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Mesotelioma e Fondo Vittime Amianto

Il mesotelioma è il tumore delle cellule del mesotelio, tessuto che riveste la superficie delle membrane sierose che avvolgono la parete interna del torace, dell'addome, del cuore e del testicolo, ed è causato dalle fibre di asbesto.

Come testimonia "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia – Ed.2022", l'amianto è ancora presente in diversi edifici privati e pubblici. Per facilitare la segnalazione dei siti contaminati e evitare il rischio l'ONA ha istituito l'APP Amianto.

Il mesotelio riveste questi organi interni e li protegge, perchè produce un particolare liquido lubrificante che ne facilita i movimenti.

Questi organi sono la pleura, che avvolge i polmoni, il peritoneo che avvolge l'addome e il pericardio che è intorno al cuore e la tunica vaginale che è intorno ai testicoli.

Il mesotelioma è quindi quel tumore che ha origine in quattro zone del corpo: torace, addome, molto raramente nella cavità attorno al cuore e nella membrana che riveste i testicoli.

Mesotelioma: cancro amianto

Il mesotelioma è un cancro da amianto che colpisce le cellule del mesotelio, ovvero lo strato di cellule epiteliali che avvolge la superficie delle membrane sierose degli organi interni.

Il più diffuso è il mesotelioma maligno della pleura.  Il mesotelioma si sviluppa attraverso i cosiddetti meccanismi della cancerogenesi. La diagnosi precoce permette la tempestività delle terapie.

L'ona ha organizzato un servizio di assistenza medica con sanitari volontari ONA.

L'ona segnala anche i centri specializzati, e per il riconoscimento della malattia professionale, perché nella quasi totalità dei casi le esposizioni ad asbesto si sono verificate negli ambienti lavorativi, con il diritto alla rendita inail malattia professionale.

In caso di morte dell'assicurato vittima di malattia professionale, la rendita inail è reversibile.

Inail e amianto: il Fondo Vittime Amianto (FVA), istituito con l'art. 1 commi 241/246 L. 244/2007, è un indennizzo aggiuntivo che si somma alla rendita inail, nella misura del 15% (Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021).

L'art. 1, comma 116 L. 190/2014 (rivalutazione rendita inail 2014), ha ampliato la platea dei beneficiari del Fondo Vittime amianto, in favore delle vittime di mesotelioma per esposizione famigliare e ambientale, con indennizzo una tantum. Inoltre con la legge di bilancio del 2023 ci sono delle ulteriori novità.

Consulenza legale per ottenere il fondo

L'Avvocato Ezio Bonanni offre il servizio di consulenza legale per le vittime di mesotelioma al fine di tutelare i loro diritti e assisterli per ottenere prima di tutto il riconoscimento della malattia professionale inail e poi il Fondo vittime amianto.

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Mesotelioma e rendita e Fondo Vittime Amianto

La rendita inail é la prestazione mensile dovuta al lavoratore esposto ad amianto che si é ammalato di mesotelioma. La rendita consiste in una prestazione mensile, proporzionata al reddito da lavoro ed al grado invalidante, generalmente molto elevato, a causa della imponenza dei sintomi del mesotelioma ed alla invasività delle prestazioni sanitari.

La rendita è erogata all'Inail e decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Vi è anche rendita inail reversibile.

Il mesotelioma proprio perché malattia nella tabella  inail con riferimento all'amianto deve essere sempre indennizzati.

Fondo per mesotelioma da esposizione ambientale

L'art. 1, comma 186 della Finanziaria 2018, ha stabilito che la prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma prevista dall’articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come disciplinata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, è erogata anche con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, avvalendosi delle disponibilità residue di cui al predetto decreto.

La prestazione è erogata anche in favore degli eredi, ripartita tra gli stessi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono definite la misura, non superiore a quella indicata dal decreto di cui al primo periodo, e le modalità di erogazione della prestazione di cui al presente comma per garantirne la tempestività.

L'Osservatorio Nazionale Amianto, con l'avv. Ezio Bonanni, aveva chiesto di elevare l'importo di €5.600 e di riconoscerlo a tutte le vittime dell'asbesto e non soltanto a quelle di mesotelioma. Il Governo non ha approvato questa richiesta. Approfondisci su:

  • Amianto, 5.600 euro a malati di mesotelioma (ANSA)

Modello per richiedere l'una tantum senza rinunciare agli altri diritti

L'accredito dell'importo una tantum di €5.600 nasconde in sé una insidia: la rinuncia a tutti gli altri diritti a partire dalle rendite Inail e il risarcimento dei danni.

