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Risarcimento danni da mesotelioma

Il mesotelioma è il tumore delle sierose causato dalle fibre di amianto, molto aggressivo, e con poche chance di sopravvivenza. L'Avv. Ezio Bonanni, Presidente dell'Osservatorio Nazionale Amianto, assiste, le vittime mesotelioma per risarcimento danni amianto, rendita inail, prepensionamento, benefici contributivi esposizione amianto.

L'ONA - Osservatorio Nazionale Amianto assicura anche un servizio di assistenza medica, con il suo pull di esperti medici, chirurghi, oncologi e medici legali.

Inoltre è possibile consultare i dati epidemiologici in "Il libro bianco delle morti di amianto in Italia - Ed.2022". Invece per segnalare la presenza di siti contaminati si può usare l'App Amianto.

Mesotelioma: assistenza legale e medica

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni tutela i diritti delle vittime amianto, malati di mesotelioma e i loro famigliari, con la difesa e l'assistenza e consulenza legale online.

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L'ONA con il suo Dipartimento Ricerca e Cura sul Mesotelioma fornisce il servizio di assistenza medica alle vittime di mesotelioma.

Mesotelioma: risarcimento danni e previdenza

I lavoratori colpiti da mesotelioma e i loro familiari hanno diritto al risarcimento mesotelioma, alle prestazioni previdenziali e  alle prestazioni previdenziali INAIL e al risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali - risarcimenti amianto).  In caso di decesso della vittima, c'è il diritto al risarcimento danni eredi defunto.

Rendita Inail alla vittima di mesotelioma

Il lavoratore vittima di mesotelioma ha diritto alle prestazioni inail, che consistono in una rendita mensile, che indennizza il danno patrimoniale (per diminuite capacità di lavoro) e danno biologico, se non inferiore al 16%. Le vittime di tumori del mesotelio, alla pleura, al peritoneo, al pericardio, alla tunica vaginale del testicolo, hanno  danni biologici superiori, che quasi sempre sono del 100% del danno biologico, e dunque l'indennizzo inail deve essere liquidato con rendita mensile, cui si aggiunge il risarcimento danno biologico.

Rendita di reversibilità al coniuge e agli orfani

In caso di decesso del lavoratore per malattia professionale, compreso il tumore del mesotelio, il coniuge della vittima ha diritto alla rendita in reversibilità nella misura del 50%.  I figli, minorenni e fino a 26 anni se proseguono gli studi, hanno diritto alla reversibilità nella misura del 20%, fino al raggiungimento della quota massima del 100% della prestazione previdenziale, originariamente spettante al familiare deceduto. Nel caso di decesso del lavoratore, sia che fosse titolare di rendita, sia che non lo fosse, il coniuge ed eventuali figli minorenni e studenti, hanno diritto alla rendita Inail di reversibilità, i cui importi non debbono essere calcolati nella determinazione degli importi dovuti quale risarcimento del danno iure proprio (Corte di cassazione, sezione lavoro, sent. n. 30857 del 2017). I familiari sono anche eredi legittimi del congiunto vittima di mesotelioma. Oltre al risarcimento malattia professionale amianto, gli stretti congiunti hanno diritto alla liquidazione delle somme risarcitorie dovute alla vittima primaria e al danno iure proprio direttamente subito direttamente per la perdita del loro congiunto defunto per mesotelioma.

Mesotelioma: prestazioni del Fondo vittime amianto

Con il riconoscimento mesotelioma malattia professionale, la vittima ha diritto alla costituzione della rendita diretta, e in caso di decesso la vedova e a talune condizioni anche altri congiunti, alla rendita reversibilità. In entrambi i casi deve essere liquidata la prestazione aggiuntiva dal Fondo vittime amianto (art. 1, commi 241 - 246 legge 244/2007). La prestazione Fondo Vittime Amianto corrisponde al 15% della rendita Inail (Circolare INAIL n. 25 del 27 settembre 2021) e costituisce un indennizzo dei amianto danni subiti dal lavoratore ammalato o deceduto e dai suoi familiari e stretti congiunti. Questi importi non si sottraggono da quelli dovuti a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore e dei suoi familiari (Cass. Sez. Lav. 17092 del 2012, e succ.).

Inoltre l’INAIL eroga ai malati di mesotelioma, causato da esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a 10.000 euro. Essa verrà corrisposta in un’unica soluzione su istanza dell’interessato o degli eredi in caso di decesso.

Benefici contributivi per esposizione amianto

I benefici contributivi amianto per le vittime costituiscono un indennizzo,  cioè un parziale risarcimento per quei lavoratori che, in seguito all'esposizione alle fibre di asbesto, purtroppo, sono stati colpiti dal tumore del mesotelio e da altre malattie asbesto correlate. Questa forma di risarcimento amianto, garantita dall'art. 13, co. 7, Legge 257 del 1992, da diritto alla rivalutazione della contribuzione inps con il coefficiente 1,5, del periodo lavorativo in esposizione, per anticipare la maturazione del diritto a pensione e per aumentare l'entità dei ratei della pensione. I lavoratori privi da patologia asbesto correlata hanno comunque diritto alle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5 (art. 13 co. 8 L. 257/1992) a titolo di indennizzo per i danni da esposizione alle polveri di asbesto, in chiave preventiva (Corte Cost. Sent. n. 5 del 2000). In quest'ultimo caso, però, i lavoratori debbono dimostrare di essere stati esposti per più di 10 anni a concentrazioni superiori alle 100 fibre/litro nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno.

