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Invalidi civili: tabelle, benefici e assistenza

Chi sono gli invalidi civili? A quali benefici hanno diritto? E quali sono le agevolazioni fiscali? Come funziona la pensione di invalidità? E come richiederla?

In questa guida scopriamo tutto sugli invalidi civili e sui loro diritti. Scopriamo anche la differenza tra 104 e invalidità. L'Avvocato Ezio Bonanni offre assistenza legale alle vittime dell'amianto e di esposizione ad altri cancerogeni. Offre assistenza per il riconoscimento dell'invalidità civile e nell'ottenimento di tutti i benefici previsti dalla legge.

Definizione invalidi civili: chi sono?

Chi sono gli invalidi civili? Sono considerati mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo (permanenti e croniche) che hanno subito una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno un terzo. Nel caso di minori sono considerati invalidi civili i bambini con persistenti difficoltà nel fare i compiti e nelle funzioni proprie della loro età.

Come già detto, il grado minimo per la qualifica di invalido civile è di un terzo (33%) della riduzione permanente di capacità lavorativa, determinato da una tabella approvata con decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992. Le menomazioni possono essere di natura fisica, psichica e/o intellettiva.

Non rientrano tra gli invalidi civili gli invalidi di guerra, gli invalidi del lavoro e gli invalidi per servizio, riconosciuti tali per cause specifiche dovute alla guerra, alla prestazione lavorativa (per i lavoratori privati) o a un servizio (per i dipendenti pubblici e le categorie assimilate) con le quali l'invalidità civile è considerata incompatibile.

Benefici assistenziali per gli invalidi civili

Per i cittadini invalidi civili affetti da patologie che compromettono la normale capacità lavorativa, per chi è in età da lavoro (invalidità civile e lavoro), o da infermità che li rendono incapaci di svolgere le attività tipiche della loro età (per chi ha meno di 18 o più di 65 anni e 7 mesi di età), è prevista una serie di provvidenze, ratei mensili e altre forme di assistenza per diritti invalidi civili.

Tra queste ci sono l'assegno mensile di assistenza, la pensione di inabilità civile e l'indennità di accompagnamento. In più, ci sono le prestazioni dell'indennità mensile di frequenza, le prestazioni per ciechi civili (assoluti e parziali), pensione per sordomuti indennità comunicazione per sordomuti.

L'INPS ha attivato una procedura per generare il proprio “QR Code dell’Invalidità Civile” per tutti i verbali di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità da esibire quando richiesto per accedere ad agevolazioni o sconti.

Quando l'inabilità è la conseguenza dello svolgimento di attività lavorativa, in particolare, per esposizione ad amianto e si configura la malattia professionale, le sole prestazioni legate all'invalidità, ai sensi dell'art. 38 Cost., sono costituite dall'indennità di accompagnamento e dai diritti di cui alla L. 104/1992.

Invalidità per malattia professionale e amianto

L'amianto è un potente cancerogeno. Le sue capacità cancerogene sono confermate dalle monografie dello IARC e dai risultati della commissione d’inchiesta sui rischi di amianto e altri cancerogeni. Le vittime dell'amianto che hanno contratto la malattia sul posto di lavoro hanno diritto all'indennizzo INAIL, non cumulabile con la pensione di invalidità civile, ad eccezione della pensione INPS di invalidità civile.

Il prepensionamento per invalidità civile si matura anticipatamente per effetto della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, co. 7, L. 257/1992. Inoltre, nel  caso in cui le maggiorazioni contributive del 50% non fossero sufficienti alla maturazione del diritto a pensione, si può chiedere la pensione di invalidità INPS, con l'art. 1, co. 250, L. 232/2016.

Leggi tutto sui Benefici amianto e Prepensionamento amianto

Invalidità civile per esposizione ambientale amianto

Le vittime dell'amianto che hanno contratto una patologia asbesto correlata non hanno diritto ai benefici connessi al riconoscimento di malattia professionale. L'unica tutela possibile in questi casi è quella ordinaria dell'invalidità civile ed in particolare tutte le tutele stabilite dalla L. 104/92.

