In questa guida parliamo delle prestazioni per ciechi civili assoluti. Scopriamo chi sono e quali sono i requisiti per ottenerle. A quanto ammonta la pensione e qual è l'iter per farne domanda.
I ciechi civili furono tra i primi ad avere un intervento legislativo di tutela. Infatti risale al 1948 il primo sostegno economico a loro riconosciuto. Successivamente seguirono le tutele previste dalla legge 632/1954, da legge 66/1962 e da legge 382/1970.
Si definiscono ciechi civili assoluti i civili affetti da cecità congenita o contratta, per causa diversa da guerra, infortunio sul lavoro o nel servizio. Si parla di cecità assoluta per distinguerli dai ciechi parziali che pure hanno diritto a una pensione. I ciechi parziali sono coloro che hanno un residuo visuale di un ventesimo ad entrambi gli occhi. I ciechi assoluti invece non hanno alcun residuo visivo.
I ciechi assoluti hanno quindi un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione. Hanno una totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra o della luce (l. 382/1970, art. 11).
I ciechi assoluti hanno diritto alla pensione di inabilità, che spetta ai cittadini italiani con residenza sul territorio nazionale dal 18° anno di età in poi. A questa si aggiunge l'indennità di accompagnamento. Ai minori spetta invece la sola indennità di accompagnamento (art. 5 Legge 508/1988).
La pensione viene liquidata in misura intera entro determinati limiti di reddito personali, anche nei casi in cui sia ricoverata in un istituto pubblico pagato dallo Stato.
Hanno diritto alla prestazione i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, se regolarmente residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
La pensione di inabilità viene corrisposta per 13 mensilità con misura variabile a seconda che l’invalido sia ricoverato o meno in un istituto assistenziale. Al contrario degli invalidi civili, hanno diritto alla erogazione della pensione di inabilità i ciechi civili che presentano domanda anche dopo il compimento del 65° anno di età.
La pensione ciechi assoluti è compatibile con altri trattamenti pensionistici concessi a titolo di invalidità grazie all’art. 12 della l. 412/1991, che ha fatto salvi i diritti acquisiti per le prestazioni pensionistiche erogate dal Ministero dell’ Interno fino al 1° gennaio 1992. Invece è incompatibile con la pensione sociale o l’assegno sociale.
La pensione è rivolta ai cittadini maggiorenni riconosciuti ciechi assoluti dalla commissione medica e in possesso di tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge. Ma quali sono questi requisiti nel dettaglio?
La pensione, come già detto, è corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda (o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile inviato dall’Istituto).
La pensione non è reversibile e spetta anche dopo il compimento dei 67 anni di età. Non si trasforma quindi in assegno sociale sostitutivo.
La pensione è cumulabile con eventuali prestazioni concesse a seguito di invalidità contratta per causa di guerra, lavoro o servizio, purché sia stata riconosciuta per una patologia o menomazione diversa.
È compatibile con pensioni dirette di invalidità erogate dall’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra pensione obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Come già detto, è erogata anche in caso di ricovero in istituto pubblico.
L'ammontare della pensione varia di anno in anno in base alla legge di bilancio. Per il 2024 l’importo è di 360,48 euro per i ciechi non ricoverati e 333,33 euro per quelli ricoverati. Il limite di reddito personale annuo per ottenerla nella sua interezza è di 19.461,12 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione, si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi si considerano gli importi percepiti negli anni precedenti.
La pensione, in condizioni particolari di reddito, può aumentare di un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).
Oltre alla pensione, i ciechi assoluti hanno diritto all'indennità di accompagnamento.
Viene concessa al solo titolo della minorazione, cioè indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età dell’interessato (l. 406/1968 – l. 382/1970 – l. 682/1979 – l. 508/1988 – l. 289/1990). Spetta, in misura ridotta, anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Come per la pensione, hanno diritto alla prestazione tutti i cittadini italiano che posseggano i requisiti e quelli degli Stati membri dell’Unione Europea e loro familiari, coniuge e figli a carico, regolarmente residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.
L’indennità di accompagnamento ciechi assoluti è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e cumulabile con l’indennità di accompagnamento quale invalido civile totale o sordomuto.
Non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per cause di guerra, di lavoro o causa di servizio. Ovviamente è possibile scegliere il trattamento più favorevole e resta compatibile e cumulabile con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali (soggetti pluriminorati).
I ciechi totali e parziali, che hanno necessità dell’accompagnamento per motivi sanitari oppure che svolgono un’attività lavorativa o sociale, possono richiedere il supporto di un accompagnatore. Il servizio è svolto dagli obiettori di coscienza e dai volontari del servizio civile nazionale.
La sussistenza delle condizioni che deteminano l’accompagnamento deve essere certificata da:
Nei periodi di fruizione del servizio, è prevista una riduzione di 93 euro mensili sull’indennità di accompagnamento per cieco assoluto e sull’indennità speciale per ciechi parziali, a titolo di partecipazione alla spesa.
Ciò è stabilito dall’art.40, comma 4, della legge 289/2002: “l’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti prevista dagli articoli 4 e 7 della citata legge n. 382 del 1970 sia ridotta di 93,00 euro mensili nel periodo per il quale i beneficiari dell’indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento (utilizzo degli obiettori di coscienza e dei volontari del servizio civile nazionale)“.
Il primo passo per ottenere le prestazioni è il riconoscimento della minorazione e il rilascio del verbale dall’apposita commissione medico-legale.
Nella domanda di avvio del procedimento devono essere inseriti anche i dati socioeconomici: eventuali ricoveri, svolgimento di attività lavorativa, dati reddituali, indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo o in favore delle associazioni.
La domanda può essere presentata direttamente online sul sito dell’INPS, accedendo al servizio tramite le proprie credenziali, oppure avvalendosi di un ente di patronato o un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS).
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
L’accertamento dei requisiti sanitari è di competenza delle ASL. La composizione delle commissioni ASL dal 1° gennaio 2010 è integrata dalla presenza di un medico dell’INPS quale componente effettivo. Possono essere costituite Commissioni mediche specializzate nei capoluoghi di Provincia per l’accertamento delle minorazioni visive.
Come prima cosa bisogna andare da un medico certificatore per il certificato medico introduttivo. Contiene, oltre ai dati anagrafici, la diagnosi di cecità. Il certificato medico introduttivo viene compilato online ma al richiedente viene consegnata copia dell'originale e ricevuta della procedura attivata con relativo codice univoco. Queste devono essere esibite durante l'accertamento sanitario.
L'accertamento sanitario viene eseguito dalla Commissione medico-legale:
In caso di non trasportabilità:
In caso di impedimento, l'interessato viene convocato una seconda volta, se non si presenta alla visita. Ogni ulteriore assenza sarà considerata rinuncia e farà decadere la domanda.
Alla visita l'interessato può farsi assistere da un medico di sua fiducia.
La Commissione compila in formato elettronico il verbale di visita e lo invia all'interessato in duplice copia:
Per le revisioni sanitarie (articolo 25, comma 6-bis, legge 114/2014) la convocazione a visita spetta all'INPS.
In caso di minorazioni suscettibili di modificazioni nel tempo, nel verbale sarà indicata anche la data entro la quale sottoporsi ad una nuova visita di revisione.