L’INPS ha sempre negato ai lavoratori esposti alle fibre di asbesto i benefici contributivi amianto, anche alle vittime di ammalati di mesotelioma, con conseguente esplosione del contenzioso previdenziale. Nel caso in cui l'Inps negasse l'accredito dei benefici contributivi per esposizione ad asbesto a lavoratori vittime di tumore della pleura o altre sierose, è sufficiente ottenere il riconoscimento INAIL della malattia asbesto correlata, neoplasia del mesotelio, per ottenere l'immediato accredito delle maggiorazioni contributive, con la rivalutazione di tutto il periodo lavorativo con il coefficiente 1,5, utile per anticipare la maturazione del diritto a pensione. In caso contrario è sufficiente ricorrere al Giudice del lavoro e chiedere la condanna dell'inps (art. 13 comma 7 L. 257/92).  Queste maggiorazioni contributive sono un risarcimento solo parziale dei pregiudizi alla salute causati dalle fibre di asbesto, che permangono nell'organismo umano per tutta la vita e provocano infiammazione e tumori, tra i quali quelli del mesotelio, della pleura, del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo (Cass. Civ. Sez. VI, Lav. Sent. 09/02/2015 n. 2351).

Prepensionamento amianto

L’articolo 1, comma 250, della Legge 232/2016, ha sancito il diritto all'immediato prepensionamento per patologia per i lavoratori sprovvisti dei requisiti per il pensionamento al momento dell’insorgenza di mesotelioma, cancro polmonare o asbestosi di origine professionale, senza limite di grado invalidante (decreto del 18/07/2017). La procedura di pensionamento immediato può essere adottata solo se, nonostante l’accredito dei benefici con il coefficiente 1,5, non si matura il diritto a pensione.

La circolare congiunta INPS e INAIL (n. 7 del 2018) ha dettato le regole per poter accedere al prepensionamento per malattia / pensionamento amianto:

Il prossimo termine per le domande è il 31 marzo 2022. Qualora non si riuscisse a inviare la richiesta entro questa data, la domanda verrà esaminata direttamente l’anno successivo, a partire da aprile. Inoltre occorre precisare che la pensione d'inabilità non è cumulabile con la rendita INAIL.

Risarcimento danni differenziali e complementari al lavoratore

Le prestazioni INAIL sono un indennizzo del danno patrimoniale per diminuire capacità di lavoro e del danno biologico della vittima diretta. Sia il lavoratore ammalato, ed eventualmente deceduto, sia i suoi familiari possono quindi chiedere il risarcimento integrale di tutti i danni, con la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di imputati di omicidio colposo, e con un ricorso al Giudice del lavoro, per chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento di tutte le somme loro dovute, quale integrale ristoro dei danni. La quantificazione dei danni subiti dal lavoratore vittima di mesotelioma, malattia professionale, deve essere personalizzata, con la liquidazione del differenziale del danno patrimoniale e del danno biologico, e il risarcimento danni morali ed esistenziali, questi ultimi non coperti dall'assicurazione inail. Per questi motivi il lavoratore, vittima di mesotelioma, ha diritto a vedersi liquidato l'ulteriore importo che gli è dovuto quale integrale risarcimento dei danni (e quindi del differenziale, quantitativo e qualitativo), deve essere calcolato nel rispetto dell’omogeneità e comparabilità dei titoli risarcitori (Cass., sez. Lav., sent. n. 777 del 2005).

Liquidazione dei danni agli eredi del lavoratore deceduto

Le somme maturate e dovute al lavoratore ammalato di tumore alle sierose, in caso di decesso, debbono essere liquidate ai suoi eredi, legittimi o testamentari. Il lavoratore vittima di tumore del mesotelio ha diritto al risarcimento dei danni cosiddetti differenziali (cioè alla differenza tra l'indennizzo inail del danno patrimoniale e del danno biologico e il dovuto: cioè differenziale quantitativo e i danni complementari amianto, tra i quali i danni morali e quelli esistenziali, non coperti dall'assicurazione inail. Sia il lavoratore ammalato, ed eventualmente deceduto, sia i suoi familiari possono quindi chiedere il risarcimento integrale di tutti i danni, sia con la costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli imputati titolari delle posizioni di garanzia responsabili per il reato di omicidio colposo, sia con un ricorso al giudice del lavoro (art. 414 c.p.c.). Con il ricorso giudiziario, la vittima, ovvero i suoi famigliari, possono chiedere la condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni.

Nel caso di decesso, le somme maturate dal lavoratore devono essere liquidate ai suoi eredi erogate ai suoi eredi, risarcimento danni amianto eredi defunto. Il lavoratore vittima di tumore del mesotelio ha diritto dunque al risarcimento dei danni cosiddetti differenziali, cioè differenziale quantitativo e qualitativo. Gli eredi hanno diritto al risarcimento dei danni differenziali e complementari, subiti dal lavoratore deceduto, loro stretto congiunto, in seguito a mesotelioma, consistenti nella differenza tra quanto erogato dall'INAIL a titolo di danno biologico e danno patrimoniale per diminuite capacità di lavoro, per ottenere l'integrale ristoro di tutti i pregiudizi subiti, quindi con l'aggiunta anche dei risarcimento danni morali e risarcimento danni esistenziali, che, in caso di decesso, vanno liquidati ai suoi eredi legittimi. In giurisprudenza, è sufficiente richiamare tra le tante: Cass. sez. lav. 777/2015.

