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Polveri sottili: cosa sono, rischi e malattie

LE POLVERI SOTTILI SONO TRA I PRINCIPALI INQUINANTI INDUSTRIALI E AMBIENTALI. LA LORO INALAZIONE PUÒ CAUSARE MALATTIE RESPIRATORIE, CARDIOVASCOLARI E TUMORI POLMONARI. IN AMBITO OCCUPAZIONALE SONO RICONOSCIUTE COME AGENTI DI RISCHIO, E L’ESPOSIZIONE PROLUNGATA È TUTELATA DALL’INAIL COME MALATTIA PROFESSIONALE.

Cosa sono le polveri sottili e perché rappresentano un rischio nei luoghi di lavoro

Con il termine polveri sottili si indicano particelle solide o liquide sospese nell’aria, di diametro inferiore ai 10 micron (PM10) o ai 2,5 micron (PM2.5). Queste dimensioni minuscole permettono loro di penetrare profondamente nell’apparato respiratorio, fino agli alveoli polmonari, dove possono provocare infiammazioni croniche e danni cellulari.

L’esposizione cronica a questi inquinanti è associata non solo a problemi respiratori, ma anche a un aumento di incidenza di malattie cardiovascolari e neoplastiche. La pericolosità dipende dalla dimensione delle particelle e dalla loro composizione chimica: la presenza di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici o silice cristallina accresce in modo significativo la tossicità complessiva.

Le categorie professionali a rischio

Nelle attività industriali e artigianali, le polveri fini derivano da lavorazioni meccaniche, combustioni, taglio di materiali, processi chimici e movimentazione di materie prime. I settori più esposti sono l’edilizia, la metallurgia, la ceramica, le fonderie, la carpenteria, la produzione di cemento, il legno e l’agricoltura intensiva. Anche le operazioni di manutenzione o demolizione contribuiscono ad aumentare la concentrazione di polveri respirabili.

Gli effetti sulla salute e il riconoscimento medico-legale del danno

L’inalazione di polveri sottili provoca un’infiammazione costante delle vie respiratorie. Con il tempo, ciò può evolvere in bronchite cronica, fibrosi polmonare, enfisema o tumore polmonare. Gli studi epidemiologici più recenti confermano che esiste una relazione dose-effetto tra concentrazione di polveri e gravità della patologia.

Nel sistema italiano di tutela, l’INAIL riconosce le malattie da esposizione a polveri sottili come malattie professionali. In particolare, la Lista I del sistema tabellare dell'INAIL comprende la silicosi, l’asbestosi e altre forme di pneumoconiosi da polveri inorganiche. Nei casi di esposizione prolungata a particolato misto, il medico competente può segnalare la sospetta correlazione professionale anche fuori tabella, attivando la procedura di riconoscimento in base all’art. 10 del D.P.R. 1124/1965.

La tutela del lavoratore dalle polveri sottili

Il riconoscimento della malattia comporta non solo l’indennizzo economico ma anche il diritto a cure, protesi, riabilitazione e al risarcimento del danno biologico subito. Se viene accertata una responsabilità diretta del datore di lavoro, possono essere avviate anche azioni civili e penali per il risarcimento completo del danno subito.

La cornice normativa europea e nazionale sulle polveri sottili

Sul piano normativo, la tutela contro le polveri sottili si articola su più livelli. A livello europeo, la Direttiva 2008/50/CE ha fissato i limiti di qualità dell’aria ambiente per il PM10 e il PM2.5, mentre la Direttiva (UE) 2017/2398 ha introdotto valori limite di esposizione professionale per diversi agenti cancerogeni e mutageni, tra cui la silice cristallina respirabile.

In Italia, il recepimento di queste norme è avvenuto principalmente tramite il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), che impone l’obbligo di valutare i rischi da agenti chimici e da polveri inalabili e di adottare misure preventive e protettive. Il decreto fissa inoltre la responsabilità del datore di lavoro nella sorveglianza ambientale e sanitaria dei lavoratori esposti, prevedendo sanzioni in caso di inadempienza.

Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) stabilisce i limiti di emissione per le industrie e impone controlli e sistemi di abbattimento delle polveri negli impianti produttivi, mentre il D.Lgs. 101/2020 integra le disposizioni in materia di radiazioni naturali, includendo la gestione dei rischi da particolato radioattivo, come il radon.

Il valore limite di esposizione e gli obblighi di misurazione

Il valore limite di esposizione per le polveri inalabili e respirabili è definito dal Decreto 2 maggio 2023 del Ministero del Lavoro e della Salute, che stabilisce parametri aggiornati sulla base delle direttive europee. Per le polveri non specificamente classificate come cancerogene, il limite è di 3 mg/m³ per la frazione respirabile e 10 mg/m³ per la frazione inalabile, come media ponderata su otto ore.

Nel caso di polveri contenenti silice cristallina respirabile, il limite è fissato a 0,1 mg/m³, in linea con la direttiva comunitaria. Ogni azienda che impiega processi che generano polveri è obbligata a effettuare misurazioni periodiche attraverso tecnici qualificati e a conservare i risultati per almeno dieci anni.

Quando i valori superano i limiti, il datore di lavoro deve predisporre un piano di intervento che includa miglioramento della ventilazione, riduzione delle fonti emissive, sostituzione dei materiali, formazione dei lavoratori e controllo medico rafforzato.

