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Risarcimento danni causati dall'amianto

Chi è esposto ad amianto ha diritto al risarcimento danni. L'amianto o asbesto è una miscela di minerali nociva per l'uomo e l'ambiente, responsabile di molteplici danni di grave entità. Infatti, come illustra "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia-Ed.2022", è ancora diffusa la presenza sul territorio, aumento il rischio per la salute. La natura dei danni subiti si riconduce principalmente alla status salutare della persona.

Il nostro ordinamento individua differenti tipologie di danno risarcibile, a seconda del genere di pregiudizio arrecato dall’ illecito. Per amianto danni sono riconducibili a due categorie principali: danno patrimoniale e danno non patrimoniale.

Lo Studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni si occupa di tutelare tutte le vittime di questo cancerogeno per ottenere i loro diritti, tra cui l'integrale risarcimento del danno.

risarcimento danni

Tipologie di risarcimento danni: patrimoniale

Il danno patrimoniale consistere nel danno emergente e nel lucro cessante, cioè il mancato guadagno.

Nella categoria rientrano i pregiudizi provocati da:

  • inadempimento contrattuale;
  • infortunio o sinistro stradale;
  • invalidazione arrecata dal trattamento sanitario che ha portato a un peggioramento delle condizioni di salute;
  • inadempimento dell’obbligo di mantenimento del coniuge o dei figli.

I vari tipi di danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale, include tutti quei danni che non è possibile quantificare nell'immediato, e che attengono la sfera psicofisica della persona: sofferenza interiore, l’invalidità fisica e psichica, il peggioramento della qualità della vita di una persona.

Appartengono a questa categoria :

Il danno potenziale

Potenzialmente, chiunque sia stato esposto alle polveri delle fibre di amianto, può divenire vittima dell'insorgenza di gravi patologie, che sfortunatamente, nella maggior parte dei casi, danno luogo ad un esito negativo.

L'evento dannoso, per quanto solo potenziale, (in quanto non ancora prodotto), condiziona comunque le scelte di vita e determina quindi un pregiudizio, risarcibile con l'equivalente monetario.

il danno potenziale in giurisprudenza

Il danno potenziale sopracitato, si riconduce agli artt. n. 434 co.1 e 437 co.1 del Codice Penale che trattano della responsabilità di chi :"commette un fatto diretto a cagionare.... un altro disastro(2) è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità", come nel caso di chi determina il pericolo di contrarre patologie asbesto correlate.

La violazione della norma penale, comporta l'obbligo di risarcimento di tutti i danni, siano essi danni morali ed esistenziali, legati alla dignità della persona, anche senza l'insorgenza della malattia- amianto correlata.

La sola esposizione a polveri e fibre di amianto infatti, modifica anche solo parzialmente la vita dell'esposto, attraverso delle ricadute sulla sfera esistenziale e sulla vita di relazione, determinando il cosiddetto "stress da amianto".

La sentenza Thyssenkrupp nel processo Eternit

Nella casistica giurisprudenziale, possiamo citare a riguardo la Sentenza Thyssenkrupp n. 565 del 2012, con la quale gli imputati del processo Eternit, sono stati condannati al risarcimento di tutti i danni sofferti dagli abitanti di Casale Monferrato e Cavagnolo, per il rischio che loro hanno di contrarre patologie asbesto correlate a causa della dispersione di polveri amianto causata dalla loro condotta.

Il danno biologico

L'ordinamento giuridico, ha la funzione di tutelare la persona in toto, ed in particolar modo il diritto alla salute, intesa in senso ampio come integrità fisiopsichica.

La lesione di natura biologica, va ad intaccare l’integrità fisica o psichica dell’essere umano e costituisce quindi, un danno che deve essere giuridicamente riparato, a maggior ragione quando sia la conseguenza di un comportamento doloso o colposo imputabile ad altri.

La vittima amianto, soprattutto nel caso di patologie quali: mesotelioma, tumore del polmone e asbestosi, subisce un danno biologico pari al 100%, e la prognosi di esito infausto.

In questo caso, si parla di danno biologico terminale, e come tale prevede un risarcimento integrale.

Le SS.UU. n. 15350 del 22 luglio 2015, hanno affermato che tutti i danni, anche non patrimoniali subiti dalla vittima, nello stato terminale, fossero risarcibili e liquidabili in favore degli eredi. 

Risarcimento del danno biologico

Nel calcolare il danno biologico, occorre tenere presente che vi sono due componenti: una di natura psico-fisica, l’altra che influisce sulle attività relazionali del soggetto.

Il danno biologico deve inoltre, essere valutato caso per caso, in quanto un determinato tipo di danno, può influire sugli aspetti relazionali di un soggetto in una certa misura, mentre su di un altro soggetto l’incidenza sarà sicuramente diversa.

Per quantificare l'entità del danno biologico, debbono essere utilizzate le tabelle danno biologico del Tribunale di Milano, con personalizzazione dell'entità del risarcimento eternit, nei termini di cui a SS.UU. 26972/2008.

Le tabelle del Tribunale di Miliano costituiscono il parametro con  cui quantificare il danno, ovvero ,un criterio di indirizzo per il Giudice.

