione Medico Ospedaliera (CMO). Quest'ultima convoca a visita la vittima, così da attestare il suo stato di salute. Si verifica poi il nesso di causalità tra la trasfusione e l’infezione o patologia. La riconducibilità della menomazione psico-fisica alle trasfusioni infette fa sì che l'episodio diventi il momento inziale da cui far valere il proprio diritto all’indennizzo e al risarcimento.

In caso di riconoscimento, la pratica viene inviata al Ministero della Salute, che liquida l’indennizzo.

Riconoscimento del danno da sangue infetto: prescrizione

La Cassazione, Sez. Unite, nelle sentenze 576, 577 e 581 del 2008, fa chiarezza sul termine di prescrizione per richiedere il riconoscimento del danno subito a causa di trasfusioni di sangue infetto.

Spesso la sintomatologia derivante da malattie conseguenziali a trasfusioni di sangue infetto si presenta nel soggetto contagiato anche a distanza di decenni. Perciò la Suprema Corte di Cassazione stabilisce che il periodo per richiedere il riconoscimento e, di conseguenza, l'indennizzo e il risarcimento, cominci a decorrere dal momento in cui la vittima viene a conoscenza del danno irreversibile, cioè quando l'epatopatia risulta attiva.

Si è così interpretata la locuzione legislativa “verificarsi del danno” (ex art. 2947 c.c.). Quindi il danno deve essere “oggettivamente percepibile e riconoscibile” e deve essere evidente anche la riconducibilità del danno biologico alla somministrazione del sangue infetto.

Nel caso di contaminazione per HIV, il danneggiato ha dieci anni di tempo per far valere il proprio diritto. Invece, per quanto riguarda la contaminazione per epatiti post trasfusionali, la vittima ha tre anni dal momento in cui si è venuti a conoscenza della malattia.

Risarcimento per sangue infetto e altre prestazioni

La Legge 210/1992 dispone altre prestazioni a cui la vittima ha diritto, come:

  • esenzione dalla spesa sanitaria e dal pagamento della quota fissa per ricetta;
  • indennizzo vitalizio;
  • arretrati dovuti dalla presentazione della domanda al pronunciamento della CMO;
  • interessi sugli arretrati.

Inoltre, secondo la Legge 238/97, si ha anche diritto a un assegno una tantum nella misura del 30% per ciascun anno del periodo tra il manifestarsi della patologia e la liquidazione dell’indennizzo.

La vittima può fare richiesta anche per ottenere il risarcimento danni. Esso si lega a una responsabilità prima di tutto extracontrattuale e poi contrattuale. Infatti, le infezioni da sangue infetto rientrano nell’errore medico.

Perciò la domanda risarcitoria deve essere proposta alla struttura sanitaria, nel termine prescrizionale di dieci anni, rispondendo a titolo di responsabilità contrattuale (ex artt. 1218 e 1228 c.c.). Infatti la responsabilità della struttura sanitaria, dovuta alla violazione delle obbligazioni o al comportamento negligente e imprudente dei medici, deriva proprio dal rapporto contrattuale che ha con il paziente.

Quando non sussiste un vincolo contrattuale, i medici stessi rispondono per responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.).

Infine, occorre precisare che il diritto al risarcimento danni deriva direttamente dalla responsabilità civile, per dolo o colpa (ex art. 2043 c.c.). Perciò si differenzia dall'indennizzo. Infatti quest'ultimo, espressione di solidarietà sociale, trova il proprio fondamento negli artt. 2 e 32 della Costituzione e non prevede alcuna dipendenza funzionale alle condizioni economiche del beneficiario.

Diritto all'equa riparazione: requisiti

Le vittime o, in caso di decesso, gli eredi, che hanno inoltrato domanda di adesione alla procedura transattiva entro il 19 gennaio 2010, hanno diritto all’equa riparazione (Legge 114/2014).

L’equa riparazione consiste in una “unica soluzione“, subordinata all’accettazione della procedura di transazione e alla rinuncia di qualsiasi altra pretesa risarcitoria.

Le somme previste ammontano a:

  • 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti;
  • 20.000 euro per le vittime di vaccinazione obbligatoria.

I requisiti per fare richiesta di equa riparazione sono stabiliti dal decreto ministeriale n.138 del 28 aprile 2009. Questi sono:

  • danno ascrivibile alle categorie inserite nella tabella A del decreto n. 834 del Presidente della Repubblica del 1981;
  • nesso causale tra danno e trasfusione con sangue infetto o la somministrazione di emoderivati infetti, la cui prova è onere del danneggiato (Cass. civ., Sez. III, 28991/2019);
  • formale rinuncia all’azione risarcitoria eventualmente intrapresa, alle procedure transattive e a ogni pretesa risarcitoria nei confronti dello Stato, anche in sede sovranazionale.

Il Ministero della Salute invia al richiedente la lettera per ottenere l’accettazione dell’equa riparazione e la formale rinuncia all’azione risarcitoria intrapresa. Infine il modulo, debitamente compilato e con allegati tutti i documenti, va inviato nuovamente al Ministero.

Diritti delle vittime e assistenza legale

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, grazie al suo team di avvocati, offre consulenze legali alle vittime vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e transazione sangue infetto. È possibile richiedere l'indennizzo e il risarcimento dei danni.

Inoltre lo studio legale si occupa della tutela di tutti i tipi di vittime, comprese le vittime del dovere, del terrorismo e i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, come l'amianto.

La sua capacità cancerogena è confermata dall'ultima monografia IARC. Inoltre, l'Avvocato Bonanni ha denunciato la presenza ancora diffusa di asbesto in edifici pubblici, come scuole o ospedali. L'unico modo per ridurre ogni possibile rischio per la propria salute è evitare l'esposizione e bonificare i siti contaminati. Per segnalare i siti a rischio è disponibile l'APP Amianto.

L'attuale emergenza e i dati epidemiologici sono disponibili in "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". In più si approfondisce il rischio di presenza di amianto negli ospedali nell'episodio di ONA News "Amianto negli ospedali, ammalarsi dove ci si cura".

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