In caso di mesotelioma causato da esposizione ambientale si ha diritto anche all'una tantum del Fondo Vittime Amianto.

Le vittime dell'amianto, come tutti gli altri invalidi civili, a prescindere dall'origine della malattia, in caso di chemioterapia, hanno diritto anche all'indennità di accompagnamento (anche per chi ottiene una rendita INAIL).

L'invalido civile, quindi, con prestazioni non cumulabili con quelle INAIL ha, comunque, sempre il diritto ai seguenti benefici per invalidi civili:

  • Assegno mensile di assistenza
  • Pensione di inabilità civile
  • Indennità di accompagnamento

Assegno mensile per gli invalidi civili

L'assegno mensile è previsto a partire dal 74% di invalidità civile e fino al 99%. Diversamente dall'indennità di accompagnamento, è necessario che l'invalido civile sia una condizione di bisogno.

L'assegno di invalidità è erogato ogni mese, a condizione che il reddito del richiedente non superi l'importo annuo di 5.015,14 euro. Viene rideterminato e rivalutato ogni anno sulla base dell'indice dei prezzi al consumo ed è pari per il 2022 a 291,98 euro, erogati per tredici mensilità. 

Per invalidità civile assegno mensile: sent. 152/2020

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152 del 23.06.2020, ha affermato il principio della inadeguatezza dell'assegno di invalidità. Infatti, secondo la Corte, i cittadini inabili al lavoro al 100%, non potevano sopravvivere con quelli che erano i livelli economici dell'assegno. Più precisamente i '285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita', così con violazione del 'diritto al mantenimento', sancito dall'art. 38 Cost. 

Infatti, per coloro che sono totalmente inabili e con grave disabilità, questo importo è totalmente insufficiente per soddisfare i suoi bisogni primari di vita.

Il dubbio di costituzionalità del precedente regolamento normativo era stato, infatti, avanzato dalla Corte di Appello di Torino con due distinte questioni. La prima, è quella dell'art. 12, co. 1, L. 118 del 30 marzo 1972, (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili). La seconda, è quella relativa all'art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ('Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2002).

Obbligo di adeguamento dell'importo dell'assegno mensile

Sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, tutti coloro che sono totalmente inabili al lavoro hanno diritto all'adeguamento dell'assegno mensile di invalidità, nel rispetto dell'art. 38 Cost.. Infatti, 'ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale'. Su questa base, lo Stato Italiano aveva l'obbligo di adeguarsi, con il c.d. 'incremento al milione' (pari a 516,46 euro), che deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono inabili al 100%.

Più precisamente, questo diritto spetta a tutti gli invalidi civili totali, di cui all'art. 12, primo comma, della L. 118/1971, anche prima del compimento dei 65 anni di età, che è invece previsto ora dalla legge. 

Invalidi civili totali: €516,46 anche prima dei 65 anni

Sulla base del dettato della Corte Costituzionale, l'incremento dell'assegno di euro 516,46, spetta a tutti gli invalidi civili totali, al compimento del 18° anno di età, e che non abbiano redditi pari o superiori ad euro 6.713,98.

Questa pronuncia non ha effetti retroattivi, e quindi si applica per il futuro. La decorrenza di queste disposizioni, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale è quella del 24.06.2020, ferma la possibilità, per il Legislatore di rimodulare la disciplina, al fine di garantire agli invalidi civili totali, l'effettività dei diritti di cui all'art. 38 Cost.

Che cos'è l'indennità di accompagnamento?

L’indennità di accompagnamento è il sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le vittime di invalidità civile e per patologie riconosciute (quindi anche le malattie da amianto come  il mesotelioma, altamente invalidanti) e/o accompagnate dalla somministrazione di chemioterapia. 

La natura giuridica della indennità di accompagnamento è di contributo forfettario per il rimborso spese conseguenti alla invalidità civile. Non costituisce reddito ed è esente da imposte.