Mesotelioma: i danni del lavoratore ammalato

Il lavoratore malato ha diritto al totale risarcimento di tutti i danni:

Danno non patrimoniale mesotelioma

  • Danno biologico 
  • Danno morale 
  • Danno esistenziale 

Danno patrimoniale per mesotelioma

  • Danno emergente
  • Danno per lucro cessante.

Il danni non patrimoniali

I pregiudizi non patrimoniali, dalla lesione biologica e psicobiologica (art. 32 Cost.) alla modificazione dell'identità personale e della personalità, alla lesione della dignità morale, alle sofferenze fisiche ed interiori (danno morale  - art. 2 e 3 cost.), fino alla sostanziale modificazione dei rapporti interpersonali, all'interno della famiglia e nella società e nei progetti di vita futura, debbono essere tenuti in considerazione in sede di quantificazione dei danni, con calcolo del danno biologico tabelle Milano, con personalizzazione che tiene conto dei danni morali ed esistenziali, oppure con criterio equitativo puro, in ogni caso ex artt. 432 c.p.c., 1226 c.c. e 2056 c.c.

Danno biologico

Cos'è il danno biologico?  Il danno biologico è il pregiudizio per lesione della integrità fisica o psichica, permanente o temporaneo. Il danno biologico è risarcibile poiché l'art. 32 Costituzione stabilisce espressamente che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. La giurisprudenza ha stabilito che il danno non patrimoniale è unico e costituisce la sintesi dei vari pregiudizi (danno biologico, danno morale, danno esistenziale e altri pregiudizi per lesione dei diritti costituzionali). Il calcolo danno non patrimoniale che tenga conto della lesione biologica, della sofferenza fisica e morale e del cambiamento dei programmi e progetti di vita della vittima e dei suoi famigliari, deve essere unitario, caso per caso (personalizzazione del danno non patrimoniale - richiesta danni morali).

Il danno biologico è del 100% già con al momento della diagnosi mesotelioma. Tutte le neoplasie del mesotelio (sia alla pleura, che al peritoneo, ancora al pericardio e alla tunica vaginale del testicolo) provocano i seguenti sintomi: perdita di peso, debolezza, le difficoltà respiratorie, i dolori lancinanti nel torace e negli altri organi. Le terapie mesotelioma provocano degli effetti collaterali, da quelle chirurgiche, a quelle farmacologiche (chemioterapia: con più grave astenia e debolezza, dimagrimento, secchezza delle fauci, caduta dei capelli, diarrea ect), che hanno ripercussioni e conseguenze ulteriori, morali ed esistenziali.

Danno morale della vittima di mesotelioma

Il danno morale è "il patema d'animo o sofferenza interiore o perturbamento psichico, di natura meramente emotiva e interiore, c.d. danno morale soggettivo" (SS.UU. 26972/2008). Il danno morale, secondo le Sezioni Unite, è l'effetto penoso del danno, e quindi la lesione della dignità e la sofferenza legata all'inadempimento e all'illecito, conseguenza del danno biologico. Nel calcolo danni non patrimoniali si deve tener conto, quindi, anche di questi pregiudizi, oltre che del c.d. turbamento transitorio, che si lega all'evento e alla Subito dopo la diagnosi mesotelioma e comunque a causa dei sintomi mesotelioma, fortemente invalidanti, sussiste già un danno morale, che si aggrava a seguito della terapia e cura mesotelioma, spesso invasiva e con effetti collaterali:

  • gli interventi chirurgici sono a rischio di complicazioni, anche gravi, In molti casi mortali;
  • la chemioterapia ha imponenti effetti collaterali ed è poco efficace
  • la radioterapia è solo palliativa, etc.).

Le vittime di tumore della pleura e del mesotelio hanno una lucida consapevolezza dell'inevitabilità della morte, come decorso clinico della neoplasia, con rari casi di guarigione e scarse aspettative di vita.

Il trauma della diagnosi di mesotelioma

Sia il lavoratore ammalato che i suoi familiari subiscono lo shock della diagnosi di mesotelioma, accompagnata dalle scarse possibilità di guarigione e dalle limitate aspettative di vita, qui fa seguito una lunga agonia della vittima, cui i familiari assistono impotenti e da cui subiscono l'ulteriore shock del decesso del loro congiunto, dopo un lunga agonia e atroci sofferenze, cui assistono, impotenti, sia i sanitari che i familiari, il tutto nell'impossibilità di poter scongiurare l'esito fatale della morte amianto. Il lavoratore malato di mesotelioma, perché esposto professionalmente alle fibre di asbesto, già prima di ricevere la diagnosi di questa neoplasia, è pienamente consapevole del rischio, perché è stato già sottoposto a sorveglianza sanitaria e con la diagnosi della neoplasia pleurica o di una delle altre sierose lo è dell'esito infausto, e lucidamente del fatto che ha poche possibilità di guarire dal mesotelioma e della probabile condanna a morte.

Questi lavoratori subiscono ancor prima della diagnosi di mesotelioma, dei pregiudizi morali, tra i quali preoccupazione e incertezza futura, rimorso per aver inconsapevolmente esposto alla fibra killer anche i familiari con il rischio anche per loro di insorgenza di patologie asbesto correlate, oltre alla necessità di sottoporsi a controlli sanitari, con ansia ed ulteriori sofferenze, fisiche e morali, che perciò stesso debbono essere sempre risarcite, anche nel caso in cui non ci fosse ancora una diagnosi di danno biologico, ovvero di malattia asbesto correlata. I danni sono tanto più maggiori nel caso in cui, in seguito a sorveglianza sanitaria, questi lavoratori dovessero ricevere la diagnosi di una delle classiche patologie asbesto correlate di origine fibrotica che preludono alla diagnosi mesotelioma pleurico, oppure di tumore dei polmoni.