Le responsabilità civili e penali per mancata prevenzione

La violazione degli obblighi di sicurezza derivanti dal D.Lgs. 81/2008 può configurare gravi responsabilità per il datore di lavoro. In caso di danni alla salute dei lavoratori, il mancato rispetto dei limiti espositivi e delle misure preventive può costituire reato di lesioni personali colpose o omicidio colposo ai sensi degli articoli 590 e 589 del codice penale.

Sul piano civile, l’azienda può essere condannata al risarcimento integrale dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti dal lavoratore o dai familiari in caso di decesso. L’onere della prova, in caso di malattia professionale tabellata, è invertito: spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire l’esposizione.

La giurisprudenza italiana ha consolidato il principio secondo cui il datore di lavoro deve applicare il principio di massima precauzione, ossia attuare ogni intervento tecnico e organizzativo ragionevolmente possibile, anche oltre i limiti minimi di legge, per evitare il rischio.

Diseguaglianze per i lavoratori del pubblico non privatizzato

Purtroppo per i lavoratori non assicurati INAIL ci sono delle grandi disuguaglianze contro le quali l'Avvocato Ezio Bonanni si batte: non esistono le tabelle e la presunzione legale d'origine della malattia.

In questo caso il lavoratore ha diritto alla causa di servizio e all'equo indennizzo. L'onere della prova, indipendentemente dalla malattia e dalla lavorazione, spetta al lavoratore.

Aspetti sanitari e giuridici delle polveri sottili

AspettoDescrizioneRiferimento normativo
Agente nocivoParticolato fine (PM10, PM2.5) e polveri respirabili industrialiD.Lgs. 81/2008, Dir. 2008/50/CE
Valore limite per polveri respirabili3 mg/m³ (frazione respirabile) – 10 mg/m³ (frazione inalabile)D.M. 2 maggio 2023
Valore limite per silice cristallina0,1 mg/m³Dir. UE 2017/2398
Malattia professionale riconosciutaSilicosi, pneumoconiosi, tumore polmonareDPR 1124/1965, Tabelle INAIL
Responsabilità legalePenale e civile per mancata prevenzione o omissione di controlliArtt. 589 e 590 c.p.
Tutela assicurativaIndennizzo INAIL, cure mediche, riabilitazione, assegni continuativiArt. 10 DPR 1124/1965

Sorveglianza sanitaria e ruolo del medico competente

La normativa impone che i lavoratori esposti a polveri sottili siano sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica. Il medico competente deve eseguire visite preventive e di controllo, analisi spirometriche e accertamenti radiologici mirati. Inoltre, è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali sintomi compatibili con malattia professionale e a collaborare con il datore di lavoro nell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

La cartella sanitaria e di rischio, obbligatoria per ogni lavoratore esposto, rappresenta un documento fondamentale anche in sede legale, poiché consente di ricostruire l’andamento dell’esposizione e l’eventuale nesso causale tra attività lavorativa e danno biologico.

Prevenzione tecnica e obblighi di miglioramento continuo

La legge impone una strategia di prevenzione multilivello. Il datore di lavoro deve privilegiare la riduzione delle emissioni alla fonte, tramite aspirazioni localizzate, sistemi di filtrazione, lavorazioni “a umido” e manutenzione costante delle attrezzature. Quando non è possibile eliminare il rischio, devono essere forniti dispositivi di protezione individuale adeguati (maschere FFP2 o FFP3) e deve essere garantita la formazione obbligatoria su rischi e corretto utilizzo dei DPI.

Il rispetto formale dei limiti non basta: la giurisprudenza ritiene necessario che le aziende adottino un approccio dinamico, migliorando progressivamente le condizioni di sicurezza e aggiornando le tecnologie in base allo stato dell’arte.

La tutela giudiziaria e il diritto al risarcimento

Quando la malattia professionale è riconosciuta, il lavoratore può beneficiare delle prestazioni INAIL, ma ha anche il diritto di promuovere un’azione civile contro il datore di lavoro o contro terzi responsabili. Il risarcimento INAIL, infatti, copre solo il danno biologico e quello patrimoniale da inabilità, ma non quello morale o esistenziale.

In sede penale, le indagini si concentrano sulla mancata adozione di misure preventive o sulla violazione dei limiti di legge. Nei casi più gravi, quando l’omissione è sistematica o consapevole, possono configurarsi anche reati ambientali ai sensi del Titolo VI-bis del Codice Penale.

Faq su polveri sottili, normativa e tutela legale

Le polveri sottili sono sempre considerate agenti cancerogeni? Non tutte, ma molte contengono sostanze classificate come cancerogene, come la silice cristallina o alcuni metalli pesanti.
Chi è responsabile se un lavoratore si ammala? Il datore di lavoro, se non ha rispettato gli obblighi di prevenzione e controllo previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Qual è il limite di esposizione legale per la silice respirabile? 0,1 mg/m³, in linea con la direttiva europea 2017/2398.
Cosa deve fare un lavoratore che sospetta una malattia professionale? Deve rivolgersi al medico competente o al proprio medico curante, che segnalerà il caso all’INAIL per la procedura di riconoscimento.
Il risarcimento INAIL copre tutti i danni subiti? No, l’indennizzo copre solo il danno biologico e patrimoniale; per i danni morali o esistenziali è necessaria un’azione civile separata.

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