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Indennità di accompagnamento: cos'è e come ottenerla

In questa guida parliamo di indennità di accompagnamento, di come funziona e come ottenerla attraverso la domanda di accompagnamento. Scopriamo anche come ottenere una consulenza per predisporre correttamente la domanda. Vediamo anche qual è l'ammontare della prestazione e quali sono i requisiti per ottenerla.

L'Avvocato Ezio Bonanni e il suo staff di avvocati professionisti forniscono consulenza legale per ottenere l'indennità di accompagnamento e per la richiederla.

Indennità di accompagnamento: cos'è?

L’indennità di accompagnamento assegno di accompagnamento è una prestazione economica erogata dall'INPS (con Legge 11.2.1980 n.18) per coloro che sono impossibilitati a deambulare o a compiere gli atti elementari nella vita.

Questa prestazione presuppone che ci sia una totale inabilità pari al 100%, e al tempo stesso quell’ulteriore presupposto della impossibilità a compiere gli atti ordinari della vita. L'indennità è erogata a prescindere dal reddito personale annuo e dall’età, a tutti i richiedenti residenti in forma stabile in Italia, che posseggono i requisiti.

L'indennità di accompagnamento è prevista anche per i pazienti oncologici in chemioterapia. Non costituisce reddito ed è esente da imposte. Si tratta di una prestazione di assistenza non reversibile. 

Indennità di accompagnamento: requisiti

L’indennità di accompagnamento è erogata dall’INPS, sulla base della Legge n.18 del 11.2.1980 a coloro che:

  • sono cittadini italiani o UE residenti in Italia, cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (superiore all'anno) sulla base della Legge 40/98, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998;
  • posseggono il riconoscimento di un'invalidità totale;
  • non sono in grado di deambulare o svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età;
  • non sono ricoverati in istituto con pagamento a carico dello stato (o di ente pubblico), a meno che non siano lungo degenti;
  • indipendentemente dalle condizioni economiche, in quanto non soggetta a limiti di reddito e di età.

Generalmente è erogata, coem già detto, anche a coloro che sono sottoposti a chemioterapia cure oncologiche anche per brevi periodi (Cass. sez. lav. 2691/2009 e 1585/2010). In più è dovuta ai c.d. malati terminali: Cass. sent. n. 7179 del 10.05.2003, n. 10212 del 27.05.2004, n. 1268 del 21.01.2005.

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Impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita

Il Ministero della Sanità ha affermato che per atti quotidiani della vita sono da intendersi quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il disabile che non è in grado di compierle bisognevole di assistenza.

Il Ministero della Sanità ha precisato anche che l'incapacità di deambulazione è da intendersi come impossibilità o incapacità a svolgere la complessa funzione neuromotoria della deambulazione. È da intendersi non deambulante la vittima invalidità civile che non possiede o ha gravemente alterata tale funzione (amelia, dismelia, paralisi, ecc) o non è in grado di controllarla perché affetto da forme neuropsichiche.

Incompatibilità per l'indennità di accompagnamento

In possesso dei requisiti per accompagnamento, l'indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per causa di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. La pensione di accompagno o l'indennità di accompagno è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con la titolarità di una patente speciale ed è cumulabile con la pensione di inabilità, con le indennità e le pensioni accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Indennità di accompagnamento e vittime dell'amianto

L'amianto è un potente cancerogeno che causa le cosiddette malattie amianto correlate così come confermato dall'ultima monografia IARC sull'asbesto. Anche le vittime dell'amianto hanno diritto all'indennità accompagnamento e quindi a presentare domanda di accompagnamento INPS, poiché le malattie da asbesto sono particolarmente invalidanti. La richiesta accompagnamento per le vittime dell'asbesto è riconosciuta anche se è stata accreditata la rendita INAIL. Nnon vige infatti il divieto di cumulo della rendita e può essere richiesta dai malati affetti da:  

A maggior ragione in caso di somministrazione di farmaci chemioterapici, sussiste il diritto all’indennità di accompagnamento.

Nel caso in cui non sussiste l'invalidità del 100% sussiste il diritto all’assegno mensile che è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%).

Vittime dell’amianto per esposizione ambientale

Le vittime dell'amianto per esposizione ambientale non hanno diritto al riconoscimento di malattia professionale e alle tutele connesse. Nel caso di vittime amianto per esposizione ambientale che non raggiungono la soglia di invalidità del 100% sussiste comunque il diritto all’assegno mensile purché la riduzione parziale della capacità lavorativa vada dal 74% al 99% e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Nel caso in cui invece le fibre di amianto, per esposizione ambientale abbiano provocato un danno del 100%, è possibile procedere con la domanda per ottenere la pensione di inabilità e con quella per l’indennità di accompagnamento, che vanno a sommarsi.

Come presentare domanda all’INPS

Per poter agire con la domanda amministrativa e fare richiesta indennità accompagnamento, è necessario recarsi dal medico curante e chiedere il rilascio del certificato medico (vedi Accertamento sanitario).

Ottenuto il certificato, va allegato il codice identificativo. La domanda deve essere depositata telematicamente:

  • dal sito www.inps.it, con il codice PIN dell’Istituto. Si deve seguire il seguente percorso: Servizi on line> Servizi per il cittadino> Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari. In caso di soggetto richiedente minore, il PIN da utilizzare è quello del minore stesso. Non deve essere utilizzato il codice PIN del genitore o del tutore del minore;
  • attraverso gli enti di patronato, con cui lo studio legale dell'Avvocato Ezio Bonanni è convenzionato attraverso l'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto o con le associazioni di categoria come ANMIC, ENS, UIC, ANFASS.

Dal 4 luglio 2009, ad eccezione delle domande di aggravamento presentate dai malati oncologici, è fatto divieto di presentare una nuova domanda amministrativa quando è ancora in corso l’ITER di quella precedentemente presentata, oppure è pendente il ricorso giudiziario. In quest’ultimo caso occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza.

Pagamento dei ratei di accompagno

Le prestazioni dell’indennità di accompagnamento decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. L’importo dovuto in 12 mensilità è pari a 520,29 euro mensili per il 2022.

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