Danno biologico-terminale

Il lavoratore malato di mesotelioma, anche se deceduto, ha comunque maturato il diritto al risarcimento del danno biologico terminale. Le SS.UU. n. 15350 del 22 luglio 2015 hanno affermato la non risarcibilità del diritto alla vita, con inversione rispetto alla precedente Cass., n. 1361/2014,  di segno contrario, e tuttavia hanno sancito che debbono essere comunque ristorati tutti i danni che il lavoratore, malato di mesotelioma ha subito, durante la sua agonia e quelli subiti dai suoi familiari. Il danno biologico, sia esso come tale, ovvero come danno biologico terminale, subito dalla vittima mesotelioma, deve essere dunque risarcito. Per quantificare l'entità del danno biologico, debbono essere utilizzate le tabelle danno biologico del Tribunale di Milano, con personalizzazione dell'entità del risarcimento, nei termini di cui a SS.UU. 26972/2008.

La vittima ha diritto comunque al risarcimento il c.d.“danno biologico terminale” , anche nel caso in cui il lasso di tempo di sopravvivenza non fosse così elevato da far maturare il diritto al risarcimento del danno biologico nella sua integralità: Cass. n. 11169 del 1994, n. 12299 del 1995, n. 4991 del 1996, n. 1704 del 1997, n. 24 del 2002, n. 3728 del 2002, n. 7632 del 2003, n 9620 del 2003, n. 11003 del 2003, n. 18305 del 2003, n. 4754 del 2004, n. 3549 del 2004, n. 1877 del 2006, n. 9959 del 2006, n. 18163 del 2007, n. 21976 del 2007, n. 1072 del 2011. Il danno biologico terminale deve essere liquidato come invalidità assoluta temporanea, sia utilizzando il criterio equitativo puro che le apposite tabelle (in applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 12408 del 2011) ma con il massimo di personalizzazione in considerazione della entità e intensità del danno, con un importo pari a circa € 1.000,00 per ogni giorno di durata dell'agonia (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 24-10-2017) 02-02-2018, n. 2598).

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Il danno catastrofale

Il danno catastrofale è la sofferenza della vittima, lucidamente consapevole di dover morire a causa della malattia amianto, con cosciente attesa della morte. Il danno catastrofale è inteso come componente del danno morale', con calcolo del danno morale. Le Sezioni Unite hanno stabilito che «Il danno “catastrofale”, inoltre, per alcune decisioni, ha natura di danno morale soggettivo (Cass. n. 28423 del 2008, n. 3357 del 2010, n. 8630 del 2010, n. 13672 del 2010, n. 6754 del 2011, n. 19133 del 2011, n. 7126 del 2013, n. 13537 del 2014) e, per altre, di danno biologico psichico (Cass. n. 4783 del 2001, n. 3260 del 2007, n. 26972 del 2008, n. 1072 del 2011)». Sono voci di danno pienamente risarcibili, nell'ottica dell'integrale ristoro di tutti i pregiudizi subiti dal lavoratore malato di mesotelioma (SS.UU. 26972/2008 ed ex multis: risarcimento per danni morali). Le SS.UU. hanni ribadito che il risarcimento subito dalla vittima c.d. primaria, deve sempre e comunque essere integrale, per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, danno biologico, danno morale e danno esistenziale (nella logica che il pregiudizio è unico, al di là delle voci e delle opzioni terminologiche: come lo si chiami chiami il danno deve essere risarcito.

Calcolo danno catastrofale

Riguardo danno catastrofale quantificazione, le Sezioni Unite (26972/2008) hanno stabilito che debbono essere utilizzate le tabelle Milano per la liquidazione del danno biologico psichico, quale componente del danno biologico, tuttavia con "massima personalizzazione per adeguare il risarcimento alle peculiarità del caso concreto, con risultati sostanzialmente non lontani da quelli raggiungibili con l’utilizzazione del criterio equitativo puro utilizzato per la liquidazione del danno morale". Per questo motivo, l'ONA ha istituito il servizio di assistenza psicologica online, coordinato dal Prof. Francesco Pesce e altri psicologi, al fine di poter rilevare anche le lesioni e i danni psicologici, psicobiologici, morali ed esistenziali.

I pregiudizi risarcibili e la prova del danno

La prova dell’entità del danno è presuntiva e deve essere attinta anche attraverso il potere di indagine del consulente tecnico di ufficio (Cass. 16471/09; 21728/06 e 1901/2010 ed ex multis). Nella quantificazione dei danni si debbono considerare:

  • lo sconvolgimento che i fatti lesivi provocano nella vittima primaria e nei familiari;
  • la tipologia ed entità degli stati, temporanei e permanenti, di invalidità riportati dal danneggiato, parametri dai quali già di per sé si può dedurre il livello “minimo presuntivo” di incidenza delle lesioni sul piano della “sfera morale” del danneggiato;
  • dell’età e del sesso della vittima;
  • l’attività lavorativa o gli hobby svolti dal danneggiato, cui ha dovuto rinunciare a causa della patologia contratta;
  • l’essere la vittima stata oggetto di un’ingiusta lesione della propria persona e della propria dignità umana;
  • i disagi ed i fastidi patiti in relazione allo svolgimento delle attività quotidiane, modificate a causa dell'insorgere della malattia;
  • la necessità di affrontare operazioni chirurgiche riparatrici, esami invasivi o terapie riabilitative, con i relativi costi e stress;
  • le perdite di tempo e le frustrazioni incorse in visite mediche, sedute riabilitative, accertamenti medico-legali, sessioni con i propri avvocati;
  • l’essersi trovati costretti ad affrontare un iter stragiudiziale e giudiziale, con tutti i relativi stress.

