L’appello è il principale mezzo di impugnazione ordinaria e rappresenta lo strumento con cui si chiede a un giudice superiore di riesaminare la decisione di primo grado. A differenza del ricorso per Cassazione, che controlla solo la correttezza giuridica della sentenza, l’appello consente di rivedere anche i fatti e le prove nei limiti fissati dall’impugnazione. Il suo scopo è assicurare una decisione più giusta, correggendo errori del giudice di primo grado e garantendo un doppio grado di giurisdizione.
Nel processo penale l’appello è regolato dall’art. 593 c.p.p. e seguenti, ed è ammesso contro le sentenze di condanna e, in alcuni casi, anche contro quelle di proscioglimento. Può essere proposto dall’imputato, dal pubblico ministero e, per i soli interessi civili, dalla parte civile. L’appello ha effetto devolutivo: ciò significa che il giudice di secondo grado esamina soltanto i capi e i punti della sentenza indicati nell’atto di impugnazione. In alcuni casi, grazie all’effetto estensivo, l’appello proposto da un imputato può giovare anche ai coimputati che non hanno impugnato, se i motivi non sono personali.
L’appello penale deve essere proposto entro quindici giorni dalla pronuncia o dalla notificazione della sentenza, salvo termini diversi in casi particolari. L’atto deve contenere l’indicazione dei capi e dei punti impugnati, i motivi specifici e le richieste dell’appellante. La genericità dei motivi comporta l’inammissibilità. Il deposito avviene di norma con modalità telematiche, ma la legge prevede anche forme diverse per le parti private. L’appello, in via generale, sospende l’esecuzione della sentenza, ma le decisioni riguardanti la libertà personale hanno regole specifiche.
Nel processo civile l’appello è disciplinato dagli artt. 339 e seguenti c.p.c. ed è ammesso contro le sentenze di primo grado, salvo quelle dichiarate non appellabili. L’appello consente di chiedere un nuovo esame della causa, ma solo nei limiti dei motivi specifici indicati nell’atto. È il cosiddetto principio di specificità dei motivi, che obbliga l’appellante a indicare con chiarezza gli errori del giudice di primo grado e le ragioni per cui la decisione deve essere riformata.
Nel processo civile i termini variano a seconda che la sentenza sia stata notificata oppure no. Se è notificata, l’appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione (termine breve). In assenza di notifica, l’appello può essere proposto entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in cancelleria (termine lungo). L’atto di appello deve contenere i motivi specifici, l’indicazione dei capi contestati e le richieste conclusive. In caso di motivi generici o di semplice rinvio agli scritti di primo grado, l’appello è dichiarato inammissibile.
L’appello produce diversi effetti giuridici. Ha effetto devolutivo, perché il giudice di secondo grado esamina solo i punti contestati, e in ambito penale può avere effetto estensivo, estendendo i vantaggi ai coimputati non impugnanti. In penale l’appello sospende di regola l’esecuzione della sentenza, fatta eccezione per le misure che incidono sulla libertà personale.
Nel civile, invece, la sentenza di primo grado è immediatamente esecutiva, ma l’appellante può chiedere l’inibitoria, cioè la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, dimostrando gravi motivi.
L’appello può concludersi in modi diversi, ovvero con diversi esiti. Il giudice può confermare la sentenza di primo grado, riformarla in tutto o in parte oppure annullarla con rinvio, quando occorre un nuovo giudizio davanti a un giudice diverso.
Nel processo civile, oltre alla conferma o alla riforma, è possibile che l’appello venga dichiarato inammissibile o improcedibile per vizi formali, termini scaduti o mancanza dei requisiti di legge.
Uno degli errori più gravi è presentare un atto fuori termine, che rende l’appello irrimediabilmente inammissibile. Ugualmente pericolosa è la genericità dei motivi, che deve essere sempre evitata. Nel civile, l’appello fondato su motivi vaghi o privi di collegamento con la sentenza di primo grado viene dichiarato inammissibile.
Nel penale, motivi non pertinenti o non specifici possono avere lo stesso esito. Per questo la redazione dell’atto richiede cura, precisione e attenzione alle norme formali.
Pur essendo lo stesso strumento, l’appello opera in modo diverso nei due riti. Nel penale sospende in genere l’esecuzione della sentenza, mentre nel civile questa rimane esecutiva salvo inibitoria. Nel penale esiste l’effetto estensivo che può giovare ai coimputati, mentre nel civile ciò non è previsto. Inoltre, il livello di specificità richiesto nell’appello civile è molto elevato e rappresenta spesso la principale causa di inammissibilità.
L’appello è sempre ammesso? No, la legge indica i casi in cui è escluso. Alcune sentenze sono dichiarate non appellabili e si possono contestare solo in Cassazione.
Quali sono i termini per appellare nel civile? Sono trenta giorni dalla notificazione o, se manca, sei mesi dalla pubblicazione della sentenza in cancelleria.
Qual è il termine nel penale? Di regola quindici giorni dalla pronuncia o dalla notificazione, con eccezioni previste dal codice di procedura penale.
L’appello sospende la sentenza? Nel penale sì, salvo le decisioni che incidono sulla libertà personale. Nel civile no, a meno che il giudice non conceda l’inibitoria.
Che differenza c’è con la Cassazione? L’appello riguarda anche i fatti e le prove, mentre la Cassazione controlla soltanto la legittimità e i vizi di motivazione tipizzati dalla legge.