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Archiviazione nel processo penale: significato e ruolo nel sistema di giustizia

L’archiviazione è il provvedimento con cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dichiara chiuse le indagini senza aprire un processo. Si tratta di una decisione che interviene quando non ci sono prove sufficienti per sostenere l’accusa in giudizio, oppure quando il fatto non costituisce reato o manca la responsabilità dell’indagato.

Ha quindi una funzione di filtro, evitando processi inutili e garantendo che il dibattimento si celebri solo quando esistono reali elementi probatori.

Normativa sull’archiviazione: articoli di riferimento nel codice di procedura penale

La disciplina è contenuta principalmente negli artt. 408 e seguenti c.p.p.. Il pubblico ministero, al termine delle indagini preliminari, può chiedere al giudice per le indagini preliminari (GIP) l’archiviazione se ritiene che non ci siano elementi per sostenere l’accusa.

L’indagato e la persona offesa vengono avvisati della richiesta e possono opporsi. Il giudice, valutati gli atti e le eventuali opposizioni, decide se accogliere la richiesta o disporre nuove indagini.

Come funziona la procedura di archiviazione

Quando il pubblico ministero ritiene che le prove raccolte non bastino, deposita la richiesta di archiviazione presso il GIP. La persona offesa ha venti giorni di tempo per opporsi, indicando le indagini che ritiene necessarie. Se non vi è opposizione, il giudice può disporla direttamente.

Se invece c’è opposizione, il GIP fissa un’udienza in camera di consiglio per ascoltare le parti e decidere. A quel punto può ordinare nuove indagini oppure emettere il decreto di archiviazione.

Effetti e possibilità di riapertura delle indagini

L’archiviazione non equivale a una sentenza di assoluzione, ma soltanto a una chiusura provvisoria del procedimento. Se emergono nuove prove o fatti significativi, il pubblico ministero può chiedere la riapertura delle indagini.

Questo garantisce un equilibrio tra la necessità di non avviare processi infondati e il diritto delle vittime a vedere puniti i colpevoli. Per l’indagato, il provvedimento ha effetti positivi perché interrompe il procedimento penale, ma non elimina del tutto il rischio di future indagini.

Differenze con il proscioglimento

È importante distinguere l’archiviazione dal proscioglimento. La prima avviene nella fase delle indagini preliminari e dipende dalla valutazione del pubblico ministero e del GIP. Il proscioglimento, invece, avviene all’esito dell’udienza preliminare o del dibattimento, con una sentenza che accerta l’assenza di responsabilità. In altre parole, la prima è una chiusura procedurale, mentre il proscioglimento è un vero accertamento giudiziale.

Archiviazione su richiesta della difesa e opposizione della parte offesa

Non solo il pubblico ministero, ma anche la difesa dell’indagato può sollecitare l’archiviazione, ad esempio quando ritiene che le accuse siano manifestamente infondate. La persona offesa, dal canto suo, può opporsi e chiedere ulteriori indagini, indicando elementi specifici che giustifichino la prosecuzione. L’opposizione non serve a ottenere un processo immediato, ma a sollecitare il giudice a verificare se l’inchiesta sia stata condotta in modo completo.

Impugnazioni del decreto di archiviazione: quali possibilità esistono

Il decreto di archiviazione non è una sentenza e, in linea generale, non è impugnabile dalle parti. Tuttavia, la persona offesa può ricorrere in Cassazione solo per violazioni di legge, ad esempio se non è stata avvisata della richiesta di archiviazione o se il provvedimento manca di motivazione. Si tratta di ipotesi eccezionali, che confermano il carattere limitato delle possibilità di ricorso. Leggi tutto sulle impugnazioni.

Errori da evitare in questa fase

Un errore frequente è sottovalutare il termine di venti giorni a disposizione della persona offesa per opporsi. Trascorso quel periodo, il decreto diventa definitivo e non può più essere contestato, salvo nuove prove.

Anche per la difesa è rischioso considerarla come una vittoria definitiva, poiché il procedimento può riaprirsi. Una gestione attenta di questa fase richiede valutazioni precise e tempestive.

Faq sull’archiviazione nel processo penale

L’archiviazione è come un’assoluzione? No, non è una sentenza definitiva, ma solo la chiusura provvisoria del procedimento per mancanza di elementi sufficienti.
Chi la decide? Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero.
La persona offesa può opporsi? Sì, entro venti giorni dalla notifica della richiesta può chiedere nuove indagini.
Il procedimento archiviato può riaprirsi? Sì, se emergono nuove prove rilevanti il pubblico ministero può chiedere la riapertura delle indagini.
Si può impugnare il decreto di archiviazione? Solo in casi eccezionali, come violazioni di legge o difetti di motivazione, e con ricorso in Cassazione.

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