I danni subiti dal lavoratore defunto per mesotelioma debbono essere liquidati ai suoi eredi, legittimi o testamentari. I famigliari e coloro che avevano con la vittima un significativo rapporto, hanno subito dei pregiudizi morali e dinamico-relazionali e spesso anche economici ed hanno diritto anche loro all'integrale risarcimento di tutti i danni asbesto, con quantificazione equitativa. Le fonti normative  del diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni (SS.UU. 26972/08) sono costituite prima di tutto  dalle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 41 II co. della Costituzione e poi dalle norme dei Trattati Internazionali - art. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, in relazione alla tutela della «integrità morale quale massima espressione della dignità umana», e a tutti i diritti ivi contemplati e a quelli che lo sono nella CEDU e nei protocolli allegati, a pieno titolo norme di diritto comunitario, in base all’art. 6 del Trattato di Lisbona; come confermato dalla Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 2352 del 2010, in quanto rientrante nel catalogo dei diritti della persona umana). In ultimo, le Sezioni Unite (22 luglio 2015, n. 15350), pur negando il risarcimento del danno per perdita della vita quale diritto autonomo, hanno in ogni caso confermato il principio del diritto al ristoro integrale di tutti i danni (SS.UU. n. 26972 e n. 26973 del 2008, a loro volta ricollegabili a SS.UU. 6572/2006), anche quelli sofferti dai familiari (Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenze 8827 e 8828 del 2003).

Il rischio dei famigliari di ammalarsi

Il lavoratore malato acquisisce la consapevolezza di aver esposto i suoi famigliari a polveri e fibre di asbesto e del loro rischio di ammalarsi di una delle tante patologie asbesto correlate: dal mesotelioma al cancro del polmone, dall'asbestosi ai tumori del tratto gastrointestinale. Alla lucida consapevolezza della gravità dei danni biologici e morali già subiti, il malato di mesotelioma somma la preoccupazione per la salute dei suoi familiari e il terribile rimorso di averli esposti a questo rischio, con l'incertezza per il loro futuro, anche dopo la sua morte. Le patologie asbesto correlate hanno tempi di latenza molto lunghi, senza soglia minima al di sotto della quale rischio si annulla, per cui anche esposizioni poco intense possono letali, fino a 50 anni dopo le prime esposizioni.

Gli stessi famigliari, in quanto esposti  alle fibre di asbesto, per Il fatto stesso che i lavoratori rientrassero in casa con gli abiti e le tute con le fibre di amianto, e lavati dalle mogli,  con contaminazione degli ambienti domestici e quindi di esposizione indiretta, hanno diritto al risarcimento di questi ulteriori danni, perché corrono un concreto rischio di ammalarsi di patologie asbesto correlate, comprese le neoplasie del mesotelio, dalla pleura al peritoneo, dal pericardio alla tunica vaginale del testicolo. Per questi motivi i familiari dei lavoratori esposti ad amianto, e a maggior ragione di coloro che purtroppo si sono ammalati di mesotelioma, hanno diritto al risarcimento dei danni per esposizione familiare a polveri e fibre di asbesto, per lesione del loro diritto di quella articolo 32 della Costituzione e al risarcimento danni morali (chiedere danni morali).

Mesotelioma: i danni dei congiunti

Anche i familiari subiscono dei danni, prima di tutto per lesione del rapporto parentale, del legame affettivo e della serenità familiare (artt. 29, 30 e 31 della Costituzione), e poi anche patrimoniali, con la radicale modifica di tutti i programmi e progetti di vita. Tenendo conto dell'esito quasi sempre infausto dei tumori del mesotelio, con la morte del loro congiunto, da cui discendono ulteriori danni morali, residuano delle condizioni stressanti e traumi, con conseguenze irreversibili. Sia la vita del lavoratore che quella dei suoi famigliari sono sconvolte prima dalla diagnosi della patologia e dalle sue conseguenze sia sulla vittima che sui suoi famigliari, questi ultimi impegnati nell'assistenza continua, consapevoli della loro impotenza rispetto alla patologia del congiunto e rispetto alla sorte che potrebbe riguardarli essendo stati esposti inconsapevolmente: le patologie asbesto correlate possono insorgere anche dopo 30, 40, 50 anni.

I familiari, oltre al lavoratore malato, sono costretti a modificare completamente i loro progetti e stile di vita, annullare tutti gli impegni lavorativi e sociali, modificare completamente le abitudini e anche la loro stessa personalità. Le vittime e i loro famigliari sono assaliti da un senso di rabbia e di impotenza, vedono modificata la loro personalità, la loro identità personale, il loro ruolo nella famiglia e nella società, e questo già al momento della diagnosi. Tale condizione si accentua man mano che i sintomi diventano sempre più imponenti, fino alla morte, spesso dopo atroci sofferenze che si prolungano per mesi o addirittura anni. Lo sfinimento coglie anche i familiari e seppure resistono durante l’agonia del congiunto, crollano subito dopo.

