Il danno emergente è una delle due principali componenti del danno patrimoniale, un concetto fondamentale nella responsabilità civile. Per comprenderlo pienamente, occorre partire dalla definizione di danno patrimoniale. Esso rappresenta una lesione subita da una persona nel suo patrimonio a seguito di un evento lesivo, come un illecito civile o un inadempimento contrattuale. Questo danno si distingue dal danno non patrimoniale, che riguarda aspetti immateriali, come la sofferenza morale o il turbamento psichico.
In questa guida completa approfondiamo il tema del danno emergente: vediamo cos'è, da quali articoli è normato, quando si ha diritto a ottenerne il risarcimento e come si calcola. Vediamo anche alcune sentenze e chiarimenti della giurisprudenza in merito. Grazie alla sua natura concreta e documentabile, rappresenta uno degli aspetti più chiari e applicabili del diritto civile.
Il danno patrimoniale, disciplinato dall’articolo 1223 del Codice Civile, si divide in due componenti principali: il danno emergente e il lucro cessante. Mentre il lucro cessante rappresenta il mancato guadagno, il danno emergente si riferisce invece alle spese sostenute o alle perdite effettive subite in conseguenza diretta dell’evento lesivo.
Può essere definito come la perdita economica concreta che una persona subisce nel suo patrimonio a causa di un fatto illecito o di un inadempimento contrattuale. Questa componente del danno patrimoniale si caratterizza per essere facilmente quantificabile in termini economici, poiché consiste nelle spese sostenute o nei beni deteriorati o distrutti.
Ad esempio, in caso di un incidente stradale, il danno emergente comprende i costi di riparazione del veicolo, le spese mediche necessarie per curare eventuali ferite e i costi correlati, come l'acquisto di farmaci o il noleggio di un mezzo di trasporto alternativo durante il periodo di riparazione.
L'articolo 1223 del Codice Civile italiano regola il risarcimento del danno patrimoniale, specificando che il risarcimento deve includere sia il danno emergente che il lucro cessante, purché siano conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso. La norma stabilisce un principio di causalità che limita il risarcimento alle sole perdite che derivano in modo diretto dall’illecito o dall’inadempimento.
Questo principio di causalità si fonda su due criteri essenziali:
Sebbene entrambi siano componenti del danno patrimoniale, il danno emergente e il lucro cessante si distinguono nettamente.
Questa distinzione è fondamentale per calcolare correttamente il risarcimento, poiché il danno emergente è generalmente più facile da dimostrare e quantificare rispetto al lucro cessante, che richiede spesso una valutazione prognostica basata su ipotesi e probabilità.
Il diritto al risarcimento del danno emergente sorge in tutti i casi in cui si verifica un danno patrimoniale imputabile a un comportamento illecito o a un inadempimento contrattuale.
Quindi la vittima può richiedere il risarcimento del danno emergente se ha subito:
Le situazioni più comuni includono:
Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, il nesso causale con il fatto lesivo e l’entità delle perdite subite.
Il calcolo del danno emergente si basa su una stima concreta e documentabile delle spese sostenute o delle perdite economiche subite. Gli strumenti più utilizzati includono:
L'obiettivo del risarcimento è ripristinare la situazione economica del danneggiato allo stato precedente l’evento lesivo, senza però comportare un arricchimento ingiustificato.
Perciò il risarcimento è per via equivalente. Ciò vuol dire che sarà attribuita al danneggiato una somma di denaro, il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all’accadimento.
In alternativa il risarcimento può essere in forma specifica. In questo caso il danneggiato ottiene la reintegra del bene distrutto o della situazione giuridica lesa, in modo tale che venga ripristinata la situazione preesistente all’atto illecito.
Ai fini risarcitori, il danno emergente si manifesta con una perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato.
La giurisprudenza italiana ha contribuito significativamente a chiarire il concetto di danno emergente e a definirne i confini. Numerose sentenze hanno affrontato questioni relative alla sua quantificazione e al nesso causale.
Ad esempio:
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il risarcimento del danno emergente non può includere spese superflue o sproporzionate rispetto all’effettiva gravità del danno subito.