Il ruolo della parte civile nel processo penale
Nel contesto del processo penale, accanto ai soggetti principali come l’imputato e il Pubblico Ministero, può intervenire anche una figura che ha un ruolo importante, ma non sempre è presente: la parte civile. Si tratta del soggetto che ha subito un danno a causa del reato e che decide di partecipare al processo penale per chiedere il risarcimento del danno.
In questa guida cerchiamo di capire in modo chiaro e semplice qual è il ruolo della parte civile, a chi spetta, come e quando costituirsi e quali requisiti servono.
Chi è la Parte Civile? Una definizione
La parte civile è la persona, fisica o giuridica, che, avendo subito un danno da reato, sceglie di costituirsi nel processo penale per far valere il proprio diritto al risarcimento. Non è obbligata a farlo: si tratta infatti di una possibilità facoltativa. La sua presenza quindi non è necessaria per il proseguimento del processo, che può andare avanti e concludersi anche senza alcuna costituzione di parte civile.
La legge che disciplina questa figura è l’articolo 74 del Codice di Procedura Penale. Secondo questa norma, chi ha subito un danno da reato può chiedere, all’interno dello stesso processo penale, la restituzione di ciò che gli è stato tolto o il risarcimento del danno subito. Se la vittima è deceduta, possono farlo i suoi eredi.
Chi può costituirsi Parte Civile?
Oltre alla persona direttamente danneggiata, possono costituirsi parte civile anche i successori universali, come gli eredi, come già accennato. Inoltre, questa figura può essere ricoperta non solo da persone fisiche, ma anche da enti collettivi, comprese le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica.
Un esempio concreto è dato da enti o associazioni ambientaliste che si costituiscono parte civile in procedimenti per reati ambientali, per far valere l’interesse collettivo alla tutela dell’ambiente.
Ricordiamo che un danno è considerato giuridicamente rilevante quando:
- si verifica la lesione di un interesse a un bene della vita, inteso quale legame tra l’individuo e un bene che arreca un’utilità atta a soddisfare un suo bisogno;
- l’interesse leso è soggetto a protezione normativa;
- la lesione dell’interesse giuridicamente protetto determina una perdita apprezzabile, cioè il mancato conseguimento o la dispersione dell’utilità attesa o goduta.
Quali sono i danni che possono essere risarciti?
Il danno che la parte civile chiede di risarcire può essere di due tipi: patrimoniale o non patrimoniale.
- Il danno patrimoniale è quello che incide direttamente sui beni economici della vittima. Può consistere, ad esempio, in una perdita finanziaria concreta (danno emergente) oppure in un guadagno mancato (lucro cessante).
- Il danno non patrimoniale, invece, riguarda aspetti più personali e immateriali. Anche se non tocca direttamente il patrimonio, può comunque essere risarcito in denaro. In questa categoria rientrano:
- il danno biologico, cioè il danno alla salute fisica o psicologica.
- danno morale, che riguarda la sofferenza emotiva causata dal reato.
- Il danno parentale, che riguarda la perdita di un legame familiare importante, come nel caso di un omicidio;
- esistenziale, cioè l'alterazione delle abitudini e degli assetti relazionali propri dell’individuo, tangibile, concreta e visibile dall’esterno;
- tanatologico, determinato dalla sofferenza patita dal defunto prima di morire, a causa delle lesioni fisiche derivanti da un’azione illecita compiuta da terzi;
- catastrofale, che indica la sofferenza, spirituale e intima, patita dalla vittima nell’assistere al progressivo svolgimento della propria condizione esistenziale verso il fine-vita;
- estetico, cioè la compromissione dell’aspetto esteriore del danneggiato.
Come ci si costituisce Parte Civile?
Ma come ci si costituisce parte civile? Per diventare parte civile nel processo penale, è necessario presentare una dichiarazione formale. Questo passaggio si chiama “costituzione di parte civile” e può essere fatto anche tramite un avvocato munito di procura speciale. Una volta effettuata correttamente, la costituzione produce effetti in ogni fase del processo.
Quando costituirsi Parte Civile?
Ci sono dei tempi precisi da rispettare:
- si può iniziare a costituirsi già all’udienza preliminare, oppure anche prima, se il Pubblico Ministero ha già deciso di portare l’imputato a giudizio.
- Il termine finale per la costituzione è fissato prima della conclusione degli atti introduttivi del dibattimento.
Cosa deve contenere la dichiarazione di costituzione parte civile?
La dichiarazione di costituzione di parte civile deve contenere alcune informazioni essenziali:
- dati della persona o dell’ente che si costituisce.
- I dati dell’imputato, o elementi utili a identificarlo.
- Il nome dell’avvocato difensore.
- Le motivazioni della richiesta di risarcimento.
- La firma del legale che presenta la dichiarazione.
Quali requisiti servono per costituirsi Parte Civile?
Per costituirsi parte civile occorrono due requisiti fondamentali:
- il diritto al risarcimento o alla restituzione, che può essere originario o ereditato.
- La capacità processuale, cioè la capacità di agire in giudizio. Se il soggetto è un minorenne o è incapace (interdetto, inabilitato), dovrà essere rappresentato o assistito da un tutore.
Quando si può essere esclusi o revocare la Parte Civile?
La parte civile può anche essere esclusa dal giudizio, in due modi:
- su richiesta di una delle altre parti (come il PM o la difesa), entro precisi limiti di tempo: ad esempio, entro l’udienza preliminare.
- D’ufficio, ossia direttamente dal giudice, se riscontra che non ci sono i requisiti previsti dalla legge.
Infine, chi si è costituito parte civile può revocare in qualsiasi momento la propria decisione. Questa revoca può avvenire in modo:
- esplicito, con una dichiarazione verbale o scritta.
- Tacito, ad esempio se la parte civile non presenta le proprie conclusioni finali o se decide di avviare un’azione separata davanti al giudice civile.