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Udienza preliminare: cos'è, come funziona, chi partecipa e cosa chiedere

In questa guida affrontiamo l'udienza preliminare nel processo penale italiano: vediamo quando si svolge, chi vi partecipa, cosa succede in concreto, quali scelte si possono compiere e le conseguenze che ne derivano.

Cos’è l’udienza preliminare: funzione e obiettivi

Iniziamo con il rispondere alla prima domanda fondamentale: cos'è l'udienza preliminare? L’udienza preliminare è una fase del procedimento penale che si colloca tra la chiusura delle indagini preliminari e l’eventuale apertura del dibattimento.

Non è presente in tutti i procedimenti penali, ma solo in quelli più gravi, per cui è previsto il giudizio davanti al tribunale in composizione collegiale o alla Corte d’Assise. Ogni volta che il massimo della pena supera i 10 anni di reclusione (salvo eccezioni), il processo è di competenza del collegio.

Il suo scopo principale è filtrare le accuse infondate o costruite su indagini carenti, evitando che arrivino a processo penale casi non sostenibili. In questa fase il giudice valuta se le prove raccolte dal pubblico ministero siano sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio (art. 425 c.p.p.).

Non è quindi un processo vero e proprio. Non si decide sulla colpevolezza, ma solo sull’opportunità di andare a giudizio. Se le prove non reggono, il giudice può bloccare l’azione penale con una sentenza di non luogo a procedere.

Quando è prevista l’udienza preliminare?

L’udienza preliminare è prevista solo nei procedimenti per reati gravi, cioè quelli che rientrano nella competenza del tribunale collegiale o della Corte d’Assise. Non si svolge invece:

  • nei procedimenti davanti al giudice monocratico;
  • nei procedimenti per decreto penale di condanna;
  • nei riti alternativi richiesti prima dell’udienza preliminare, come il giudizio abbreviato o il patteggiamento (ex art. 438 e 444 c.p.p.).

L’avviso di conclusione delle indagini (art. 415-bis c.p.p.) è il primo segnale che si sta per aprire questa fase. Dopo quell’avviso, il pubblico ministero, se ritiene che ci siano elementi per sostenere l’accusa, formula la richiesta di rinvio a giudizio. A quel punto viene fissata l’udienza preliminare.

Cosa si può chiedere e fare all’udienza preliminare

L’udienza preliminare è una fase decisiva per le strategie difensive. Le parti hanno a disposizione diverse opzioni e strumenti, tra cui:

  • eccezioni procedurali e questioni preliminari (incompetenza, nullità, inutilizzabilità);
  • Richiesta di giudizio abbreviato (art. 438 c.p.p.), che consente un processo più rapido e, in caso di condanna, una riduzione di pena di un terzo;
  • Richiesta di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), che permette un accordo tra imputato e PM sulla pena (anche qui con sconto);
  • Richiesta di rito immediato, se ci sono prove evidenti;
  • Richiesta di messa alla prova, nei reati minori per soggetti non recidivi;
  • Domanda di oblazione o estinzione del reato, se previste per il tipo di illecito contestato.

Chi difende l’imputato può anche chiedere un termine per prepararsi o depositare documenti, memorie e prove difensive. È il momento per impostare la difesa e, se possibile, evitare il dibattimento.

Chi partecipa all’udienza preliminare?

All’udienza preliminare partecipano soggetti precisi, ciascuno con ruoli e poteri specifici.

  • Il giudice dell’udienza preliminare (GUP): ha il compito di valutare le prove e decidere se rinviare a giudizio o emettere sentenza di non luogo a procedere.
  • Il pubblico ministero: sostiene l’accusa e può insistere sul rinvio a giudizio, modificare l’imputazione o proporre riti alternativi.
  • L’imputato: è presente personalmente, a meno che non sia rappresentato da difensore con procura speciale.
  • Il difensore dell’imputato: ha diritto di parola, può proporre riti alternativi, sollevare eccezioni, produrre prove.
  • La persona offesa: può costituirsi parte civile e chiedere il risarcimento del danno.
  • Il difensore della parte civile, se costituita;
  • Eventuali responsabili civili o civili obbligati per la pena pecuniaria.

