NEI CONTRATTI D’APPALTO E SUBAPPALTO LA SICUREZZA NON SI “DELEGA” CON IL PREZZO. IL DATORE DI LAVORO DELL’APPALTATORE RESTA GARANTE PER I PROPRI LAVORATORI, IL COMMITTENTE HA OBBLIGHI DI VERIFICA, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO, E NEI CANTIERI EDILI ASSUME DOVERI SPECIFICI. L’INOSSERVANZA PUÒ COMPORTARE RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE, AMMINISTRATIVA E L’AZIONE DI REGRESSO INAIL.
Nel diritto della sicurezza, i Contratti d'appalto non spezzano la catena delle garanzie ma la moltiplicano. Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice conserva integralmente la posizione di garanzia verso i propri dipendenti ai sensi del Testo Unico Sicurezza. Il committente, che decide l’organizzazione del sito e chiama terzi a operare nei propri luoghi o su proprie opere, deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, eliminare o ridurre i rischi interferenti e coordinare le misure di prevenzione.
Quando è autorizzato il subappalto, ovvero con Contratti d'appalto, gli obblighi si propagano: l’appaltatore, divenuto a sua volta committente interno, deve ripetere le verifiche, imporre misure di coordinamento e vigilare sui subaffidatari. Il risultato è una responsabilità “a più piani”, dove ciascun soggetto risponde per il proprio ambito e, in presenza di scelte negligenti o ingerenze, può rispondere anche delle conseguenze dannose patite dai lavoratori di altri datori.
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La disciplina generale dei contratti d'appalto in ambito sicurezza ruota attorno agli obblighi di cooperazione e coordinamento e al Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), dovuto quando lavorazioni diverse possono sovrapporsi generando pericoli aggiuntivi. Nei cantieri temporanei o mobili, il quadro si intensifica: il committente o il responsabile dei lavori deve nominare il coordinatore per la progettazione con il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento e, in esecuzione, il coordinatore che verifica l’applicazione del piano, indice riunioni, sospende le lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente e segnala le inadempienze.
Ogni impresa esecutrice deve redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza, coerente con il piano di coordinamento. Il sistema individua doveri non meramente formali: la mancata nomina dei coordinatori, l’assenza di piani o la loro gestione cartacea, senza effettiva attuazione, costituisce fonte autonoma di responsabilità.

L’appaltatore è il primo responsabile dell’integrità fisica dei suoi lavoratori. Deve valutare i rischi specifici delle lavorazioni, scegliere attrezzature idonee, garantire formazione, informazione e addestramento, nominare preposti che vigilino effettivamente sulle lavorazioni e fornire dispositivi di protezione adeguati, assicurandone uso e manutenzione. Quando affida parte delle attività in subappalto, non si spoglia dei doveri: verifica l’idoneità tecnico-professionale del subappaltatore, integra i piani, consegna le informazioni sui pericoli presenti e coordina tempi, spazi e interferenze. Risponde, inoltre, se sceglie un subaffidatario inadeguato o se tollera prassi lavorative insicure. Il subappaltatore, a sua volta, non è un mero esecutore: replica tutti gli obblighi del datore di lavoro, redige il proprio piano operativo e garantisce la sicurezza dei propri addetti nelle aree di cantiere loro assegnate.
Il committente è titolare di obblighi non delegabili di alta vigilanza. Deve selezionare imprese idonee, ottenere e conservare la documentazione probatoria (visure, DURC, organico medio, attrezzature, attestazioni formative, procedure), valutare e governare i rischi interferenti, finanziare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e, nei cantieri, nominare tempestivamente i coordinatori. La sua responsabilità sorge in caso di “culpa in eligendo” per scelta di impresa inadeguata, “culpa in vigilando” per mancata verifica dell’attuazione delle misure, nonché per ingerenza tecnica quando impartisce direttive operative che incidono sull’organizzazione della sicurezza. La giurisprudenza ritiene responsabile il committente quando il suo potere decisionale o di controllo è stato esercitato in modo tale da influenzare la condotta lavorativa, ovvero quando non ha evitato interferenze prevedibili e governabili con misure organizzative elementari.
Gli infortuni in appalto derivano spesso da interferenze: lavorazioni simultanee, transiti sovrapposti di mezzi, uso di aree comuni, impianti condivisi, consegne in orari non coordinati. Il DUVRI ha la funzione di fotografare e neutralizzare queste sovrapposizioni. Non basta allegarlo al contratto: occorre aggiornarlo quando cambiano lavorazioni, turni, imprese o layout. Il mancato aggiornamento o l’elusione pratica del DUVRI espone a responsabilità perché denota una gestione meramente documentale del rischio. In cantiere il Piano di Sicurezza e Coordinamento svolge un ruolo analogo, con il coordinatore in esecuzione che verifica sul campo l’effettiva separazione delle fasi e la prevenzione dei pericoli condivisi.
Nei cantieri, la catena delle responsabilità si struttura attorno a committente, coordinatore e imprese esecutrici. Il coordinatore per l’esecuzione non sostituisce i datori di lavoro ma vigila sul gioco di squadra della sicurezza. Se omette controlli, tollera violazioni, non sospende lavorazioni manifestamente pericolose o non segnala le inadempienze, può rispondere per concorso nell’evento lesivo. Le imprese devono allineare i propri piani operativi al piano di coordinamento, garantire preposti presenti e attivi, gestire la formazione specifica di lavoratori e autonomi, verificare i requisiti di subaffidatari e lavoratori autonomi, e coordinarsi su viabilità di cantiere, sollevamenti, lavori in quota, scavi e impianti temporanei. La mancata coerenza tra PSC e POS, o l’assenza di preposti che presidino l’osservanza delle procedure, è indice di colpa organizzativa.
