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La prescrizione nell'ordinamento penale: cos'è e come funziona

In questa guida scopriamo tutto sulla prescrizione nel penale. La prescrizione nell'ordinamento penale è un istituto giuridico che costituisce una causa estintiva del reato. Essa ha luogo quando, decorso un certo arco di tempo, il giudice non ha ancora emesso una sentenza. Scopriamo come nasce, come funziona e quali sono i termini per la prescrizione.

Lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni difende le vittime di omicidio colposo quando si tratta di infortunio sul lavoro o malattia professionale. In questo caso i termini di prescrizione, come vedremo nel dettaglio in seguito, raddoppiano. L'Avvocato Ezio Bonanni è in prima linea in Italia nella lotta all'amianto e offre assistenza legale a tutte le vittime di esposizione a sostanze cancerogene sui luoghi di lavoro. Offre assistenza anche ai familiari delle vittime, perché gli siano riconosciuti tutti i benefici, gli indennizzi e i risarcimenti del danno previsti dalla legge.

Prescrizione del reato: cos'è?

La prescrizione del reato determina l'estinzione di un reato in conseguenza del trascorrere di un determinato periodo di tempo. Ciò vuol dire che, se entro un certo momento dalla sua commissione - fissato dalla legge - un fatto non viene punito come reato, si perde la possibilità di farlo e il presunto responsabile resta impunito.

L’istituto che risponde a un principio di economia dei sistemi giudiziari in base al quale lo Stato rinuncia a perseguire l’autore di un reato, quando dalla sua commissione sia trascorso un periodo di tempo giudicato eccessivamente lungo e di solito proporzionale alla gravità del reato.

La prescrizione non equivale a un'assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l'imputato possono sembrare identici. Non equivale nemmeno a una condanna in quanto non viene formulato il verdetto condannatorio da parte del giudice. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato (art. 157 c.p.) che può decidere di continuare nel procedimento giudiziale che lo riguarda al fine di vedere riconosciuta la propria innocenza.

La prescrizione del reato non va confusa con la prescrizione della pena. Questo istituto sancisce l'impossibilità di infliggere una pena stabilita dal giudice nel caso in cui la stessa non sia portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo. In particolare, il nostro ordinamento penale prevede che la reclusione non sia più possibile se non è eseguita in un tempo pari al doppio della pena inflitta e che la multa si estingue (e quindi non va pagata) se sono trascorsi dieci anni senza che la relativa condanna sia portata a esecuzione.

prescrizione nel penale

Prescrizione nel penale: come nasce?

L’articolo 93 del codice Zanardelli esordiva con:

"Il riconoscimento alla sentenza di condanna della capacità di interrompere la prescrizione dell’azione.

Questa capacità viene subito estesa al mandato di cattura o a qualsiasi provvedimento del giudice diretto contro l’imputato e a lui notificato, con la precisazione che l’interruzione, in questi casi, non potrà mai prolungare la durata dell’azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà dei termini prescrizionali legalmente previsti.

In questo modo, l’estensione dell’efficacia interruttiva è circoscritta entro i confini precisi dettati dalla tipologia degli atti procedimentali, che per le caratteristiche individuate paiono gli unici idonei a testimoniare l’interesse alla persecuzione del fatto di reato, nonché dal limite temporale, la quale fissazione è ricondotta dai compilatori a esigenze di giustizia e convenienza".

La normativa venne poi ripresa dal Codice Rocco e poi modificata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e ulteriori interventi normativi. La più recente riforma della prescrizione è la la cd. "riforma Bonafede", contenuta nella legge n. 3/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020.

Perché esiste la prescrizione?

La prescrizione nasce per evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi molto tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale, e questo anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.).

L’istituto nelle intenzioni del legislatore assolve alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Con il passare del tempo infatti è sempre più difficile per lo stesso imputato fornire e recuperare fonti di prova a suo favore.

La prescrizione evita eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che si potrebbero verificare se il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo danneggiando eventuali innocenti con l'eccessiva durata del processo, a favore di un'azione rapida e puntuale e in favore del principio di ragionevole durata del processo.

Evita inoltre che condotte meramente colpose risalenti nel tempo (dovute a mera imperizia o negligenza) siano punite a lunga distanza dal fatto. Pensiamo per esempio al giovane medico che finisce sotto processo per un errore medico. Non avrebbe senso una condanna penale inflitta quando ormai è diventato un professionista esperto e che proprio dall'esperienza ha imparato a correggere i propri errori.

Come funziona la prescrizione nel penale?

Secondo l’articolo 157 del codice penale, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena stabilita.

In particolare l’articolo 157 del codice penale, modificato dalla legge 2005/ 251, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo che corrisponde al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, puniti con la pena pecuniaria.

Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, ad eccezione delle aggravanti a effetto speciale, che aumentano la pena di più di un terzo, e quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa, ad esempio, ergastolo anziché reclusione.

I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo non sono prescrittibili.

I termini ricominciano a decorrere in presenza di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale, come la disposizione dell’interrogatorio dell’indagato o la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, ma senza potere mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto.

Ad esempio, nel caso del tempo fissato in sei anni, questo termine diventerà di sette anni e sei mesi, perché somma del termine di sei anni più del suo quarto, ovvero un anno e mezzo). Inoltre, altre cause di “allungamento” della prescrizione sono la contestazione di aggravanti specifiche, come nel caso della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.

In simili casi si tiene conto dell’aumento massimo della pena prevista per l’aggravante.

Quando la legge prescrive per un reato sia una pena detentiva sia una pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla pena detentiva.

La legge, in determinati casi, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in questo caso la prescrizione matura in tre anni.