Il danno biologico terminale

Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea.

Per il suo calcolo, vengono prese in considerazione, sia le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) che la personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno, con un importo pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell'agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598).

Il danno catastrofale

Per danno catastrofale, s'intende la sofferenza provata dalla vittima, in conseguenza alla presa di consapevolezza della gravità della malattia asbesto correlata contratta, che ne comporterà il decesso.

Viene infatti inteso come componente del danno morale (danni morali amianto) per determinare danno catastrofale quantificazione risarcimento danni. Come tale Le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che possono essere utilizzate le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico, massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale.

Le Sezioni Unite hanno stabilito che il danno catastrofale, ha natura di danno morale soggettivo, in quanto tale risarcibile integralmente.

Per approfondire :Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e, per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011).

Risarcimento del danno catastrofale

Le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che possono essere utilizzate le Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico, massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale risarcibile.

Differenza tra danno morale terminale e danno catastrofale

Si deve distinguere tra danno morale e terminale e catastrofale (o danno catastrofico).

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2018, ha negato la risarcibilità del danno morale terminale, mentre ha accolto la domanda di risarcimento danno biologico terminale, che costituisce un diritto di credito trasmissibile jure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271).

È stato altresì affermato che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. 23/2/2004 n. 3549), poiché la vittima è lucidamente consapevole di dover morire, e quindi ha una sofferenza fisica e morale elevatissima, di cui si dovrà tener conto nella quantificazione con personalizzazione dell'entità del danno non patrimoniale, poi trasmissibile agli eredi, cui vanno liquidati gli importi maturati (Cass. 23/2/2005, n. 3766). Ciò determina anche per danno esistenziale quantificazione.

Il danno morale

Il danno morale, è stato definito dalle Sezioni Unite del 2008, come :"il "patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo".

Rientrano quindi nella categoria del danno morale le sofferenze psichiche come il dolore, o la depressione, l’ansia e gli attacchi di panico.

Il danno morale è previsto e disciplinato dal codice civile all’articolo 2059, che potrebbe rimandare agli artt. 7 e 10 c.c. della legge penale, i quali, interpretati estensivamente là dove prevedono il risarcimento, potrebbero configurare l’esistenza di una clausola generale atta a legittimare in ogni caso la risarcibilità dei danni anche non patrimoniali in caso di lesione dei diritti della personalità.

Il risarcimento conseguente al danno morale

Secondo la Suprema Corte l'effetto penoso del danno, se prolungato e intenso, assume rilievo ai fini del risarcimento danno morale quantificazione.

La valutazione e risarcimento danni morali quantificazione finale per tali sofferenze, dal momento che non è possibile classificare uno stato di depressione o di ansia, è di norma rimessa al giudice.

Nello specifico, un risarcimento sia dei danni patrimoniali, che non, con particolare riguardo a risarcimento danni morali e danni esistenziali risarcimento.

Gli stessi diritti, valgono per i famigliari superstiti della vittima, in caso di decesso.

Il danno esistenziale

Il danno esistenziale , dal nome stesso viene identificato come quel danno arrecato all'esistenza, che comporta un peggioramento della qualità della vita, non della salute psico-fisica ma, piuttosto, ai valori dell'esistenza del danneggiato.

Si tratta, in altre parole, della compromissione delle attività legate alla vita quotidiana dell'individuo.

In generale si tratta di tutti quei danni che non possono essere considerati danni alla salute, perché non si traducono in una lesione psicofisica e tuttavia incidono su valori fondamentali dell’esistenza di un individuo.

Il risarcimento del danno esistenziale

Il giudice ha il compito di effettuare una valutazione dei danni subiti dal danneggiato, sia sotto l’aspetto emotivo, morale ed interiore del danno, sia sotto l’aspetto dinamico-relazionale (alterazioni delle abitudini di vita e degli assetti relazionali).

La casistica giurisprudenziale

La sentenza della Cassazione n.18611 del 2015, ha riconosciuto un risarcimento per il danno esistenziale, indipendente rispetto al danno biologico, ad un soggetto rimasto seriamente ferito durante un incidente, per l’evidente peggioramento della sua qualità della vita e della sua dignità di persona a causa delle gravissime lesioni riportate.

La Cassazione se i pregiudizi sofferti dalla vittima sono differenti tra loro, non si può intendere che il risarcimento di uno comprenda anche gli altri.

Quando il danno incide su beni differenti non si può parlare quindi di duplicazione risarcitoria, altrimenti si rischierebbe di incorrere addirittura in un vuoto risarcitorio nei confronti della vittima.

Anche nella recente sentenza n.2788 del 2019 della Cassazione, la Terza Sezione Civile ha ribadito che il danno morale ed il danno esistenziale sono due voci autonome da considerare distintamente ed in caso di pregiudizi anomali e eccezionali, il giudice può disporre un aumento del risarcimento in fase di personalizzazione.

Richiedi assistenza legale per risarcimento danni

È possibile richiedere una consulenza legale chiamando il numero verde o compilando il form. Inoltre è possibile segnalare la presenza di siti contaminati attraverso l'APP Amianto.

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