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Responsabilità contrattuale: come funziona il risarcimento?

La responsabilità contrattuale si configura come l'obbligo di risarcire i danni derivanti dall'inadempimento di un contratto. Tale forma di risarcimento si distingue dalla responsabilità extracontrattuale in quanto quest'ultima si basa sull'illecito.

Uno dei settori più rilevanti in cui si manifesta la responsabilità contrattuale è il diritto del lavoro, specificamente nel contesto del contratto di lavoro. Il datore di lavoro, tra l'altro, ha l'obbligo fondamentale di garantire la sicurezza sul posto di lavoro. Questo si traduce nell'obbligo di eliminare ogni forma di rischio. Già nell'articolo 2087 del Codice Civile era stabilito l'obbligo di proteggere la dignità e l'integrità fisica e psicofisica dei lavoratori.

In questa guida ci occupiamo proprio di responsabilità contrattuale legata agli obblighi del datore di lavoro circa la sicurezza del luogo di lavoro. Coloro infatti che hanno contratto una malattia professionale hanno diritto al risarcimento integrale dei danni subiti da parte del datore di lavoro che include i danni patrimoniali e non patrimoniali. Bisogna inoltre tenere conto della responsabilità extra contrattuale.

L'Avvocato Ezio Bonanni difende le vittime di esposizione professionale a cancerogeni e altri patogeni. Difende da decenni le vittime delle Forze Armate e Comparto Sicurezza e i dipendenti privati e dei settori pubblici privatizzati per l'ottenimento di tutte le prestazioni assistenziali, gli indennizzi e i risarcimenti previsti dalla legge. In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla responsabilità contrattuale potete compilare il form che trovate in fondo alla pagina per richiedere l'assistenza legale e una prima consulenza gratuita.

Responsabilità contrattuale: malattia e infortunio

Come già accennato, la responsabilità contrattuale riguarda, tra le altre cose, il diritto del lavoro. Nell'ambito dei contratti id lavoro è obbligo del datore rimuovere tutti i rischi per la sicurezza del personale. Nell'obbligo contrattuale c'è quuello di tutelare la salute dei lavoratori, che richiede un continuo aggiornamento e l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili. Con l'articolo 32 della Costituzione italiana, questi principi sono stati rafforzati. Tutta la normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è stata poi unificata nel Testo Unico del Dlgs. 81/2008.

Nonostante le numerose disposizioni normative, gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali continuano ad aumentare costantemente e i rischi sono spesso sottovalutati.

Un caso emblematico è rappresentato dall'uso di sostanze cancerogene, tra cui nuove molecole chimiche non sottoposte a test preventivi. Un esempio significativo è quello dell'amianto, che ha causato e continua a causare decine di migliaia di morti, come confermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

In questi casi, oltre alla tutela indennitaria fornita dall'INAIL o dal riconoscimento come causa di servizio, sussiste il diritto al risarcimento del danno. Questo riguarda l'onere della prova, le giustificazioni che escludono il risarcimento, la prescrizione e le differenze con la responsabilità extracontrattuale.

La responsabilità contrattuale: cos'è nel dettaglio

La responsabilità contrattuale si caratterizza per la violazione di un dovere specifico, un obbligo contrattuale non adempiuto che ha una fonte contrattuale. Si differenzia dalla responsabilità extracontrattuale proprio per via di questa specifica fonte.

La responsabilità extracontrattuale riguarda invece la convivenza tra i membri della collettività, in cui vige il principio del neminem laedere, ossia il dovere di non recare pregiudizio agli altri. Secondo l'articolo 2043 del Codice Civile, che disciplina l'illecito extracontrattuale, ogni volta che una persona viola una regola di convivenza civile attraverso un comportamento riprovevole, intenzionale o derivante da negligenza, si configura una responsabilità extracontrattuale. In caso di danni causati da tale comportamento, sorge l'obbligo di risarcimento.