Un infortunio grave o mortale può integrare i reati di lesioni personali colpose o omicidio colposo aggravati dalla violazione di norme antinfortunistiche. La responsabilità può colpire il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, il committente e, nei cantieri, anche il coordinatore. La colpa può consistere in omissioni organizzative, carenze di formazione, scelte tecniche inadeguate, mancata vigilanza o inosservanza di piani e procedure. Non è sufficiente invocare la condotta imprudente del lavoratore: soltanto il comportamento “abnorme”, imprevedibile e radicalmente estraneo al procedimento lavorativo può spezzare il nesso causale. Diversamente, la violazione di prassi elementari o l’uso improprio prevedibile delle attrezzature non esonera i garanti.
Sul versante civile, il lavoratore infortunato ha diritto alle prestazioni INAIL che coprono danno biologico e parte delle perdite patrimoniali. Resta azionabile il cosiddetto “danno differenziale” per ottenere dal responsabile quanto non indennizzato dall’assicurazione, inclusi componenti morali o esistenziali.
L’INAIL conserva azione di regresso contro i responsabili per recuperare quanto erogato, quando l’evento sia dovuto a violazione delle norme di sicurezza. In presenza di appalto e subappalto, la corresponsabilità può essere solidale tra datore di lavoro, appaltatore, subappaltatore e committente, se le condotte colpose si sono cumulate nel causare l’evento. La corretta gestione documentale (DUVRI, PSC, POS, verbali di coordinamento, attestazioni formative, consegna DPI, ordini di servizio, registri manutentivi) diventa prova decisiva in giudizio.
Le persone giuridiche possono rispondere ai sensi della disciplina sulla responsabilità degli enti quando il reato presupposto (lesioni o omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche) sia stato commesso nel loro interesse o vantaggio. La presenza di un modello organizzativo idoneo, con mappatura dei rischi, protocolli di appalto e subappalto, qualificazione dei fornitori, procedure per la gestione delle interferenze, poteri e budget al servizio prevenzione, formazione e verifica indipendente, è fattore di esimente o attenuazione. L’ente privo di modello, o con modello meramente cartolare, affronta sanzioni pecuniarie e interdittive, oltre al danno reputazionale.
Talvolta l’appalto maschera una mera fornitura di manodopera. Quando l’organizzazione e la direzione restano in capo al committente, con mera interposizione, si è di fronte a somministrazione illecita. Oltre alle ricadute giuslavoristiche, questa situazione compromette la sicurezza: la catena delle garanzie si confonde e i rischi non hanno un titolare operativo chiaro. In caso d’infortunio, la commistione dei ruoli aggrava le responsabilità del committente, che ha di fatto diretto il lavoro senza assumersi gli oneri prevenzionistici corrispondenti. La corretta qualificazione del contratto e l’effettività dell’autonomia organizzativa dell’appaltatore non sono solo un tema retributivo, ma un presidio di sicurezza.
| Soggetto | Doveri principali in sicurezza | Quando risponde per infortunio | Documenti/prove decisivi |
|---|---|---|---|
| Committente | Verifica idoneità, gestione interferenze, costi sicurezza, nomina coordinatori in cantiere | Scelta negligente dell’impresa, mancata vigilanza/ingerenza, omissione nomine/piani | DUVRI/PSC, verbali coordinamento, attestazioni idoneità, ordini di servizio |
| Appaltatore | Valutazione rischi, formazione/addestramento, POS, preposti, DPI, vigilanza | Carenze organizzative/tecniche, tolleranza prassi insicure, subappalto non governato | DVR/POS, registri formazione, consegna DPI, manutenzioni, sorveglianza |
| Subappaltatore | Obblighi datore di lavoro verso i propri addetti, integrazione con PSC/POS | Violazioni specifiche nelle aree affidate, personale non formato | POS, evidenze addestramento, procedure operative, controlli interni |
| Coordinatore esecuzione | Verifica attuazione PSC, coordinamento, sospensione pericolo | Omesse verifiche, mancata sospensione, tolleranza violazioni palesi | PSC, ordini di sospensione, verbali, segnalazioni al committente |
| Ente (231) | Modello, protocolli appalto/subappalto, audit, risorse a prevenzione | Reato in interesse/vantaggio con carenze organizzative | Modello 231, audit, budget sicurezza, flussi informativi |
Chi risponde se si infortuna un lavoratore del subappaltatore? Risponde anzitutto il suo datore di lavoro; possono concorrere l’appaltatore e il committente se hanno scelto male l’impresa, non hanno coordinato le interferenze o sono intervenuti ingenerando rischio.
Il committente è sempre responsabile? No, ma lo diventa se viola obblighi di verifica, coordinamento o nomina dei coordinatori, o se si ingerisce nell’organizzazione delle lavorazioni.
Il DUVRI serve anche nei cantieri edili? Nei cantieri edili prevalgono PSC e POS; la logica è la stessa: prevenire le interferenze con piani effettivi e verifiche in campo.
Cosa può spezzare la responsabilità dei garanti? Solo la condotta “abnorme” e imprevedibile del lavoratore, estranea al procedimento e non governabile con misure esigibili.