In alcuni casi può essere presente anche un interprete o un curatore speciale, ad esempio se l’imputato è minorenne o incapace.

Lo svolgimento dell’udienza preliminare: come si articola?

L’udienza si apre con la verifica della regolarità delle notifiche. Il giudice controlla che le parti siano state avvisate correttamente e che siano presenti o rappresentate.

Segue una prima fase in cui si discutono le questioni preliminari: nullità, eccezioni, istanze difensive. Se tutto è regolare, il PM espone la propria posizione, illustrando i motivi del rinvio a giudizio.

Il difensore dell’imputato prende poi la parola. Può opporsi al rinvio, presentare prove a discarico, chiedere un rito alternativo o sollevare eccezioni. Anche la parte civile può intervenire per chiedere il rinvio a giudizio o produrre atti.

Il giudice può disporre integrazioni probatorie, ma solo se indispensabili (art. 422 c.p.p.). Non si tratta di un vero processo probatorio: si decide sulla base del fascicolo delle indagini.

Alla fine, il giudice si ritira in camera di consiglio e decide. La decisione può essere letta subito o depositata nei giorni successivi.

Le possibili decisioni del GUP

L’udienza preliminare può concludersi in diversi modi:

  1. decreto di rinvio a giudizio: si apre il dibattimento davanti al giudice competente;
  2. sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.): si chiude il procedimento. Può essere motivata per:
    • mancanza di prove sufficienti;
    • infondatezza dell’accusa;
    • estinzione del reato (prescrizione, amnistia, ecc.);
    • mancanza di una condizione di procedibilità (querela non proposta, ad esempio);
  3. Sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto;
  4. Pronuncia su riti alternativi o misure estintive, se richieste e accettate.

La sentenza di non luogo a procedere non è irrevocabile: il PM può impugnarla. Inoltre, l’imputato può essere rinviato a giudizio per gli stessi fatti, se emergono nuove prove (art. 434 c.p.p.).

Cosa succede dopo l’udienza preliminare

Se l’imputato viene rinviato a giudizio, si apre la fase dibattimentale, con regole proprie (pubblicità, oralità, contraddittorio pieno). Le prove vengono assunte ex novo, e quelle dell’indagine possono essere solo lette se ammesse.

Se invece viene pronunciata una sentenza di non luogo a procedere, il procedimento si chiude, salvo impugnazioni o nuove prove.

Se si accede a un rito alternativo, la causa segue quel percorso:

  • nel patteggiamento, si salta il dibattimento e si passa alla sentenza negoziata.
  • Nel giudizio abbreviato, il processo si definisce subito, sulla base degli atti raccolti.
  • Nella messa alla prova, si sospende tutto in attesa dell’esito positivo o negativo del programma trattamentale.

La natura dell’udienza: garanzia o filtro?

L’udienza preliminare è spesso vista come un filtro garantista. Il giudice valuta in modo critico l’impostazione del PM. Non è un passaggio burocratico. Nella prassi, tuttavia, la percentuale di rinvii a giudizio resta alta. Questo alimenta un dibattito: serve davvero? Oppure sarebbe meglio eliminarla e rafforzare i riti alternativi?

Alcuni ritengono che l’udienza sia poco utile, poiché spesso si limita a ratificare l’impianto accusatorio. Altri sottolineano che, in assenza di un filtro come questo, si rischierebbe un sovraccarico dei dibattimenti e una lesione delle garanzie dell’imputato.

Come prepararsi all’udienza preliminare

Per l’imputato e il suo difensore, l’udienza preliminare è un’occasione decisiva. La strategia dipende dalla posizione processuale e dagli atti raccolti:

  • analizzare il fascicolo delle indagini: valutare la tenuta dell’accusa.
  • Verificare i termini per i riti alternativi: entro il giorno stesso dell’udienza.
  • Preparare istanze e documenti difensivi.
  • Valutare l’interesse a una sentenza di non luogo a procedere o a un rito abbreviato.
  • Gestire la costituzione della parte civile.

Una difesa efficace può evitare il processo, ottenere uno sconto di pena o comunque impostare meglio la linea per il dibattimento.

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