Il termine della prescrizione

I termini di prescrizione sono stati modificati con la legge 2019/3, la cosiddetta “Legge spazzacorrotti”, che ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione stessa, dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado, sia di condanna sia di assoluzione, o dal decreto di condanna, sino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale.

La norma è entrata in vigore l’1 gennaio 2020.

Il giorno dal quale decorre il termine della prescrizione è quello nel quale si assume che sia stato commesso il fatto di reato. Nell’ordinamento di altri Paesi, come ad esempio la Francia, è il giorno nel quale l’autore del fatto è stato individuato con un primo atto giudiziario di accusa, o addirittura il rinvio a giudizio.

Come già accennato, nei casi di omicidio colposo se si tratta di infortunio sul lavoro o malattia professionale il termine per la prescrizione raddoppia.

Uniformare il sistema italiano a quello degli altri Stati

Per uniformare il sistema italiano a quello degli altri Stati sono state avanzate proposte di legge o di emendamento.

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha elencato in una delibera del 2011 gli atti internazionali di indirizzo, che disapprovano l’effetto di impunità che deriva dalla disciplina italiana del termine iniziale per la prescrizione del reato.

Aa essi si è aggiunta, nel 2015 una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, sul cosiddetto “caso Taricco”, dopo tre anni di dialogo tra le Corti, la Corte Costituzionale l’ha però dichiarata inapplicabile nell’ordinamento italiano, per difetto di determinatezza.

Come si calcola il termine di prescrizione?

Per capire come eseguire il calcolo del termine di prescrizione bisogna fare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 158 c.p. Esso distingue tra reato consumato, reato tentato e reato permanente. Nel primo caso il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione, nel secondo caso dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole e nel terzo caso dal giorno in cui è cessata la permanenza.

La medesima norma prende poi in considerazione l'ipotesi in cui la punibilità del reato dipenda dal verificarsi di una condizione, sancendo che il termine decorre dal giorno in cui tale condizione si è verificata, e quella in cui il reato sia punibile a querela, istanza o richiesta, sancendo che il termine decorre dal giorno del commesso reato.

Inoltre, la riforma operata dalla legge numero 103/2017 ha aggiunto un nuovo comma all'articolo 158, che, con riferimento ai reati previsti dall'articolo 392 comma 1-bis c.p.c. (ad esempio maltrattamenti in famiglia o prostituzione minorile), dispone che se gli stessi sono "commessi nei confronti di minore, il termine della prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato".

Sospensione della prescrizione

La sospensione della prescrizione si verifica laddove vi sia una particolare disposizione di legge che imponga che il procedimento, il processo penale o i termini di custodia cautelare si sospendano.

Altre cause di sospensione sono l'autorizzazione a procedere e il deferimento della questione ad altro giudizio.

Ad esse si aggiunge il caso di sospensione del procedimento o del processo penale derivante da impedimento delle parti e dei difensori o da una richiesta dell'imputato o del suo difensore, il caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale (che non può eccedere determinati termini di durata) e il caso di rogatorie all'estero.

Infine, il corso della prescrizione è oggi sospeso, in virtù della riforma Bonafede (sulla quale vedi infra), anche per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna, sino a quando la sentenza che definisce il giudizio non diventi esecutiva o il decreto di condanna non diventi inderogabile.

In ogni caso, la prescrizione inizia nuovamente a decorrere da dove era stata sospesa (quindi con computo anche del tempo precedentemente trascorso) a partire dal giorno in cui cessa la causa della sospensione.

Interruzione della prescrizione penale

Oltre che sospeso, il decorso della prescrizione può anche essere interrotto.

Nel dettaglio, l'interruzione deriva oggi da:

  • l'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
  • l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
  • l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
  • l'interrogatorio reso a polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero;
  • l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
  • il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • la richiesta di rinvio a giudizio;
  • il decreto di fissazione dell'udienza preliminare;
  • l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
  • il decreto che dispone il giudizio immediato;
  • quello che dispone il giudizio;
  • il decreto di citazione a giudizio.

Una volta che sia stata interrotta, la prescrizione decorre da capo dal giorno dell'interruzione e il tempo precedentemente trascorso resta privo di effetti.

La riforma del 2017

La riforma operata con l. 103/2017 ha modificato l'art. 161 c.p., prevedendo che l'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Mentre la sospensione della prescrizione ha effetto limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo. Inoltre, salvo che per alcuni delitti di particolare gravità, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere.

Riforma della prescrizione 2020

Come già accennato, con la modifica dell'articolo 159 del codice penale, tale riforma ha previsto che "il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronunzia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna".

A ben vedere si tratta di un blocco del decorso dei termini prescrizionali. Con la nuova disposizione, infatti, l'emanazione di una sentenza di primo grado determina nei fatti lo stop del decorso del termine prescrizionale indipendentemente dal fatto che il giudice abbia disposto l'assoluzione dell'imputato o la sua condanna.

Inapplicabilità della prescrizione

Come già detto la prescrizione non è applicabile ai reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo. Questo anche solo se come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. In questo caso è infatti difficile ipotizzare il venir meno dell'interesse dello Stato alla punizione.

Rinuncia alla prescrizione

Abbiamo già menzionato che l'articolo 157 del codice penale stabilisce che la prescrizione può essere sempre espressamente rinunciata dall'imputato.

La giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia può essere legittimamente esercitata solo quando la prescrizione sia maturata. Infatti è solo da questo momento che è possibile valutare in concreto gli effetti di tale scelta (cfr. Cass. 10 gennaio 2006 n. 527).

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