L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L'indennità di accompagnamento viene erogata a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2018, l'importo dell'indennità di accompagnamento è di 516,35 euro per 12 mensilità e quindi complessivamente di 6.185,16 euro.

Chi può avere l'indennità di accompagnamento?

L’assegno di accompagnamento per invalidità civile si ottiene presentando la domanda per l’accertamento invalidità civile alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante. Il dichiarante deve essere definito  "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Per avere diritto a questa indennità il certificato deve avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente).

L'indennità per invalidità civile non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali.

Per ottenere l'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è necessario non essere ricoverato in strutture residenziali oppure essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, con una autocertificazione su modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio.

Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

Beneficiari indennità accompagnamento per invalidità civile

L'indennità di accompagnamento per invalidità civile spetta anche a coloro che sono:

  • ciechi assoluti;
  • sottoposti a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999);
  • minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero  1377 del 2003);
  • affetti dal morbo di Alzheimer e dalla sindrome di Down;
  • malati di epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza";
  • coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore. Ciò, perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti. In particolare, in relazione ai termini e ai modi in cui gli stessi devono essere compiuti (sentenza n.1268 del 2005).

Assegno di frequenza per invalidi civili

L’indennità di frequenza è una prestazione economica assistenziale riconosciuta a giovani minori di 18 anni con disabilità. L'obiettivo è di favorire l’inserimento scolastico e sociale.

Si chiama “indennità di frequenza” perché viene riconosciuta solo a chi può dimostrare di frequentare la scuola, pubblica o privata; centri ambulatoriali o centri diurni specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione; centri di formazione professionale.

Possono beneficiare di questo diritto i minori italiani residenti in Italia e i minori comunitari ed extracomunitari, purché residenti sul nostro territorio.

La prestazione è concessa sino ad un massimo di 12 mensilità all’anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza, fino al mese successivo a quello di cessazione.

L’importo è di 287,09€ e i beneficiari devono rispettare il limite di reddito di 4.926,35€ annui. Nella valutazione della condizione economica del richiedente, vengono considerati i redditi di qualsiasi natura calcolati ai fini Irpef. I beneficiari nati in un Paese estero devono invece presentare la documentazione attestante la presenza o meno di redditi esteri.

Al compimento della maggiore età, e qualora sussistano comunque le condizioni di bisogno, l’interessato può fare domanda per l’assegno di invalidità o la pensione, a seconda del grado di invalidità riconosciuto.

A chi spetta la pensione di inabilità civile

La pensione di inabilità civile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali), e che si trovano in stato di bisogno economico.

a concessione della pensione di inabilità civile è inoltre legata al possesso dei seguenti requisiti:

  • riconoscimento di inabilità totale e permanente (100%);
  • reddito non superiore, per l’anno 2022, ad €. 17.050,42;
  • cittadinanza italiana; titolarità del permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione) per i cittadini extracomunitari;
  • iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza per cittadini comunitari;
  • residenza stabile sul territorio nazionale.

Come richiedere la pensione di inabilità

Per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità civile è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica.

Si inizia con la compilazione e l’invio telematico del certificato medico da parte del proprio medico curante, abilitato dall’INPS. Si prosegue con la presentazione telematica della domanda all’INPS, da abbinare al certificato medico introduttivo. Il richiedente ha 90 giorni di tempo, dall’invio del certificato medico, per inoltrare la domanda per il riconoscimento dei vantaggi invalidità civile.

Una volta presentata la domanda, al cittadino viene comunicata la data di convocazione per la visita di accertamento sanitario, la quale sarà eseguita da un’apposita Commissione Medica.

Nel caso di affezioni da patologie oncologiche, la visita è fissata entro 15 giorni dalla domanda.