Per non parlare poi dei lunghi pellegrinaggi della speranza, tra un ospedale e un altro, inseguendo una speranza di cura o quantomeno di ritardare l'inevitabile. In questo percorso non esiste più alcuna intimità, alcuna possibilità di poter vivere una vita normale, nella lucida consapevolezza, della vittima e di tutti i suoi familiari, dell’esito ineluttabile  di queste patologie. Anche ogni rapporto con il resto dei familiari e degli amici viene meno, o quantomeno si trasforma. Le sofferenze fisiche e morali sono quindi imponenti. In alcuni contesti, come per esempio quello di Casale Monferrato, di Broni, di La Spezia e di altre città, l’epidemia è divenuta un vero e proprio olocausto, con l'incapacità delle istituzioni di supportare e sostenere le famiglie, che quindi troppo spesso sono lasciate sole a combattere, oltre che contro questi lutti, anche contro gli enti previdenziali, i datori di lavoro e la burocrazia.

I famigliari del lavoratore ammalato ed eventualmente deceduto per mesotelioma hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali che non patrimoniali, pregiudizio per la perdita del rapporto parentale,  lesione del diritto alla serenità personale e familiare e per la radicale modificazione della loro esistenza e dei loro progetti di vita, con lesione grave dei diritti garantiti dalla Carta costituzionale e dalla Cedu e della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Nella quantificazione  di tutti i danni subiti sia dal lavoratore, sia dei suoi familiari, i quali hanno diritto altresì a vedersi liquidate le somme spettanti a loro congiunto, nel caso di decesso, si deve tener conto di tutti i diritti lesi, compresi  quelli contemplati nelle Carte internazionali, con personalizzazione della quantificazione del pregiudizio sofferto (Corte di Cassazione, III Sez. Civ., sentenza n. 2352 del 2010).

Gli stretti congiunti e tutti coloro che hanno avuto un significativo rapporto personale con la vittima di mesotelioma hanno diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti per la malattia e per la morte del lavoratore vittima di mesotelioma (SS.UU., n. 26972 e 26973 del 2008).

Mesotelioma: risarcimento integrale dei danni

Il risarcimento dei danni deve essere integrale (Cass., SS.UU., 26972/08 e 26973/08), sia per i c.d. danni differenziali, cui  ha diritto il lavoratore  ammalato di mesotelioma, sia per i danni subiti iure proprio dai prossimi congiunti (tra le tante, Corte di Cassazione, Sezione lavoro, sentenza del 21.04.2011, n. 9238). Calcola risarcimento danni: il calcolo risarcimento danni è quello equitativo tabelle Tribunale di Milano, che permette la “monetizzazione” e quantificazione personalizzata, con rideterminazione del quantum delle singole poste in relazione alle caratteristiche individuali del danneggiato, di cui all’art. 1226 c.c., per la responsabilità contrattuale e dell'art. 2056 c.c. per la responsabilità extracontrattuale, e comunque sempre ex art. 432 c.p.c.

La quantificazione dei danni non patrimoniali non consente di appiattire o livellare le distinte voci di danno risarcibile all'interno dei singoli valori di punto, con raffronto degli addendi, così da pervenire alla riparazione del danno nella sua interezza, in conformità alla direttiva costituzionale. Determinata l’entità del pregiudizio non patrimoniale, cui va aggiunto quello patrimoniale, occorre sottrarre quanto eventualmente liquidato da INAIL quale rendita diretta (diversamente per gli importi del Fondo Vittime Amianto - Cassazione, sezione lavoro, 17092/2012 - e quelli della rendita di reversibilità - Cassazione, sezione lavoro, 30857/2017-), poiché il danno patrimoniale indennizzato è solo quello delle diminuite capacità di lavoro, e «il danno biologico non si esaurisce nell’indennizzo Inail» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 5437/2011).

Le SS.UU. 15350/2015 hanno confermato che "il lavoratore e, in caso di decesso, i familiari e le eredi legittimi hanno diritto al risarcimento di tutti i danni cui va scorporato l'importo già eventualmente liquidato dall'INAIL a titolo di rendita: risarcimento dei c.d. danni differenziali, ivi compresi i c.d. danni complementari. Gli stretti congiunti, ivi compresa la vedova  anche nel caso in cui gli sia stata liquidata la rendita di reversibilità  con nelle prestazioni aggiuntive del fondo vittime amianto, hanno diritto all’integrale risarcimento dei danni iure proprio sofferti, senza che alla vedova possano essere sottratte somme in relazione alla erogazione della rendita di reversibilità, il cui titolo consiste non già nell'eredità della rendita del congiunto quanto piuttosto del titolo autonomo costituito dal rapporto di coniugio con la vittima.

Tutti i pregiudizi debbono essere risarciti, anche quelli esistenziali legati alla «gravità delle conseguenze del non poter più avere capacità di procreazione e di vita sessuale, di fare sport e/o altre analoghe attività e, in sintesi, di avere una normale vita di relazione così come gli altri (...) coetanei», attraverso l’uso «di massime di comune esperienza a fini di riconoscimento del danno non patrimoniale (...) perfettamente conforme all’insegnamento di Cass. S.U. n. 26972/08» (Cass. SS.UU., sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015)» In caso di decesso debbono essere integralmente risarciti tutti i danni ai familiari e quindi le «perdite di natura patrimoniale o non patrimoniale che dalla morte possono derivare ai congiunti della vittima, in quanto tali e non in quanto eredi (Corte Cost., n. 372 del 1994; Cass., n. 4991 del 1996; n. 1704 del 1997; n. 3592 del 1997; n. 5136 del 1998; n. 6404 del 1998; n. 12083 del 1998, n. 491 del 1999, n. 2134 del 2000; n. 517 del 2006, n. 6946 del 2007, n. 12253 del 2007)», per la lesione dei diritti di cui agli artt. 29, 30 e 31 Cost. (Cass., sentenze n. 8827 ed 8828 del 2003, e SS.UU., sentenza n. 6572 del 2006 e ancora n. 26972 del 2008, che fa esplicito riferimento al risarcimento dei diritti per lesione del vincolo famigliare).