A differenza della responsabilità extracontrattuale, la responsabilità contrattuale si basa sul contratto e sorge dalla violazione di un obbligo contrattuale e sanziona l'inadempimento.

La responsabilità contrattuale non riguarda contratti tipici e atipici. I contratti tipici sono quelli previsti dal codice civile o da altre leggi, come la compravendita, la locazione, il mutuo, ecc.

In base al principio dell'autonomia contrattuale, le parti possono anche stipulare contratti diversi da quelli previsti dalla legge, combinando elementi caratteristici di figure contrattuali tipiche. Questi sono noti come contratti atipici, come ad esempio il leasing e il factoring.

Responsabilità del debitore e normativa

La responsabilità del debitore nell'ambito della responsabilità contrattuale è disciplinata dall'articolo 1218 del codice civile. Tale articolo stabilisce che il debitore che non adempie correttamente all'obbligazione è tenuto al risarcimento del danno, a meno che non provi che l'inadempimento o il ritardo sono stati causati da impossibilità della prestazione non imputabile a lui.

L'articolo 1176 del codice civile disciplina la diligenza nell'adempimento dell'obbligazione. Esso afferma che il debitore che, pur agendo con la diligenza richiesta, non sia riuscito a adempiere all'obbligazione, è comunque esonerato dalla responsabilità risarcitoria.

La diligenza richiesta per l'adempimento dell'obbligazione, secondo il primo comma dell'articolo 1176, corrisponde a quella di un "buon padre di famiglia" di media diligenza. Nel caso delle obbligazioni derivanti dall'esercizio di un'attività professionale, la diligenza richiesta deve essere valutata in base alla natura dell'attività stessa, ovvero la diligenza del "debitore qualificato".

La legge stabilisce che il debitore nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale debba comportarsi come un "buon padre di famiglia". In caso di comportamento negligente, il debitore è responsabile per colpa e deve risarcire il danno. Nel caso di obbligazioni derivanti dall'esercizio di un'attività professionale, il grado di diligenza richiesto dipende dal tipo di prestazione e quindi è superiore alla media richiesta al padre di famiglia.

Responsabilità contrattuale e onere prova: come funziona?

Nella responsabilità extracontrattuale (ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile), il soggetto danneggiato ha l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito, compreso il dolo o la colpa dell'autore del danno.

Il risarcimento del danno di natura contrattuale

Nel risarcimento del danno contrattuale, invece, si applica il principio della presunzione di colpa. Al creditore spetta solo l'onere di provare l'inadempimento e l'entità del danno. Al debitore spetterà dimostrare l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili a lui, al fine di esimersi dall'obbligo risarcitorio.

Il risarcimento del danno contrattuale include sia la perdita subita dal creditore (danno emergente) che il mancato guadagno (lucro cessante), purché siano una diretta conseguenza dell'inadempimento e vi sia un nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno.

A differenza della responsabilità extracontrattuale, in cui sono risarcibili tutti i danni, prevedibili o non prevedibili, nella responsabilità contrattuale il risarcimento è limitato al solo danno prevedibile al momento in cui è sorta l'obbligazione.

È riconosciuta la possibilità di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di responsabilità contrattuale. Sono considerati risarcibili qualsiasi forma di sofferenza seria e apprezzabile, inclusi danni morali, biologici ed esistenziali. Tuttavia, la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale richiede la valutazione della gravità e della serietà della lesione di un diritto costituzionalmente garantito, nonché il rispetto dei limiti stabiliti dagli articoli 1223, 1225 e 1227 del codice civile.

Responsabilità contrattuale e termini di prescrizione

Per quanto riguarda la prescrizione dei danni derivanti da illecito contrattuale, si applica l'articolo 2946 del codice civile, che prevede un termine di prescrizione ordinario di dieci anni, salvo tempi più brevi previsti per specifici tipi di contratti. La prescrizione decennale rappresenta il termine entro il quale la vittima può richiedere il risarcimento dei danni attraverso l'azione legale, garantendo così la tutela dei diritti civilistici.

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