Come fare domanda di invalidità civile

Per presentare la domanda di invalidità civile Inps per cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità è necessario rivolgersi a un medico abilitato alla compilazione telematica del certificato medico, che viene poi consegnato al richiedente insieme alla ricevuta completa del numero di certificato da riportare nella domanda invalidità civile. La domanda invalidità civile deve contenere:

  • il protocollo della domanda invalida civile (PIU);
  • la data di presentazione della domanda per invalidità civile.

Il certificato è valido per 30 giorni dalla data di rilascio. In caso di ricovero è possibile indicare un recapito temporaneo per la visita per invalidità civile INPS presso un'Azienda sanitaria diversa da quella di residenza.

Convocazione a visita per invalidità civile

Al termine della procedura viene fissata una visita presso la ASL di residenza. La vittima di invalidità civile deve recarsi a visita entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda invalidità civile per visite ordinarie e entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda invalidità civile in caso di patologia oncologica (art.6 Legge 80/06) o patologie comprese nel decreto 2 agosto 2007.

La data di convocazione sarà comunicata con raccomandata A/R all'indirizzo indicato nella domanda invalidità civile, completo dei riferimenti della prenotazione e l'indicazione della documentazione necessaria.

In caso di visita domiciliare il medico certificatore deve inviare comunicazione telematica a INPS 5 giorni prima della data fissata per la visita.

Invalidità civile e Commissioni Mediche Integrate

Le commissioni mediche ASL dal 1° gennaio 2010 sono integrate da un medico Inps quale componente effettivo, designato, di volta in volta, a rotazione fra quelli in servizio presso il Centro Medico Legale territorialmente competente. La composizione delle Commissioni Mediche Integrate varia in funzione della domanda presentata dal cittadino a seconda che sia volta al riconoscimento del l invalidità civile, cecità civile, sordità civile disabilità o handicap.

La documentazione sanitaria presentata all'atto della visita da parte del cittadino viene acquisita agli atti dalla ASL e potrà essere richiesta dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps in caso di necessità.

Al termine della visita verrà redatto un verbale nel quale saranno contenuti i dati anagrafici dei richiedenti e l'esito delle valutazioni, indicando la formulazione unanime o a maggioranza del giudizio finale.

Accertamento medico per invalidità civile

Se il giudizio è espresso all'unanimità, il verbale della visita dovrà essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente. In conclusione, quest'ultimo, potrà confermare, o meno, l'esito della valutazione della Commissione Medica Integrata.

Nel caso in cui ci sia la validazione, il verbale verrà trasmesso da parte dell'Inps al domicilio del cittadino istante. Se il giudizio è espresso a maggioranza, l'Inps sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione. Quindi, il Responsabile del CML potrà entro 10 giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi 20 giorni.

A conclusione dell'iter sanitario, l'Inps provvede all'inoltro del verbale all'interessato, in duplice copia in cui una contiene solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del cittadino.

Le prestazioni devono essere liquidate entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni si avvale delle prestazioni medico legali del dipartimento medico dell'Osservatorio Nazionale Amianto.

Variabilità regionale dell'iter procedurale

La modalità di riconoscimento dei benefici invalidità civile varia a seconda delle regioni dove l'Inps ha la titolarità della concessione rispetto a quelle dove tale titolarità è ancora di competenza di Enti diversi.

Nelle regioni in cui l'Inps ha la titolarità nella concessione, l'Inps invia al cittadino la comunicazione, insieme al verbale sanitario, in cui è contenuta la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici e delle certificazioni da esibire alla sede Inps. È possibile compilare anche on line i dati relativi all'accertamento dei requisiti socio-economici attraverso il sito Inps.

Nelle regioni in cui l'Inps non ha la titolarità nella concessione, l'Inps invia all'ente concessore la comunicazione e il verbale con il giudizio della commissione. All'interessato verranno inviati per posta la comunicazione e il verbale che contiene l'elenco dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio-economici, nonché le certificazioni da consegnare all'ente concessore per ottenere i benefici economici.

Come richiedere l'aggravamento dell'invalidità?