«In particolare viene qui in rilievo la tutela riconosciuta ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della famiglia (articoli 2, 29, 30 Cost.) a seguito della perdita del rapporto parentale; situazione dalla quale palesemente possono emergere danni non patrimoniali tutelabili ex articolo 2059 c.c. e per la cui liquidazione devono essere considerati un complesso di elementi (età della vittima, grado di parentela, particolari condizioni della famiglia, convivenza ed età dei familiari) idonei a dimensionare il risarcimento all'effettiva entità del pregiudizio sofferto (cfr. ad es. Cass. n. 8827/2003; Cass. n. 8828/2003; Cass. n. 28407/2008)» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9238 del 21.04.2011).

La quantificazione con le tabelle del Tribunale di Milano

La Corte di Cassazione riconosce  «vocazione nazionale» alle tabelle del Tribunale di Milano (v. Cass., 7.6.2011, n. 12408, in Foro it., 2011, I, 2274 ss.; Cass., 30.6.2011, n. 14402, in Resp. civ. e prev., 2011, 2025 ss e Cass., Sez. Civ., sentenza n. 10263/2015). Nel caso il giudice non ritenesse di applicarle, dovrà tener conto di tutti i pregiudizi subiti dalla vittima e personalizzare l'entità degli importi dovuti quali risarcimenti amianto con il   risarcimento dei danni sofferti dal lavoratore malato ed eventualmente deceduto (di cui gli eredi hanno diritto alla liquidazione) (calcolo danno biologico tabelle milano).

Calcolo danno biologico Tabelle Milano

Le tabelle del Tribunale di Milano costituiscono un indice per la quantificazione equitativa dell'entità del danno biologico. La quantificazione dei danni non patrimoniali (sia della persona malata che dei suoi famigliari) deve tener conto sia del danno biologico, sia dei danni morali e dei danni esistenziali, ovvero il calcolo danno non patrimoniale.

Danno da perdita parentale

Le tabelle Milano permettono il calcolo danno da perdita parentale subito dai famigliari, stretti congiunti, della vittima di malattia amianto, malato e/o deceduto per mesotelioma. Nella personalizzazione del calcolo danno parentale rilevano le tabelle Milano per il risarcimento dei danni amianto, con calcolo danno non patrimoniale famigliari vittima mesotelioma per il risarcimento danni amianto eredi defunto. Giurisprudenza amianto e sentenza amianto: Cass., 14.9.2010, n. 19517, in Il civilista, 2010, n. 11, 22 ss.; Cass., 19.5.2010, n. 12318, in Danno e resp., 2010, 1043 ss.; Cass., 26.1.2010, n. 1529, ined.; Cass., 12.12.2008, n. 29191, in Resp. civ. e prev., 2009, 811 ss.; Cass., 16.9.2008, n. 23725, in Giust. civ., 2009, 12, 2714 ss. - amianto risarcimenti - calcolo danni morali).

Differenze tra danno biologico terminale e danno catastrofico

Si deve distinguere tra danno morale e terminale e catastrofale. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6691/2018, ha negato la risarcibilità del danno morale terminale, mentre ha accolto la domanda di risarcimento danno biologico terminale, che costituisce un diritto di credito trasmissibile jure hereditatis (Cass. 23/2/2004 n. 3549; Cass. 01/2/2003, n. 18305; Cass. 16/6/2003 n. 9620; Cass. 14/3/2003 n. 3728; Cass. 2/4/2001 n. 4783; Cass. 10/2/1999 n. 1131; Cass. 29/9/1995 n. 10271). È stato altresì affermato che il danno biologico terminale, quale pregiudizio della salute, anche se temporaneo è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. 23/2/2004 n. 3549) in quanto conduce a morte un soggetto in un sia pure limitato ma apprezzabile lasso di tempo (Cass. 23/2/2005, n. 3766).

Quantificazione dei danni con il sistema equitativo puro

I danni subiti dal lavoratore malato, ovvero eventualmente deceduto, per mesotelioma, possono essere quantificati anche con il criterio equitativo puro. Le norme di cui agli artt. 432 c.p.c. e/o 1226 c.c. e/o 2056 c.c. stabiliscono che è applicabile il criterio equitativo, ferma la condizione dell'integrale risarcimento (Cass., 20.2.2015, n. 3374, in D & G, 6, 2015, 55 ss.; Cass., 18.11.2014, n. 24473, in D & G, 19.11.2014; Cass., 18.11.2014, n. 23778, ined.; Cass., 8.7.2014, n. 15491, in D & G, 9.7.2014 - risarcimento danni quantificazione).

