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Danno emergente: come ottenerlo, guida completa

Il danno emergente è una delle due principali componenti del danno patrimoniale, un concetto fondamentale nella responsabilità civile. Per comprenderlo pienamente, occorre partire dalla definizione di danno patrimoniale. Esso rappresenta una lesione subita da una persona nel suo patrimonio a seguito di un evento lesivo, come un illecito civile o un inadempimento contrattuale. Questo danno si distingue dal danno non patrimoniale, che riguarda aspetti immateriali, come la sofferenza morale o il turbamento psichico.

In questa guida completa approfondiamo il tema del danno emergente: vediamo cos'è, da quali articoli è normato, quando si ha diritto a ottenerne il risarcimento e come si calcola. Vediamo anche alcune sentenze e chiarimenti della giurisprudenza in merito. Grazie alla sua natura concreta e documentabile, rappresenta uno degli aspetti più chiari e applicabili del diritto civile.

Cos'è il danno emergente? Un danno patrimoniale

Il danno patrimoniale, disciplinato dall’articolo 1223 del Codice Civile, si divide in due componenti principali: il danno emergente e il lucro cessante. Mentre il lucro cessante rappresenta il mancato guadagno, il danno emergente si riferisce invece alle spese sostenute o alle perdite effettive subite in conseguenza diretta dell’evento lesivo.

Può essere definito come la perdita economica concreta che una persona subisce nel suo patrimonio a causa di un fatto illecito o di un inadempimento contrattuale. Questa componente del danno patrimoniale si caratterizza per essere facilmente quantificabile in termini economici, poiché consiste nelle spese sostenute o nei beni deteriorati o distrutti.

Ad esempio, in caso di un incidente stradale, il danno emergente comprende i costi di riparazione del veicolo, le spese mediche necessarie per curare eventuali ferite e i costi correlati, come l'acquisto di farmaci o il noleggio di un mezzo di trasporto alternativo durante il periodo di riparazione.

Normativa e riferimento all’articolo 1223 del Codice Civile

L'articolo 1223 del Codice Civile italiano regola il risarcimento del danno patrimoniale, specificando che il risarcimento deve includere sia il danno emergente che il lucro cessante, purché siano conseguenze immediate e dirette dell'evento dannoso. La norma stabilisce un principio di causalità che limita il risarcimento alle sole perdite che derivano in modo diretto dall’illecito o dall’inadempimento.

Questo principio di causalità si fonda su due criteri essenziali:

  1. immediatezza: il danno deve essere una conseguenza diretta del fatto lesivo.
  2. Prevedibilità: il danno deve essere prevedibile al momento dell’illecito o del contratto, salvo che il danno derivi da dolo.

Differenze tra danno emergente e lucro cessante: quali sono?

Sebbene entrambi siano componenti del danno patrimoniale, il danno emergente e il lucro cessante si distinguono nettamente.

  • Danno emergente: riguarda una perdita economica tangibile e diretta. Ad esempio, le spese per la riparazione di un bene danneggiato.
  • Lucro cessante: rappresenta il mancato guadagno o il profitto che il danneggiato avrebbe potuto ottenere in assenza del fatto lesivo. Ad esempio, il mancato guadagno di un lavoratore autonomo costretto a interrompere la propria attività per una malattia causata da un illecito.

Questa distinzione è fondamentale per calcolare correttamente il risarcimento, poiché il danno emergente è generalmente più facile da dimostrare e quantificare rispetto al lucro cessante, che richiede spesso una valutazione prognostica basata su ipotesi e probabilità.

Quando si ha diritto al risarcimento del danno emergente?

Il diritto al risarcimento del danno emergente sorge in tutti i casi in cui si verifica un danno patrimoniale imputabile a un comportamento illecito o a un inadempimento contrattuale.

Quindi la vittima può richiedere il risarcimento del danno emergente se ha subito:

  • disvalore economico provocato dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore;
  • spese sostenute per rimuovere inesattezze della prestazione;
  • temporanea impossibilità di godere del bene;
  • danni provocati alla persona o ai beni del creditore.

Le situazioni più comuni includono:

  • Incidenti stradali: danni materiali al veicolo, spese mediche, costi per veicoli sostitutivi.
  • Inadempimenti contrattuali: perdite subite a causa della mancata esecuzione di un contratto.
  • Responsabilità professionale e responsabilità medica: spese sostenute a causa di errori commessi da professionisti, come avvocati o medici.
  • Danni da prodotto difettoso: costi per la sostituzione o riparazione di un bene acquistato che si rivela non conforme o pericoloso.

Per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare l’esistenza del danno, il nesso causale con il fatto lesivo e l’entità delle perdite subite.

Calcolo del danno emergente: come si calcola?

Il calcolo del danno emergente si basa su una stima concreta e documentabile delle spese sostenute o delle perdite economiche subite. Gli strumenti più utilizzati includono:

  • Fatture e ricevute: per documentare le spese effettivamente sostenute.
  • Preventivi e perizie tecniche: per stimare i costi di riparazione o sostituzione di beni danneggiati.
  • Documentazione medica: per quantificare le spese sanitarie in caso di danni alla persona.

L'obiettivo del risarcimento è ripristinare la situazione economica del danneggiato allo stato precedente l’evento lesivo, senza però comportare un arricchimento ingiustificato.

Perciò il risarcimento è per via equivalente. Ciò vuol dire che sarà attribuita al danneggiato una somma di denaro, il cui scopo è quello di compensare il valore del bene distrutto, senza, però, ripristinare la situazione antecedente all’accadimento.

In alternativa il risarcimento può essere in forma specifica. In questo caso il danneggiato ottiene la reintegra del bene distrutto o della situazione giuridica lesa, in modo tale che venga ripristinata la situazione preesistente all’atto illecito.

Ai fini risarcitori, il danno emergente si manifesta con una perdita di utilità già presente nel patrimonio del danneggiato.

Sentenze e chiarimenti giurisprudenziali

La giurisprudenza italiana ha contribuito significativamente a chiarire il concetto di danno emergente e a definirne i confini. Numerose sentenze hanno affrontato questioni relative alla sua quantificazione e al nesso causale.

Ad esempio:

  • Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 24201/2016: ha ribadito che il risarcimento del danno emergente deve includere tutte le spese sostenute per riparare le conseguenze dirette dell’illecito, purché adeguatamente documentate.
  • Cassazione Civile, Sez. III, sentenza n. 22585/2017: ha sottolineato l'importanza della prova del danno, specificando che il danneggiato deve fornire una documentazione chiara e dettagliata delle spese sostenute.

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il risarcimento del danno emergente non può includere spese superflue o sproporzionate rispetto all’effettiva gravità del danno subito.

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