Se successivamente al riconoscimento dell'invalidità civile si riscontra un peggioramento della condizione del cittadino, egli può presentare domanda di di aggravamento all'INPS.

Se la Commissione presso la quale il cittadino è valutato per il riconoscimento dell'invalidità civile ritiene che le minorazioni possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo, indicherà già nella redazione del verbale il termine alla scadenza, con necessità di nuova visita.

Ricorso in caso di mancato riconoscimento invalidità civile

La richiesta di invalidità civile può essere negata o può essere riconosciuta in misura minore. In questi casi la vittima dovrà proporre al giudice istanza di accertamento tecnico preventivo per la verifica preliminare delle condizioni sanitarie del soggetto al fine di valutare la legittimità della pretesa.

 Nel processo di accertamento dell’invalidità civile sono previste due diverse forme di tutela:

  • giudiziaria, relativa alla fase sanitaria;
  • amministrativa, relativa alla fase di concessione delle prestazioni economiche.

Il ricorso amministrativo è ammesso esclusivamente contro provvedimenti di rigetto o di revoca dei benefici economici che attengono a requisiti non sanitari, come il reddito, la cittadinanza, la residenza. 

Invece, contro il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari è possibile presentare unicamente ricorso in via giudiziaria. Contro il giudizio sanitario della commissione medica per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Il termine è perentorio. Una volta decaduto si potrà solo presentare una nuova domanda amministrativa.

La richiesta di accertamento tecnico preventivo

Dopo la richiesta di accertamento tecnico preventivo, questo viene affidato dal giudice ad un consulente tecnico d’ufficio (CTU). Questa figura viene assistita nelle operazioni peritali da un medico legale dell’INPS. Una volta terminata la consulenza tecnica, il giudice fissa un termine perentorio, non superiore a 30 giorni. Entro tale data le parti devono dichiarare se intendono contestare o meno le conclusioni del consulente.

In assenza di contestazioni, il giudice predispone il decreto di omologazione dell’accertamento, che non è più impugnabile né modificabile.

Se invece una delle parti dichiara di voler contestare le conclusioni del CTU, si apre il giudizio con il deposito del ricorso introduttivo nel quale, a pena di inammissibilità, vanno indicati i motivi della contestazione.

Capacità lavorativa per invalidità civile

La determinazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile si basa sulla:

  • entità della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
  • possibilità o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
  • importanza che riveste, in attività lavorative, l'organo o l'apparato sede del danno anatomico o funzionale.

Qui trovate le tabelle di invalidità civile pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Che differenza c'è tra invalidità civile e legge 104?

L'invalidità, come già detto, riguarda le persone con menomazioni fisiche, intellettive e psichiche con una permanente incapacità lavorativa non inferiore ad un terzo e si rifa alla legge n. 118 del 30 marzo 1971.

Il riconoscimento dello stato di handicap, invece, è un'altra cosa: la definizione ci viene dalla legge 104/1992 che descrive la persona handicappata come "colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"(art. 3 comma 1).

I due riconoscimenti (di invalidità e di handicap) seguono procedure simili ma distinte, con due visite mediche di accertamento diverse. Entrambi consentono di godere di particolari benefici a seconda della percentuale di invalidità o della definizione di handicap riportata sul verbale.

L’assegno mensile di assistenza: condizioni

L’assegno mensile di assistenza è stato istituito dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118. Quell’articolo precisava che l’assegno mensile di assistenza spettava agli invalidi civili nei confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi (67%).

Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la percentuale di invalidità minima al 74%. L’innalzamento tuttavia è decorso dall’entrata in vigore delle tabelle percentuali di invalidità (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.

Condizioni:

  • età compresa fra i 18 e i 65 anni di età; 
  • in Provincia di Bolzano questa provvidenza è concessa anche ai minori in alternativa all’indennità di frequenza;
  • essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • avere il riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
  • disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.931,29;
  • non svolgere attività lavorativa (condizione non richiesta in Provincia Autonoma di Bolzano).

L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.

L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantasettesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.

Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare a INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.

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