Mesotelioma: criterio dell'integrale risarcimento dei danni

I danni non patrimoniali vanno personalizzati tenendo conto dei danni effettivamente subiti dalla vittima, lavoratore o cittadino malato di mesotelioma: danno biologico, danno morale e danno esistenziale, oltre ai danni patrimoniali (giurisprudenza amianto: Cass., 28.6.2013, n. 16413, in Danno e resp., 2013, 1081 ss.; Cass., 17.4.2013, n. 9231, in D & G, 18.4.2013; Trib. Pistoia, 8.9.2012, ined.; Cass., 18.5.2012, n. 7963, in Notiz. giur. lav., 2006, 632 ss.; Cass., 24.3.2011, n. 6737, ined.; Cass., 26.4.2010, n. 9921, ined.; Trib. Pavia, 19.11.2010, in Note informative, 2011; Cass., 10.3.2010, n. 5770, in Arch. giur. circ., 2011, 605 ss.).

Mesotelioma: quantificazione danni famigliari del lavoratore

Anche i famigliari del lavoratore malato oppure defunto per mesotelioma e altre patologie asbesto correlate hanno diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, ivi compresi danni biologici risarcimento, psicobiologici e psichici sofferti, di cui si deve tener conto nella quantificazione del pregiudizio per la lesione e/o perdita del rapporto parentale e famigliare. Un primo parametro per quantificare l'entità del pregiudizio è costituito dalle tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione che tenga conto della reale e concreta fattispecie e di eventuali danni ulteriori che i famigliari hanno subito. I danni biologici, psicobiologici e psichici possono essere dimostrati con certificazioni mediche e relazioni psicologiche, meglio di strutture pubbliche e ospedaliere, e con l'applicazione del criterio equitativo (artt. 432 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c.). I familiari del lavoratore malato e/o deceduto hanno diritto anche alla liquidazione delle somme spettanti al loro congiunto, di cui sono eredi legittimi.

Risarcimento danni da mesotelioma, ultimi orientamenti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015 (sentenza risarcimento danni), hanno negato la risarcibilità del diritto alla vita (in contrasto con Cass., n. 1361/2014). Il danno da lesione del diritto alla vita non è risarcibile iure hereditatis, però sono risarcibili tutte i pregiudizi e le sofferenze del lavoratore defunto con devoluzione del diritto mortis causa al risarcimento danni, a condizione che il decesso del lavoratore vittima di malattia asbesto segua dopo un apprezzabile lasso di tempo (sebbene parte della giurisprudenza si riferisca ad un danno biologico terminale, mentre altra ad un danno catastrofale), con diritto degli eredi ad ottenere l'integrale risarcimento danni.

La Corte specifica che una eventuale non risarcibilità di tali pregiudizi sofferti dalla vittima, nel momento della sua agonia, contrasterebbe con la coscienza sociale e con l’ordinamento penale e la Carte Internazionali, che codificano e consacrano il diritto alla vita e alla salute come il bene più prezioso e fondamentale dell'essere umano, che è un tutt'uno con gli altri diritti. Tutte le lesioni dei diritti dell'essere umano e del lavoratore debbono essere risarciti anche a titolo di responsabilità extracontrattuale da reato, ai sensi dell'art. 589 c.p., oppure ex art. 590 c.p. ed ex artt. 185 c.p. e 2043 e 2059 c.c., in combinato disposto con tutte le norme costituzionali.

Prescrizione rendite INAIL

Le prestazioni INAIL hanno un termine di prescrizione di 3 anni (INAIL prescrizione ratei), che inizia a decorrere da quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), in linea di massima, dalla emissione del primo certificato di malattia professionale. In caso di decesso, se la rendita/pensione INAIL è stata già costituita, il coniuge sopravvissuto ha un termine di  90 giorni nel caso di comunicazione INAIL, oppure, nel caso in cui la rendita non sia stata costituita, ovvero in caso di assenza di comunicazione INAIL, il termine di prescrizione rendita INAIL rimane di 3 anni, cui deve essere aggiunto il termine del procedimento amministrativo (150 giorni).

Risarcimenti amianto prescrizione decennale

La prescrizione è decennale del danno differenziale è decennale (art. 2946 c.c.: danno differenziale prescrizione). Il termine di prescrizione danno differenziale decorre dalla data della morte. Gli eredi legittimi o testamentari hanno diritto alla liquidazione dei c.d. danni differenziali, sia patrimoniali che non patrimoniali. Se il fatto costituisce reato, il termine di prescrizione risarcimento danni amianto mesotelioma, è quello del reato e cioè di 7 anni, che si raddoppiano, per cui il termine è di 14 anni (lo stesso previsto per effetto dell'art. 589 c.p., in combinato disposto con l'art. 157 c.p. del codice penale). Vi è quindi un più lungo termine di danno differenziale prescrizione: amianto risarcimento danni prescrizione.

I danni subiti direttamente dai famigliari, ovvero da chi aveva con il defunto un rapporto significativo, si prescrivono anch'essi nei termini di cui all'art. 589 c.p., in combinato disposto con l'art. 2947, II e III comma, c.c.. E' preferibile, tuttavia, spedire la messa in mora, oppure in giudizio in modo tempestivo, entro i 5 anni dalla morte, ovvero dalla malattia del congiunto (nel caso non ne abbia determinato la morte), al fine di evitare qualsiasi eccezione di prescrizione risarcimento danni, ovvero la prescrizione per quanto riguarda ulteriori profili che possono essere fatti valere al fine di ottenere il risarcimento dei danni, quali quelli della responsabilità c.d. aquiliana (art. 2043 e 2059 c.c.), ovvero della responsabilità per attività pericolosa (art. 2050 c.c.), ovvero, per la responsabilità da cosa in custodia, ex art. 2051 c.c.

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