L'ONA, con l'Avv. Ezio Bonanni, ha predisposto un modello scaricabile per chiedere all'Inail l'accredito dell'importo una tantum senza rinunciare agli altri diritti.

Legislazione Fondo Vittime Amianto

L’art. 1, commi 241/246 della Legge 244/2007 ha istituito il Fondo Vittime Amianto, finanziato con risorse per i tre quarti dallo Stato e per un quarto dalle imprese.

Il Decreto interministeriale n. 30 del 12 gennaio 2011 ha qualificato questa erogazione quale prestazione aggiuntiva per i titolari di una rendita INAIL malattia professionale da esposizione ad amianto o esposizione a fiberfax, a condizione del raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita pari o superiore al 16%.

Gli stanziamenti a favore del Fondo provengono per tre quarti dal Bilancio dello Stato e per un quarto da contributi di aziende i cui lavoratori abbiano ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa ‘amianto’.

Il Fondo Vittime Amianto è gestito da un Comitato Amministratore composto da rappresentanti di tutte le istituzioni e figure coinvolte nella problematica ‘amianto’:

  • Ministero del Lavoro;
  • Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • INAIL;
  • organizzazioni sindacali dei lavoratori;
  • imprese;
  • associazioni delle vittime dell’amianto.

Il Ministero del Lavoro, lo scorso 9 agosto 2018, ha emesso i decreti per la rivalutazione della prestazione aggiuntiva Fondo Vittime Amianto Inail:

  • decreto n. 3068/2018 (misura prestazione aggiuntiva e conguaglio anno 2016);
  • decreto n. 3069/2018 (misura prestazione aggiuntiva e conguaglio anno 2017).

L’atto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è stato impugnato presso il TAR del Lazio dall'Avv. Ezio Bonanni e successivamente le prestazioni sono state estese alle vittime di mesotelioma per esposizione ambientale (all’art. 1, comma 116, della Legge 190/2014, come era nell'originaria formulazione, che faceva espresso riferimento a “tutte le vittime di patologie asbesto correlate”).

La prestazione del Fondo per l’importo di € 5.600,00 è stata liquidata ai malati di mesotelioma per il 2014 e poi prorogata per il  2015-2017 per “esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata”.

Questo importo è esiguo e non corrisponde all'effettivo pregiudizio delle vittime, e il parametro restrittivo di conteggio ha portato a delle rimanenze di fondi.

La prestazione dal Fondo è partita con un incremento del 20% dell’indennità INAIL nel 2008 e nel 2009, poi ridotta al 13,8% nel 2015. Questa riduzione si giustifica per il fatto che le erogazioni dal FVA rimangono costanti per l’importo di 22 milioni di euro a carico dello Stato e 7,3 milioni a carico delle imprese che hanno utilizzato amianto, ma il numero degli aventi diritto è in aumento perché ci sono sempre nuovi casi e perché, per coloro che vengono a mancare, le prestazioni vano erogate agli eredi.

L’ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno sollecitato un adeguamento degli importi di cui al finanziamento del Fondo che tenga conto dell’aumentato numero dei prossimi malati di patologie asbesto correlate e loro congiunti titolari di prestazioni di reversibilità, al fine di evitare una eccessiva riduzione degli importi erogati.

Nel caso in cui l’avente diritto contesti l’entità, ovvero ritenga che ci sia un errore di calcolo, si potrà impugnare il provvedimento prima in sede amministrativa e poi giudiziaria con l'assistenza legale dell'Avv Bonanni.

Il termine decennale di prescrizione decorre dall'entrata in vigore del regolamento, mentre per le rendite Inail successive dalla data della loro costituzione, mentre invece il diritto ad eventuali differenze sugli importi erogati si prescrive in 5 anni dalla data in cui l’INAIL ha informato l’interessato del provvedimento che decreta il pagamento.

Fondo Vittime Amianto: legge di bilancio 2023

Nella legge di bilancio 2023, nella specifico la Legge 197/2022, all'art 1 comma 293 viene previsto un rafforzamento del sostegno economico a favore dei soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto correlata, come il mesotelioma.

Il Fondo Vittime Amianto, dal 1 gennaio 2023, sale al 17% in aggiunta alla rendita. Potranno godere di questo beneficio sia le vittime sia i superstiti, in caso di decesso.

Inoltre ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare o ambientale, è aumentata a 15mila euro la prestazione una tantum.

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